Il diritto all’oblio

29.04.2022

Il diritto all'oblio consiste nel diritto ad essere dimenticati, vale a dire il diritto di ogni soggetto a non rimanere esposti ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia con pregiudizio alla propria reputazione.

Tra i c.d. nuovi diritti, può annoverarsi senza alcun dubbio il diritto all'oblio, strettamente connesso sia al diritto di cronaca e sia al diritto alla riservatezza.

Per diritto alla riservatezza si intende il "diritto a tenere segreti aspetti, comportamenti, atti relativi alla sfera intima della persona". Tale diritto assicura all'individuo il controllo su tutte le informazioni e i dati riguardanti la sua vita privata e lo protegge dall'ingerenza da parte di terzi.

Il diritto di cronaca, al contrario, è il diritto dei cittadini alla conoscenza di tutte le informazioni senza alcuna limitazione.

Affinché un fatto privato possa diventare oggetto di cronaca, però, è necessario che ricorri il presupposto dell'interesse pubblico alla notizia, rispecchiando due requisiti fondamentali: pertinenza e continenza. Una volta, però, che il cittadino è stato informato, termina l'interesse pubblico poiché la collettività è ormai venuta a conoscenza del fatto. A partire da tale acquisizione, sorgono i presupposti del diritto all'oblio.

Si comprende, dunque, che il diritto all'oblio è un diritto di recente riconoscimento perché collegato al mondo del web e alle vicende ad esso connesse.

Un caso che non ha visto riconosciuto il diritto in esame è ricollegabile alla terribile vicenda di Tiziana Cantone, la ragazza napoletana morta suicida a causa della divulgazione di video amatoriali che la ritraevano mentre praticava atti sessuali con altri ragazzi.

Nel caso di specie Tiziana Cantone aveva intrapreso un'azione legale volta all'eliminazione dei video dal web, ma lungo il percorso giudiziario si sono presentati una serie di problemi. Il ritardo e, dunque, la lesione dei diritti hanno portato la giovane alla morte, ormai vittima di pregiudizi.

Il primo problema riguardava la sede presso cui rivolgere il reclamo: il ricorso era stato rivolto contro la sede italiana del motore di ricerca, la quale però aveva eccepito la competenza della sede straniera principale, purtroppo, la concezione di spazio geografico è del tutto estraneo al mondo del web.

Il secondo problema riscontrato, ancor più grave, riguardava la necessità di indicare nel ricorso, in maniera chiara e dettagliata, tutte le "url" (l'indirizzo del video) che si intendevano eliminare, ma è impossibile indicare una "url" non ancora creata.

Il caso Cantone vede da un lato il Tribunale di Napoli riconoscere il ritardo degli hosting provider nella rimozione dei contenuti legati al video e dall'altro negare la legittimità dell'esercizio del diritto all'oblio a causa della persistente attualità della notizia e dell'assenza di provvedimenti ad hoc dell'autorità giudiziaria.

La vicenda fornisce, purtroppo, una triste riflessione sull'efficacia dei rimedi della giustizia ai tempi della viralità dei social network. Sarebbe necessario, invece, rimuovere rapidamente tutte le informazioni ed i contenuti illeciti segnalati dagli utenti anche in assenza di un apposito provvedimento ad hoc o sentenza che imponga di farlo.

Dispiace riconoscere, ancora oggi, come il diritto all'oblio stenti a trovare una propria collocazione giuridica utile a consentire agli interessati una tutela rapida ed efficace dei propri diritti.

Avv. Daniela Evoluzionista

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