L’inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento

20.12.2025

Cass. pen. Sez. VI, 02 luglio 2025, n. 29735

Massima: Sono inutilizzabili le intercettazioni di conversazioni tra indagati, attivate riattivando periferiche tecniche già in uso in un procedimento diverso, quando l'autorizzazione giudiziaria risulta estranea al procedimento nel quale le captazioni sono state utilizzate.

A cura di Avv. Beatrice Donati

La sentenza n. 29735/2025 della Corte di cassazione penale affronta un nodo interpretativo di rilievo in tema di utilizzabilità delle prove derivanti da intercettazioni. La questione si colloca nell'ambito delle garanzie processuali previste per l'impiego di strumenti invasivi della sfera privata, come le captazioni di conversazioni, che la legge ammette solo a precise condizioni e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Nel caso sottoposto all'esame della Corte, le conversazioni erano state intercettate mediante la riattivazione di periferiche tecniche, già utilizzate in un procedimento distinto, in virtù di un'autorizzazione che faceva riferimento unicamente a tale procedimento originario. L'utilizzo di quelle captazioni in un diverso processo ha posto il problema della loro ammissibilità, ossia se fosse sufficiente il provvedimento già emesso dal giudice o se occorresse, invece, una nuova autorizzazione specificamente riferita al nuovo procedimento.

La Corte ha ritenuto che l'autorizzazione emessa per un determinato processo non possa automaticamente legittimare l'attività di intercettazione svolta in un altro. In altre parole, la garanzia giurisdizionale deve essere rinnovata ogni volta che l'attività di captazione è destinata a confluire in un procedimento differente.

La ratio di questa impostazione si rinviene nel principio di tassatività e di stretta legalità che caratterizza le intercettazioni.[1] Nella maggior parte dei casi, infatti, l'autorizzazione contiene l'indicazione dei soggetti coinvolti, del reato per cui si procede e dei limiti temporali di durata. Qualsiasi utilizzo al di fuori di questi confini rende l'attività non conforme alla legge e, dunque, inutilizzabile.

Il concetto di inutilizzabilità, distinto da quello di nullità, si traduce nell'impossibilità per il giudice di tenere conto della prova nel decidere.[2] L'inutilizzabilità opera in via automatica e non richiede un'apposita eccezione di parte, a differenza delle nullità che possono essere soggette a decadenze processuali.

In termini pratici, ciò significa che le conversazioni captate senza valida autorizzazione non possono essere poste a fondamento della responsabilità penale, né possono essere utilizzate indirettamente per orientare ulteriori indagini.

Si può immaginare un esempio per comprendere la portata applicativa della pronuncia. Se in un procedimento A viene autorizzata l'intercettazione delle comunicazioni di un soggetto sospettato di traffico di stupefacenti e la polizia giudiziaria, utilizzando le stesse apparecchiature, continua a registrare conversazioni rilevanti per un procedimento B relativo a reati tributari, senza richiedere una nuova autorizzazione, le captazioni ottenute non potrebbero essere utilizzate nel processo B. Esse rimarrebbero estranee al perimetro dell'autorizzazione originaria, anche se i soggetti intercettati fossero gli stessi.

Le ricadute sul piano risarcitorio sono altrettanto significative. L'inutilizzabilità delle intercettazioni può costituire il presupposto per la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione o per violazione della privacy, qualora le captazioni siano state trascritte o divulgate senza base legittima.[3]

In situazioni simili, la giurisprudenza riconosce solitamente al soggetto interessato la possibilità di domandare un ristoro economico proporzionato alla gravità dell'illegittima intrusione. Si pensi, ad esempio, a un risarcimento liquidato in via equitativa dal giudice civile, in casi di pubblicazione indebita di conversazioni, gli importi oscillano spesso tra 5.000 e 20.000 euro, a seconda della diffusione della notizia e dell'incidenza sull'immagine personale o professionale del soggetto coinvolto.

Un ulteriore aspetto operativo riguarda l'attività della polizia giudiziaria e del pubblico ministero. Dopo questa decisione, risulta evidente la necessità di richiedere sempre una nuova autorizzazione, anche quando le intercettazioni avvengano tramite strumenti tecnici già installati e funzionanti.[4]

L'adempimento burocratico, che potrebbe apparire ridondante, si giustifica con l'esigenza di evitare che l'attività investigativa si sottragga al controllo giurisdizionale. Non si tratta dunque di un formalismo fine a sé stesso, ma di una garanzia sostanziale che assicura la proporzionalità e la correttezza dell'ingerenza statale.

La sentenza, in definitiva, ribadisce il principio secondo cui la legittimità delle prove non può essere sacrificata a vantaggio dell'efficienza investigativa. L'ordinamento preferisce rinunciare a un elemento probatorio, se acquisito in violazione delle regole, piuttosto che ammettere pratiche che potrebbero compromettere le libertà fondamentali degli individui.

In sintesi, la Corte di cassazione con la pronuncia n. 29735/2025 ha confermato che l'autorizzazione alle intercettazioni non è trasferibile da un procedimento all'altro e che le captazioni effettuate in difetto di un nuovo provvedimento sono inutilizzabili. Tale affermazione rafforza la centralità del controllo giudiziale e sottolinea la necessità di perizia da parte degli operatori, i quali devono prestare massima attenzione alla regolarità delle procedure. Per chi si trovi a dover contestare l'impiego di intercettazioni, la decisione offre un solido riferimento per eccepire l'inutilizzabilità e, se del caso, richiedere forme di ristoro per le conseguenze pregiudizievoli.


[1] Cass., Sez. VI pen., 02/07/2025 (dep. 26/08/2025), n. 29735.

[2] Art. 191 cpp, in tema di inutilizzabilità delle prove.

[3] V. Cass. civ., ord. n. 14157/2025, in tema di comporto e tutele risarcitorie.

[4] Cass., Sez. VI pen., n. 30107/2025, in materia di confisca e autorizzazioni giudiziarie.