Infortunio sul lavoro e divieto di colpa “ex post” nella responsabilità del datore di lavoro
Cass. pen., Sez. IV, 2 ottobre 2025, n. 37972
Massima: "in tema di infortuni sul lavoro, la colpa del datore non può fondarsi su una ricostruzione ex post della regola cautelare, ma richiede la violazione di una cautela preesistente ed esigibile ex ante, pena la trasformazione della responsabilità colposa in responsabilità oggettiva"
A cura di Dott.ssa Linda Vallardi
La vicenda trae origine da un infortunio sul lavoro
verificatosi durante lo svolgimento di ordinarie mansioni operative, a seguito
del quale il lavoratore riportava gravi lesioni personali.
All'esito dell'accertamento, al datore di lavoro veniva contestata
la responsabilità colposa per non aver predisposto una ulteriore misura
prevenzionistica, ritenuta idonea – secondo l'impostazione
accusatoria – a scongiurare l'evento lesivo.
I giudici di merito ravvisavano la colpa datoriale valorizzando, in chiave ricostruttiva, la possibilità di individuare ex post, alla luce dell'infortunio verificatosi, una diversa regola cautelare rispetto a quelle concretamente adottate, reputata maggiormente efficace sul piano prevenzionistico.
Investita del ricorso, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37972/2025, ha annullato la condanna, escludendo la legittimità di una simile ricostruzione retrospettiva della colpa e ribadendo che la responsabilità del datore di lavoro può fondarsi solo sulla violazione di regole cautelari preesistenti, conoscibili ed esigibili ex ante, non potendo essere desunta dalla mera verificazione dell'evento dannoso.
Il principio affermato dalla Corte di Cassazione, chiarisce un punto cardine della responsabilità colposa del datore di lavoro in materia di infortuni: la colpa non può essere costruita con il "senno di poi".
Viene, pertanto, ribadito che la regola cautelare violata deve essere preesistente e conoscibile ex ante, alla luce delle conoscenze tecniche disponibili al momento del fatto, della normativa vigente nonché delle prassi di sicurezza esigibili in concreto.
È dunque inammissibile individuare ex post una regola cautelare "su misura dell'evento verificatosi", perché ciò trasformerebbe la responsabilità colposa in una forma surrettizia di responsabilità oggettiva.
In materia di sicurezza sul lavoro non è sufficiente dimostrare che dopo l'infortunio sarebbe stato possibile adottare una misura ulteriore, ma occorre provare che prima dell'evento il datore avrebbe dovuto adottarla, perché già imposta da norme, linee guida, o regole di comune prudenza tecnicamente esigibili.
