Genesi e contenuto del contratto di mandato
L'art. 1703 c.c. statuisce che il mandato è un contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno a più atti giuridici per conto dell'altra parte (mandante).
Il mandato può essere con o senza rappresentanza ed in ogni caso si presume oneroso.
Nel mandato con rappresentanza viene conferita al mandatario una procura a cui si applicano le norme relative alla rappresentanza.
La rappresentanza è il potere di un soggetto di compiere atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto. Si ha, dunque, una parte formale (rappresentante) ed una parte sostanziale (rappresentato).
Gli effetti degli atti giuridici compiuti dal mandatario in nome e per conto del mandante si verificheranno direttamente in capo al mandante.
La Corte di Cassazione, Sez. III, con sent. n. 22818 del 2017, pronunciandosi sul mandato con rappresentanza, ha affermato che "in tema di mandato la sottoscrizione per conto di una determinata persona, deve considerarsi come spendita del nome della stessa e, quindi, attività compiuta in sua rappresentanza, purchè sia stato effettivamente conferito il relativo potere".
Il mandato senza rappresentanza, invece, si verifica nell'ipotesi di rappresentanza indiretta, dove il rappresentante, pur agendo nell'interesse del rappresentato, agisce in nome proprio e gli effetti, in tal caso, si produrranno nella sfera giuridica del rappresentante.
La Corte di Cassazione, inoltre, con l'ordinanza n. 12369/2018 ha riaffermato quanto disposto dalla sentenza n. 25247 del 2006 sul mandato con rappresentanza, in particolare ha affermato che "costituisce ormai consolidato orientamento di questa Corte quello secondo il quale "in tema di mandato con rappresentanza, la contemplatio domini, che rende possibile l'imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso, non esige - nel caso in cui il contratto da porre in essere non richiede una forma solenne - l'uso di formule sacramentali e può, quindi, essere desunta anche da un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l'altro contraente che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli effetti degli atti sono destinati a prodursi direttamente; l'onere della relativa prova in giudizio incombe su chi afferma avere assunto la veste di rappresentante e, ove sia mancata l'allegazione e Corte di Cassazione - copia non ufficiale la prova del predetto comportamento, è insufficiente, ai fini di una diretta imputazione degli effetti dell'atto al mandante, la circostanza che l'atto sia stato posto in essere nel suo interesse".
Pertanto, possiamo dire che se il mandatario, nel concludere il contratto per conto del mandante, non dichiara di agire in nome di costui, si esula dalla fattispecie del mandato con rappresentanza, per effetto del quale il mandante è direttamente obbligato nei confronti dell'altro contraente, come se l'affare gestito fosse suo e nessun rapporto si costituisce tra il mandante ed il terzo, anche se il contratto coinvolga interessi esclusivamente propri del mandante e l'altro contraente non ignori l'esistenza di quest'ultimo.
Che rapporti ci sono tra mandante e terzi?
In caso di mandato senza rappresentanza i terzi non hanno nessun rapporto con il mandante ed il 2° comma dell'art. 1705 c.c. riconosce in capo al mandante la possibilità di sostituirsi al mandatario per esercitare i diritti di credito che derivano dal mandato.
Se il mandato è per acquistare beni mobili, il mandante ha la facoltà di rivendicare quanto acquistato per suo conto dal mandatario, salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede.
Se il mandato ha ad oggetto l'acquisto di beni immobili o beni mobili registrati, l'art. 1706 c.c. , impone in capo al mandatario l'obbligo di ritrasferimento del bene acquistato con la conseguenza che sorgerà un'obbligazione di dare perché l'atto di ritrasferimento è considerato un negozio traslativo con causa esterna che implica un'ipotesi di pagamento.
Quante tipologie di mandato ci sono?
Il mandato può essere generale o speciale, a seconda che l'attività ricomprenda il compimento di uno o più atti determinati ovvero tutti gli affari che interessano il mandante e può anche essere individuale o collettivo, a seconda che sia conferito ad una o a più persone.
La Sentenza n. 11419 del 2009 della Corte di Cassazione civile, sez. II, ha affermato come "in tema di mandato, grava sul mandatario l'obbligo di compiere gli atti giuridici previsti dal contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, con quella diligenza, cioè, che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, memore dei propri impegni e cosciente delle relative responsabilità. [...]"
Il mandatario ha l'obbligo di comunicare l'esecuzione del mandato, l'obbligo di rendiconto, cioè informare il mandante di "ciò che è accaduto" e l'obbligo di rimettere al mandante tutto quanto abbia ricevuto a causa del mandato.
Quali sono gli obblighi del mandante?
Il mandante deve somministrare al mandatario tutti i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che il mandatario ha contratto in proprio ed ha l'obbligo di rimborsare le spese affrontante dal mandante, pagargli il compenso e risarcire i danni che ha subito a causa dell'incarico.
La Corte di Cassazione civile, Sez. Unite, dell'8 ottobre 2008, n. 24772 si è pronunciata sulle azioni esercitabili dal mandante in caso di mandato senza rappresentanza statuendo che "il sistema normativo è imperniato sul rapporto regola-eccezione, nel senso che il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi che derivano dagli atti compiuti dai terzi, che non hanno alcun rapporto con il mandante, mentre costituiscono eccezioni le disposizioni che prevedono l'immediata reclamabilità del diritto da parte del mandante, con conseguente necessità di stretta interpretazione di queste e dell'esclusione di qualunque interpretazione di tipo analogico o estensivo. Ne deriva che l'espressione diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato va circoscritta all'esercizio del diritto sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela."
Il contratto di mandato, concludendo, si estingue per scadenza del termine o per il compimento da parte del mandatario dell'affare oggetto del contratto, per revoca del mandato, rinuncia del mandatario o morte, interdizione o inabilitazione del mandante.