Giudice procedente in tema di sequestro preventivo
Cass. pen., Sez. I, 20 marzo 2023, n. 1159
Il legislatore ascrive il sequestro preventivo nell'ambito delle misure cautelari perché vanno a limitare la disponibilità del bene e quindi possono essere inserite nell'ambito della tutela prevista dall'articolo 13 della Costituzione.
Per concetto di sequestro si intende un atto che pone un vincolo di indisponibilità sul bene cioè impedisce che lo stesso possa essere utilizzato per commettere nuovi reati (cd. funzione preventiva).
I presupposti del sequestro preventivo sono:
- fumus delicti, presenza di indizi che presumono la commissione del fatto;
- periculum in mora, il pericolo che vadano dispersi tutti i beni dell'imputato/ indagato e che alla fine non ci si possa rifare sul patrimonio dello stesso;
Quest'ultimo presupposto fa sì che il sequestro preventivo:
- Eviti che il soggetto possa protrarre le conseguenze di un reato già commesso (es: Tizio è stato indagato per frode informatica poiché si presume che abbia creato un software che permette di rubare dati personali e, onde evitare che si possa eventualmente ripetere il presunto reato, vengono sequestrati tutti i computer);
- confisca dei beni proventi da reato;
- Sequestri cose pertinenti al reato che potrebbero agevolare la commissione di altri reati diversi. In questi casi su richiesta del PM il giudice che procede dispone il sequestro con decreto motivato;
Con particolare riguardo al giudice che procede in tema di sequestro preventivo la Corte Suprema si pronuncia con sentenza n. 1159, Sez. I, ud. 28.02.2023, deposito del 20.03.2023.
Nel caso de quo, il Giudice per le Indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di competenza con il GIP del Tribunale di Latina con riguardo alla richiesta di liquidazione, avanzata dall'amministratore dell'azienda, relativa alle spese di amministrazione e custodia dei beni aziendali sottoposti a sequestro preventivo. Il GIP del tribunale di Roma, nel premettere di essere competente, ricusa la competenza e solleva il conflitto negativo sotto duplici profili: di non aver emesso il provvedimento di sequestro, di non aver ricevuto gli atti relativi alla gestione (indispensabili ad esaminare istanza di liquidazione) e che non risulta l'unione del procedimento già pendente presso la procura di Latina con quello relativo al sequestro disposto dal GIP di Roma. Il GIP di Latina aveva declinato la propria competenza a provvedere sull'istanza di liquidazione, dell'amministratore giudiziario nominato ,perché il procedimento era stato già precedentemente trasmesso alla procura di Roma e anche perché il giudice procedente deve individuarsi in quello della Capitale.
La legge del 17 ottobre del 2017 n. 161 ha portato a concepimento il processo di omologazione della gestione di beni sottoposti a misura cautelare reale e a misure di prevenzione stabilendo che il giudice competente, a decidere sulle modifiche a regime di amministrazione, deve essere individuato in quello che ha disposto il sequestro e che ha nominato l'amministratore giudiziario.
A seguito dell'introduzione dell'articolo 104 bis disp. att. Cod. proc. pen. co. 1 -ter, ad opera della legge del 17 ottobre 2017 n. 161, il giudice competente a decidere sulle modifiche a regime di amministrazione dei beni sottoposti a vincolo è, anche durante la pendenza del processo, il giudice che ha emesso il provvedimento.
Nel caso di specie è indubbio che, in data anteriore alla presentazione dell'istanza di liquidazione da parte dell'amministratore giudiziario nominato dal GIP del tribunale di Latina relativa all'azienda in questione, l'autorità di quella località avevo trasmesso il procedimento a quella di Roma.
Alla luce di quanto detto la Corte Suprema ha dichiarato come giudice procedente per la gestione dell'azienda in sequestro il GIP di Roma a cui si dovranno trasmettere gli atti. Ciò non comporta la cessazione del sequestro per essere stato emesso un nuovo provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria di Roma sullo stesso complesso aziendale perché si tratta di un fatto storico che concorre unicamente a perimetrare il compenso gestorio.