Gli strumenti operativi della Contabilità Armonizzata di Regioni ed Enti Locali

03.12.2022

Il tema della contabilità degli Enti territoriali, nello studio del diritto amministrativo, rappresenta uno snodo importante e dal quale non può prescindersi se si vuole comprendere appieno il funzionamento finanziario degli Enti decentrati dello Stato e come questi ultimi concorrono ad assicurare l'unità economica della Repubblica.

La materia è di considerevole interesse soprattutto per via di quegli elementi di novità che sono stati introdotti attraverso la riforma dell'ordinamento contabile di più recente introduzione.

A riguardo, è opportuno (almeno brevemente) accennare ai punti salienti di questa riforma, per poi focalizzare l'attenzione sugli strumenti che il Legislatore ha adottato per mettere in atto il processo di armonizzazione.

Il processo di riforma dell'ordinamento contabile, che ha condotto alla cosiddetta "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", affonda le sue radici nella riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con L.cost.3/2001, la quale è intervenuta in un primo momento sul testo dell'art.119 cost., stabilendo che a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni è riconosciuta e attribuita una piena e completa autonomia finanziaria in tema di entrate e di spese, perlopiù individuandone i tributi propri e le modalità di finanziamento delle funzioni pubbliche.

Per dare concreta attuazione al federalismo fiscale avviato con la riforma costituzionale, il Parlamento ha poi provveduto in un secondo momento ad approvare la L.42/2009 recante i principi e i criteri direttivi per il coordinamento della finanza pubblica (che, a ragion del vero, erano già ampiamente previsti e riportati nel Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs.267/2000, soprattutto in tema di autonomia finanziaria).

Il vero e più concreto punto di svolta, però, si ha soltanto con l'entrata in vigore del D.Lgs.118/2011, che si fa carico di traghettare, attraverso una primissima fase di sperimentazione, i previgenti sistemi di contabilità verso un nuovo metodo diretto a rendere i conti e i bilanci di tutte le Amministrazioni Pubbliche immediatamente omogenei, confrontabili e facilmente aggregabili.

Un ultimo intervento normativo che vale la pena citare e che ha sostanziato l'entrata in vigore del nuovo regime contabile è il D.Lgs.126/2014, che ha indicato quale termine ultimo per la definitiva transizione l'anno 2015 (anno 2016 per le autonomie speciali).

Una volta aver concluso la presentazione sulla sequenza delle principali norme che hanno concorso a comporre la materia, è il caso di focalizzare l'attenzione sugli strumenti e le modalità di realizzazione della cosiddetta armonizzazione.

Tre sono specificamente gli strumenti operativi che il Legislatore fornisce alle Regioni e agli enti locali per attuare la riforma e omologare i bilanci: ci si riferisce, nello specifico, a regole contabili uniformi, un piano dei conti integrato e schemi di bilancio comuni.

Partendo con ordine, le regole di bilancio uniformi rappresentano delle linee guida ovvero delle norme tecniche necessarie a garantire la corretta applicazione dei principi contabili e si suddividono in due categorie: i principi contabili generali, di più ampia portata e quindi di più comune applicazione (per intendersi, tra gli altri, coerenza, veridicità, congruità, integrità, significatività, pubblicità, ...) e i principi contabili applicati, di derivazione europea, rispondenti cioè ai criteri di consolidamento e trasparenza stabiliti nelle direttive unionali.

Nello specifico, quest'ultima categoria è composta da quattro principi che, per la loro particolare portata, è indispensabile indicare: il principio della programmazione di bilancio, per mezzo del quale si predispongono le risorse e le attività alla realizzazione degli obiettivi stabiliti per la comunità di riferimento; il principio della contabilità finanziaria, nello specifico lo strumento di rilevazione di tutti i fatti di gestione riguardanti l'ente di riferimento; il principio della contabilità economico-patrimoniale, al fine di rilevare i ricavi e i costi, in maniera unitaria, relativi sempre ai fatti di gestione; il principio del bilancio consolidato, che rappresenti in maniera complessiva l'attività dell'ente di riferimento e di tutte le sue articolazioni.

Un altro strumento operativo fondamentale di cui sono dotati gli Enti territoriali per rendere più agevole il processo di armonizzazione dei bilanci è il piano dei conti integrato.

Quest'ultimo è unico e obbligatorio per tutte le amministrazioni dello Stato ed è costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire il confronto tra i dati forniti dall'ente e il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici.

In ultima analisi, il D.Lgs.118/2011 prevede che tanto le Regioni quanto gli Enti locali e i loro organismi si dotino e adottino allo stesso tempo schemi di bilancio comuni, che siano essi finanziari, economici, patrimoniali e consolidati.

Gli schemi di bilancio comuni non sono altro che dei documenti ai quali le singole Pubbliche Amministrazioni si devono adattare, indicati e riportati tra gli allegati dello stesso decreto legislativo e si distinguono in: schema del bilancio di previsione finanziario, comprendente tutte le previsioni tanto di entrata quanto di spesa, relative al primo esercizio e agli esercizi successivi; schema del rendiconto della gestione, nel quale convergono il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale; schema del bilancio consolidato, un tipo di bilancio che rappresenti la gestione complessiva del cosiddetto gruppo di amministrazione pubblica.

Come precedentemente accennato, la complessità del sistema contabile (ripreso fin qui solo in alcune delle sue parti) ha previsto, prima della sua definitiva entrata in vigore, una fase di sperimentazione che ha avuto inizio nel 2012 e si è conclusa nel 2015, seppur con delle deroghe.

Ad oggi, in ogni caso, il nuovo ordinamento contabile è pienamente operativo e funzionante e prevede, oltre agli strumenti operativi di cui si è parlato, la fase di gestione del bilancio e la fase di rendicontazione che vanno a completare il quadro complessivo della Contabilità Armonizzata delle Regioni e degli Enti Locali.

Dott.ssa Sara Nuzzo