Indicazioni pratiche riguardo l’applicazione delle pene sostitutive
Le pene sostitutive, introdotte con la Legge n. 689/81, modificate dal D. Lgs. n. 50/22 (c.d. Riforma Cartabia) e previste in gran parte dall'art. 20 bis c.p., operano in relazione alle pene detentive brevi e possono essere applicate già con la sentenza di condanna, prima che venga eseguita la pena (questa modalità di applicazione consente di distinguere le pene sostitutive dalle misure alternative alla detenzione, che vengono applicate dalla Magistratura di Sorveglianza in fase di esecuzione della pena).
I presupposti applicativi, propri delle pene sostitutive, sono:
1. l'entità della pena detentiva inflitta, che non deve superare i quattro anni per l'applicazione della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva; i tre anni per l'applicazione del lavoro di pubblica utilità (LPU) sostitutivo; un anno per l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva;
2. le condizioni soggettive, ossia la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti degli imputati maggiorenni:
- che abbiano commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del LPU ovvero abbiano commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle pene sostitutive stesse;
- che nei cinque anni precedenti siano stati condannati alla sola pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'abbiano pagata;
- che debbano essere sottoposti ad una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;
- che siano stati condannati per uno dei reati di cui all'art. 4 bis Legge n. 354/75, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis comma 2 c.p.;
3. non devono ricorrere i presupposti per disporre la sospensione condizionale della pena.
Le sanzioni sostitutive, riguardo il quo modo, sono applicate discrezionalmente dal Giudice ex art. 133 c.p., che deve comunque orientarsi nel senso del reinserimento sociale del condannato.
Esistono dei casi in cui la sanzione sostitutiva concessa può essere revocata, cioè:
- la mancata esecuzione della pena sostitutiva (diversa dalla pena pecuniaria sostitutiva) ovvero di violazione grave e reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, comporta la revoca della pena, nonché la conversione della parte residua nella pena detentiva sostitutiva o in altra pena sostitutiva più grave;
- il mancato pagamento della somma richiesta a titolo di pena pecuniaria sostitutiva nel termine previsto nell'ordine di esecuzione, comporta la revoca della predetta pena e la conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva;
- il condannato alla pena sostituiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza un giustificato motivo, rimane assente dall'Istituto in cui è ristretto;
- il condannato alla pena sostitutiva dei LPU che, senza un giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro o lo abbandona;
- la condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso durante l'esecuzione di una pena sostitutiva (diversa dalla pena pecuniaria), ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostitutiva, se la condotta tenuta è incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva;
- quando non è sufficiente modificare le modalità esecutive e le prescrizioni in caso di sopravvenienza di fatti nuovi, espressivi di una maggiore pericolosità sociale (introdotto dalla Riforma Cartabia).
Tra le pene sostitutive rientrano:
1. La semilibertà sostitutiva (art. 55 Legge n. 689/81). Tale pena comporta:
- l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno negli Istituti penitenziari;
- l'obbligo di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione e al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento previsto dall'UEPE e approvato dal Giudice;
- il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi;
- il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongono concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o persone conviventi stabilmente;
- l'obbligo di permanere nel territorio regionale;
- il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
- l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;
- l'eventuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
2. La detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 Legge n. 689/81). Tale pena comporta:
- l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case-famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze di studio, di lavoro, di salute del condannato. Ad ogni buon conto, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute;
- il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi;
- il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongono concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o persone conviventi stabilmente;
- l'obbligo di permanere nel territorio regionale;
- il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
- l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;
- l'eventuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
3. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 56 bis Legge n. 689/81). Tale pena comporta:
- l'obbligo di prestare attività lavorativa non retribuita in favore della comunità per non meno di sei ore e non più di quindici ore settimanali. Tuttavia, se il condannato lo domanda, il Giudice può ammetterlo a svolgere i LPU per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore;
- il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi;
- il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongono concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o persone conviventi stabilmente;
- l'obbligo di permanere nel territorio regionale;
- il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
- l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;
- l'eventuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
4. La pena pecuniaria sostitutiva (art. 56 quater Legge n. 689/81): per determinare il suo ammontare il Giudice individua il valore giornaliero, al quale può essere assoggettato l'imputato, e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore ad € 5,00 e superiore ad € 2.500,00 e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato.
5. L'espulsione dello straniero: è una sanzione sostitutiva, prevista dall'art. 16 D. Lgs. n. 286/98, in base al quale il Giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per un reato non colposo nei confronti dello straniero privo del permesso di soggiorno, ove non ricorrano le condizioni per applicare la sospensione condizionale della pena, ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. n. 286/98, può sostituire la pena detentiva entro il limite di due anni con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Tale sanzione non può essere disposta quando la condanna riguardi uno o più dei delitti di cui all'art 407 comma 2 lett. a) c.p.p., nonché uno dei delitti di cui al TU Immigrazione, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. Non può essere disposta, altresì, nei confronti di stranieri che, una volta rimpatriati, verrebbero sottoposti a persecuzione razziale, religiosa, politica.
Questa tipologia di pena sostitutiva può essere revocata se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio italiano prima del termine prescritto, dando così luogo all'esecuzione della pena sostituita.