Il nuovo Regolamento “Assistenza Cassa Forense”

24.05.2024

Il 01.01.24 è entrato in vigore il nuovo Regolamento "Assistenza Cassa Forense" (approvato in via definitiva dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense il 21.07.23 e pubblicato in G.U. n. 246/23), che mira a modernizzare e dare nuova linfa alla professione, assicurando una maggiore tutela della salute e della famiglia e adottando criteri di corretta gestione delle risorse effettivamente disponibili.

Il Regolamento è composto da 27 articoli, suddivisi in 9 Titoli: il primo (artt. 1-2) si occupa dei principi generali e delle tipologie di prestazioni; il secondo (artt. 3-6) indica le prestazioni a sostegno della professione; il terzo (artt. 7-9) indica le prestazioni a sostegno della salute; il quarto (artt. 10-12) indica le prestazioni a sostegno della famiglia; il quinto (artt. 13-15) è riservato ai contributi straordinari; il sesto (art. 16) disciplina le risorse finanziarie; il settimo (artt. 17-20) si occupa della tutela alla maternità e alla paternità; l'ottavo (artt. 21-25) disciplina il procedimento e il nono (artt. 26-27) riguarda le norme finali e le disposizioni transitorie.

Il Titolo I prevede tra i principi generali non solo la regolarità dichiarativa, ma anche la regolarità contributiva, nonché tutta una serie di ulteriori principi, quali:

a) l'equiparazione della parte dell'unione civile al coniuge e quella del convivente di fatto al convivente more uxorio;

b) la non cumulabilità delle prestazioni di assistenza con prestazioni similari, erogate dallo Stato o da eventuali diversi Enti;

c) l'impossibilità per il beneficiante di una prestazione assistenziale di usufruire, nel medesimo anno, di altre prestazioni dello stesso tipo.

Per gli iscritti alla Cassa, affetti da disabilità e non titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa stessa, sono previsti contributi, volti a rendere più agevole per questi lo svolgimento della professione.

Il Titolo II prescrive, tra le iniziative a favore della generalità degli iscritti, l'assistenza indennitaria; esso prevede anche che possa essere riconosciuta una sola volta un'anticipazione sulla prestazione finale in caso di infortunio o patologia grave, qualora siano trascorsi almeno 60 giorni continuativi di totale inabilità all'esercizio della professione, con facoltà, per la Giunta Esecutiva, di concederla urgentemente, in concomitanza con gli accertamenti sanitari, tenuto conto della situazione economica del beneficiario.

Tale predetto Titolo prevede anche la conferma delle misure c.d. di assistenza attiva, volte a favorire lo sviluppo economico e di formazione dell'Avvocatura.

Sono riservate agli iscritti fino al compimento del 45° anno di età tutta una serie di iniziative, dirette ad agevolare il raggiungimento di standard qualitativi di alto livello (a titolo di esempio, l'acquisizione del titolo di specialista in una determinata materia; l'acquisizione del titolo di cassazionista; l'acquisizione di specifiche competenze tecniche).

Il Titolo III si occupa di regolamentare le prestazioni a sostegno della salute, dando maggiore importanza alla medicina preventiva, oltre che a tutti quegli interventi particolarmente complessi e urgenti.

Sono comunque state confermate le coperture assicurative a carico della Cassa per infortuni, premorienza, lungodegenza, nonché per le spese di ospitalità in istituti per lungodegenti, malati cronici e anziani.

Di tutte le predette coperture assicurative beneficiano gli iscritti in regola con le comunicazioni reddituali nel decennio che precede l'indizione della gara, mentre la prestazione che prevede un contributo per spese di ospitalità in istituti è disciplinata da bandi ed è riservata agli iscritti e ai titolari di pensione diretta o di inabilità, erogata dalla Cassa.

Il Titolo IV si occupa di disciplinare le prestazioni a sostegno della famiglia, consistenti in:

- erogazioni in caso di familiari non autosufficienti con gravi disabilità;

- borse di studio per gli orfani degli iscritti;

- borse di studio per i figli degli iscritti;

- provvidenze a sostegno della genitorialità;

- erogazioni a favore di pensionati ultraottantenni;

- erogazioni a favore di pensionati invalidi civili al 100%;

- contributo per spese funerarie.

Rispetto al previgente Regolamento, il numero dei beneficiari viene ridotto, difatti le erogazioni per l'assistenza a familiari non autosufficienti con gravi disabilità viene riconosciuta ai soli iscritti non pensionati; le provvidenze a sostegno della genitorialità, non cumulabili con prestazioni erogato dallo Stato per lo stesso evento, sono riconosciute ai soli iscritti non pensionati e ai titolari di pensione di invalidità o indiretta; le erogazioni a favore deli ultraottantenni, reiterabili anno per anno, sono riconosciute ai soli titolari di pensione di vecchiaia retributiva erogata da Cassa, cancellati dagli albi e non titolari di altri trattamenti pensionistici.

Viene, invece, ampliato il numero dei beneficiari delle erogazioni a favore di pensionati invalidi civili al 100%, che siano titolari di pensione di vecchiaia retributiva o di inabilità, erogata dalla Cassa, essendo stato eliminato il limite minimo di 70 anni.

Del contributo per spese funerarie (riconosciuto in caso di decesso dell'iscritto e del titolare di pensione diretta o di inabilità, erogate da Cassa) possono beneficiare tutti i soggetti menzionati nel precedente Regolamento, nonché tutti quelli ritenuti legittimati dalla Giunta Esecutiva.

Il Titolo V riguarda i contributi straordinari, erogati in caso di situazioni particolarmente gravi, una sola volta per evento.

Di tale prestazione possono beneficiare non solo gli iscritti e i titolari di pensione di anzianità, di vecchiaia, di invalidità e di inabilità, ma anche i loro conviventi superstiti, i conviventi more uxorio, i titolari di pensione indiretta o di reversibilità, essendo invece esclusi da tale beneficio i titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità, erogata da Ente diverso da Cassa.

La misura dell'erogazione è variabile: quella disposta a favore dell'iscritto a Cassa non può essere superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa stessa nell'anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda, mentre quella a favore di tutti gli altri soggetti non può superare l'ammontare della predetta pensione minima.

Il Titolo VI disciplina il finanziamento economico che viene stanziato a fini assistenziali, il cui importo non supera il 12,50% del gettito del contributo integrativo, risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Il Titolo VII tutela la maternità e la paternità: in particolare, l'art. 17 del Regolamento attribuisce un'indennità di maternità alle iscritte a Cassa, che ne abbiano fatto richiesta a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza e, comunque, entro il termine di 180 giorni dal parto o dall'aborto o dall'adozione/affidamento del bambino; l'indennità di paternità, invece, viene erogata nel caso in cui la madre non ne abbia usufruito perché non ne aveva diritto o anche in conseguenza del suo decesso, di un suo infortunio grave oppure in caso di abbandono del bambino o di affidamento esclusivo al padre.

Il Titolo VIII regolamenta il procedimento: i soggetti interessati inviano alla Cassa le domande previste anche in tale Regolamento; l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti; gli interessati possono visionare gli atti e possono presentare memorie e documenti; il procedimento deve essere concluso entro 80 giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda; in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, il procedimento si conclude con un provvedimento espresso, redatto in forma semplificata; se viene rilevata la mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni prodotte, l'interessato, entro 30 giorni, provvederà all'integrazione (il termine può essere sospeso una sola volta e per non più di 30 giorni); il provvedimento finale della Giunta Esecutiva deve essere congruamente motivato e deve indicare il termine per il reclamo, che andrà presentato entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione anzidetta.

Il Titolo IX, con le norme finali e le disposizioni transitorie, permette al Comitato dei Delegati di modificare i requisiti reddituali con delibera da sottoporre ad approvazione ministeriale, nonché prescrive che il Regolamento si applica a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore (anche se riferite ad eventi già passati).

Per concludere, il nuovo Regolamento introduce ulteriori mezzi di tutela per l'Avvocatura, pur non gravando troppo sull'Ente e riuscendo a soddisfare, così facendo, le esigenze di assistenza ordinarie e straordinarie.

Avv. Laura Giusti