Giudizio di ottemperanza: profili generali

10.03.2023

Il c.p.a. stabilisce che ai provvedimenti del giudice amministrativo deve essere data esecuzione sia dalle parti che dalla Pubblica Amministrazione

 A tal proposito, il legislatore ha introdotto il giudizio di ottemperanza – regolamentato dall'art. 112 c.p.a. – che rappresenta uno degli strumenti di più ampio rilievo della disciplina processualistica amministrativa. Infatti, come è stato elaborato dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato, n. 4676/2019, lo scopo a cui tende l'azione di ottemperanza risiede nell'ottenere l'adempimento dell'obbligo della P.A. di conformarsi alle sentenze divenute ormai definitive.

Propedeutico quindi all'operatività dell'istituto de quo è la sussistenza - all'esito di un giudizio civile od amministrativo - di una sentenza che statuisca una posizione di vantaggio del ricorrente nei confronti della P.A., la quale risulti quindi soccombente rispetto alla richiesta avanzata dalla controparte. 

In tali circostanze sussisterà, in capo all'Amministrazione, un obbligo a che quest'ultima si conformi alla pronuncia. 

Tuttavia, non isolati risultano i casi in cui non vi è l'adeguamento dovuto, perciò a correre in ausilio al soggetto legittimato, che si trovi dinanzi ad una situazione di inerzia della P.A., è il giudizio di ottemperanza. Nello specifico è proprio il comma 2 della suddetta disposizione normativa ad enucleare le ipotesi in cui può applicarsi tale rimedio. I presupposti risiedono in una sentenza del G.A. o del G.O. che sia passata in giudicato o di sentenze o provvedimenti esecutivi pronunciati dagli stessi; delle altre sentenze passate in giudicato per cui non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento della P.A. nonché ove vi fossero dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

Altro requisito affinché possa aver corso tale istituto è l'attribuzione di un potere decisorio in capo al giudice chiamato a porre in essere un'attività sostitutiva dell'Amministrazione inadempiente. Il giudizio di ottemperanza si pone quindi come mezzo di garanzia, sia del principio di legalità dell'azione amministrativa che di effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della P.A..

Quanto alla figura del giudice, caratterizzata da un tipo di giurisdizione estesa al merito, egli potrà porre in essere un potere sostitutivo o di piena cognizione. 

Discussa è invece la natura della posizione soggettiva vantata dal privato che si interseca e trova una soluzione in base alla tipologia del potere esercitato dal giudice. Laddove questi sia chiamato a sostituirsi alla P.A. si potrà parlare, sia rispetto al giudicato del G.O. che del G.A., di un vero e proprio diritto soggettivo di cui il privato è titolare mentre nell'ipotesi in cui il giudice debba attuare una scelta tra le varie forme di adeguamento si reputa che il singolo vanti un interesse legittimo rispetto alla scelta da assumere.

A livello processualistico, invece, l'art. 113 c.p.a., concernente l'individuazione del giudice competente, impone una differenziazione basata sulle molteplici ipotesi legittimanti il giudizio di ottemperanza. Nella specie, il co. 1 afferma che - nelle casistiche trattate dall'art. 112 co. 2 lett. a) e b) – la competenza spetti sia al giudice che ha emesso il provvedimento mentre nelle circostanze di cui all'art. 112 co. 2 lett. c), d) ed e) questa sarà attribuita al T.A.R. nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è domandata l'ottemperanza.

Inoltre, è importante sottolineare l'iter che il giudizio de quo deve seguire; a tal fine l'art. 114 c.p.a. fornisce il modello legale imposto.

Innanzitutto, è opportuno premettere che l'azione debba essere iniziata entro il termine di 10 anni dal formarsi del passaggio in giudicato della sentenza.

La disamina del dettato normativo di cui sopra ci consente di apprendere che al fine della proponibilità del ricorso non è necessaria la diffida ma sarà sufficiente che questo venga notificato – unitamente ad una copia autentica del provvedimento di cui si domanda l'ottemperanza e con l'eventuale prova del passaggio in giudicato - sia alla P.A. che a tutte le parti del giudizio sfociato nella sentenza o nel lodo. Il giudizio si conclude con una sentenza in forma semplificata attraverso cui il giudice ordina l'ottemperanza stabilendo anche le modalità con cui questa debba aver luogo e laddove quest'ultime e le tempistiche non siano rispettate nominerà un commissario ad acta, il quale, ove occorra, emanerà i provvedimenti che avrebbe dovuto emettere l'amministrazione.

Dott.ssa Lucrezia Menotti