Il Gruppo Europeo di interesse economico (G.E.I.E.)

28.07.2025

A cura di Dott.ssa Michela Falcone

Il Gruppo Europeo di interesse economico (G.E.I.E.) è un istituto giuridico predisposto dall'Unione Europea per favorire la cooperazione fra imprese appartenenti a diversi Stati membri, rimuovendo gli ostacoli frapposti dalle diverse legislazioni nazionali.

La disciplina di questo istituto di derivazione comunitaria è fissata dal regolamento 25-7-1985, n. 2137, che è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

L'Italia ha emanato delle norme specifiche, segnatamente il d.lgs. n. 240/1991, con l'obiettivo di rendere più fruibile l'istituto nel nostro ordinamento.

I gruppi che hanno sede nel nostro paese sono disciplinati sia dal regolamento comunitario sia dalle norme integrative dettate dalla legge italiana.

Le parti del contratto costitutivo del gruppo possono essere solo persone fisiche o giuridiche che svolgono un'attività economica, ma non vi è la necessità che si tratti di imprenditori.

Ai fini della sussistenza del G.E.I.E., è necessario che almeno due membri abbiano l'amministrazione centrale e/o esercitino la loro attività economica in Stati diversi dell'Unione Europea.

Il G.E.I.E. è un organismo associativo a rilievo esterno, dotato di una propria capacità.

L'art. 1 co.2, reg. stabilisce, infatti, che tale istituto ha la capacità di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura ed è, inoltre, dotato di una propria capacità processuale.

La finalità perseguita da questo organismo è quella di favorire e di sviluppare l'attività economica dei suoi membri.

L'Attività del G.E.I.E. si collega, con funzione ausiliaria, a quella dei partecipanti.

Il gruppo, quindi, non può mai realizzare profitti per sé stesso (art. 3 reg.).

Il contratto costitutivo del G.E.I.E. deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e deve recare l'indicazione: della denominazione del gruppo, la sede situata nell'Unione Europea, l'oggetto, il nome dei membri e la durata, che può essere anche a tempo indeterminato.

Il contratto è soggetto a pubblicità legale, per cui, va iscritto nel registro delle imprese e, in seguito, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

A seguito della pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il G.E.I.E. si caratterizza per la presenza di due organi, benchè l'organizzazione interna e il suo funzionamento siano in larga parte rimesse all'autonomia privata, che sono: l'organo collegiale composto da tutti i membri e un organo amministrativo.

Una particolarità del G.E.I.E. si evidenzia con riguardo alla disciplina degli effetti della nullità (art. 15 reg.), che si discosta dai diritti nazionali ed uniformi.

La disciplina della nullità ricalca quella propria delle società di capitali (art. 2332 c.c.) e si discosta da quella del diritto comune.

La dichiarazione di nullità del gruppo non ha effetto retroattivo e non pregiudica la validità degli atti compiuti in precedenza, infatti, opera solo come causa di scioglimento ex lege del gruppo.

La nullità del gruppo è sanabile e, nel caso sia possibile la regolarizzazione del gruppo, il tribunale deve concedere un termine che consenta di provvedervi (art. 15 co.1 reg.).

Il G.E.I.E. mostra punti di contatto con il consorzio, in particolare con il consorzio di coordinamento con attività esterna, poiché anche questo ha un'attività esterna.

A differenza dei consorzi, i gruppi non devono necessariamente svolgere la loro attività tramite imprenditori, ma come già evidenziato possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che esercitano attività economica come i liberi professionisti.