La guerra è "legale"?

30.06.2022

Lo so, lo so. Sembra una domanda assurda.

Come può un evento tragico di tale portata come una guerra essere concepito come qualcosa di "concesso" da una qualunque fonte del diritto?

Domanda ovvia, giustissima. Ma la risposta è abbastanza sorprendente: dipende. Dipende da diversi fattori, ma prima di analizzarli occorre partire velocemente dal principio.

Come già specificato nell'articolo


il diritto internazionale umanitario delinea delle regole su cosa si possa o non si possa fare durante un conflitto armat.

Se dovesse essere infranta una di queste regole allora ci troveremmo dinanzi ad un crimine di guerra che rientra in una sfera completamente diversa e da non confondere con quanto diremo ora.

Con riferimento al divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali infatti, parliamo di uno dei capisaldi di una delle più importanti fonti del diritto internazionale: la Carta ONU.

Questa all'art. 2, co. 4 prevede infatti che "I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite".

Nella Carta ONU, tale divieto generale di uso della forza è logicamente collegato al sistema centralizzato di sicurezza collettiva facente capo al Consiglio di sicurezza (CdS) che decide quali misure adottare qualora non si ritenga necessario l'uso della forza (art. 41 Carta ONU).

Come affermato in precedenza però, esistono dei casi in cui tale divieto può essere "non" applicato. E sono quelli previsti dall'art. 42 (mantenimento/ristabilimento della pace internazionale) e dall'art. 51 (legittima difesa) della Carta ONU:

  • Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere,(...) ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale (...) (art. 42);
  • Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale (...) (art. 51).


Tornando alla domanda iniziale è dunque possibile dire che la guerra è sì illegale ma solo qualora non sussistano questi due casi.

Se invece si ha una vera e propria violazione del divieto, allora ci si trova dinanzi ad un'azione illegale che vedrà i soggetti imputati di quest'ultima in giudizio dinanzi alla Corte Penale Internazionale (CPI).

Dott. Pierluigi Malazzini