Giustizia riparativa: l’ordinanza che nega l’accesso ai programmi non è impugnabile

06.04.2024

Cass. pen, sez. II 12 Dicembre 2023, n.6595 

Il caso di specie riguardava un soggetto, poi condannato per truffa aggravata e ricettazione, al quale era stato negato l'accesso ai programmi di giustizia riparativa dal giudice monocratico del Tribunale di Verona per l'impossibilità dell'imputato, detenuto per altre cause, di partecipare ai programmi e alla luce di considerazioni sulla sua personalità e sulla gravità del reato commesso.

Pertanto, l'imputato faceva ricorso in Cassazione a difesa del diritto all'accesso alla giustizia riparativa senza preclusioni relative alla gravità del reato.

La Sezione Seconda Penale della Cassazione, con la sentenza n. 6595 del 12.12.2023 dichiarava inammissibile il ricorso motivando in primo luogo alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ex art. 568, comma 1, c.p.p., che impedisce un'interpretazione estensiva delle norme vigenti e, inoltre, rilevando come i provvedimenti che negano l'accesso alla giustizia riparativa non rientrino tra quelli relativi alla libertà personale per i quali, secondo l'art. 111, comma 7, della Costituzione, è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge, cioè quei provvedimenti giurisdizionali dal carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo, producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale.

Secondo la Cassazione, la mancanza di una previsione specifica sull'impugnabilità di tali ordinanze costituisce una scelta legislativa consapevole, conseguenza della speciale natura del procedimento di giustizia riparativa che, in quanto avente natura non giurisdizionale, non è soggetto alle stesse regole e principi, come ad esempio quello di pubblicità, del procedimento penale.

Nella motivazione depositata dagli Ermellini lo scorso 14 febbraio, infatti, si legge che la giustizia riparativa di cui all'art. 129 bis cpp è più propriamente un servizio pubblico di cura relazionale tra persone, che opera secondo principi di volontarietà, consensualità, e riservatezza.

Infatti, come sancito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 150/2022 attuativo della cosiddetta "riforma Cartabia", la giustizia riparativa è un "programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa, e ad altri soggetti della comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore".

Invero, si rilevi che ai sensi dell'art. 44, comma 2, del decreto attuativo, l'esecuzione della pena non è preclusivo all'accesso ai programmi di giustizia riparativa che, dunque è consentito anche quando la giustizia punitiva ha fatto il suo corso; mentre il comma 3 della medesima disposizione normativa ne prevede l'accesso, limitatamente ai reati perseguibili a querela di parte, prima della proposizione della querela e dunque dell'inizio del procedimento penale. In tali casi, quindi, l'accesso ad un programma di giustizia riparativa è, alternativamente, possibile quando l'iter della giustizia punitiva si è concluso, e dunque la responsabilità penale è stata accertata e la pena è stata eseguita, oppure quando esso non è ancora iniziato e potrebbe non iniziare mai. Dunque, anche in considerazione del dato secondo cui le informazioni acquisite nell'ambito dei programmi riparativi sono inutilizzabili sia nel procedimento sia in fase di esecuzione della pena, può dirsi che giustizia riparativa e processo penale operino su binari paralleli e separati, sebbene sia previsto la prima possa incidere nelle aule di giustizia in un'ottica deflattiva del contenzioso penale.

A tal proposito, si accenni alla previsione secondo cui il buon esito del programma di giustizia riparativa valga come rimessione tacita di querela. Infatti, nei reati per i quali la querela può essere rimessa, l'imputato ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione, al fine di poter svolgere un programma di giustizia riparativa elaborato da un apposito centro: se il programma si realizza in maniera soddisfacente per le parti coinvolte, la partecipazione del querelante equivale alla remissione tacita della richiesta di punizione.

Ancora, si evidenzi la riforma Cartabia preveda per i reati procedibili d'ufficio o con querela non ritirabile che la pena venga ridotta in base alla proporzionalità e alla ragionevolezza della riparazione all'esito del programma stragiudiziale, come fattore valutabile alla luce dell'art. 133 cp, oltre che costituire un'attenuante e una condizione specifica per la sospensione condizionale breve; mentre in fase di esecuzione la giustizia riparativa è valuta ai fini dell'ottenimento del lavoro esterno, dei permessi premio, delle misure alternative al carcere e della liberazione condizionale. 

Dott.ssa Gemma Colarieti