Cosa sono il feticidio e l’infanticidio?

20.01.2026

A cura di Avv. Laura Giusti

Costituisce un'ipotesi di omicidio doloso l'infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578 c.p.), cioè il fatto della madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto.

Per aversi feticidio è necessario che la morte sia cagionata nella fase di transizione che va dal momento in cui inizia il distacco del feto dall'utero materno al momento in cui il neonato acquista vita autonoma.

Quanto invece all'infanticidio, il neonato è l'essere vivente completamente uscito dal ventre materno, nato vivo.

Il delitto in esame ricorre solo quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale o morale connesse al parto: occorre, cioè, che il fatto sia la manifestazione di un particolare status della donna, dovuto all'abbandono materiale o morale in cui la stessa si è trovata a causa e durante il parto.

Tale norma nel Codice Zanardelli era prevista come attenuante, mentre con il Codice Rocco, l'elemento specializzante diventa la causa d'onore sessuale.

Con la L. 442/81 l'elemento specializzante diventano appunto le condizioni di abbandono morale e materiale. Tale legge modifica anche il soggetto attivo, che può essere solo la madre.