Breve sintesi sulla disciplina dell’interrogatorio

04.03.2026

A cura di Avv. Alessio Moretto

L'interrogatorio costituisce uno strumento tipico con cui l'indagato (o, per estensione, l'imputato) fornisce il proprio contributo conoscitivo sui fatti per cui si procede all'interno del procedimento penale.

Il nostro ordinamento conosce tipologie differenti dell'istituto, a seconda del soggetto procedente e della finalità a cui è rivolto. Si distinguono, pertanto:

- interrogatorio investigativo, disposto dal Pubblico Ministero ed effettuato dallo stesso in prima persona o da ufficiali di Polizia Giudiziaria appositamente delegati;

- interrogatorio difensivo, richiesto dall'indagato entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis c.p.p.;

- interrogatorio preventivo, al quale procede il Giudice per le Indagini Preliminari prima di disporre l'applicazione di una misura cautelare, salvo che non ricorrano alcuni presupposti impeditivi, ai sensi dell'art. 291 c.p.p.;

- interrogatorio cautelare, condotto dal GIP ai sensi dell'art. 294 c.p.p. qualora non sia stato disposto l'interrogatorio preventivo, necessario per valutare la permanenza delle condizioni applicative di una misura cautelare.

Indipendentemente dal momento procedimentale in cui vi si procede, la disciplina dell'interrogatorio si rinviene principalmente negli artt. 64 e 65 c.p.p.

La prima fondamentale disposizione stabilisce che l'indagato interviene sempre libero in interrogatorio. La libertà, innanzitutto fisica, deve essere garantita anche alla persona sottoposta a misura cautelare o detenuta per altra causa: sono fatte salve esclusivamente le cautele necessarie a impedire fughe o atti violenti.

Dal punto di vista della libertà morale, è fatto divieto tassativo di ricorrere all'uso di metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità dell'interessato di ricordare o valutare i fatti. Il divieto in questione non può essere superato neanche col consenso dell'interrogato; è pertanto escluso il ricorso a qualsiasi strumento di lie detector o a tecniche di supporto mnemonico come l'ipnosi.

Relativamente alla disciplina procedimentale, si distinguono preliminari e interrogatorio nel merito.

Prima che abbia inizio l'interrogatorio, l'autorità procedente deve avvertire l'interrogato che ai sensi dell'art. 64, III comma, c.p.p.[1]:

  • le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti;
  • ha facoltà di non rispondere alle domande sottoposte, ad esclusione che a quelle necessarie a identificarlo, ma che il procedimento seguirà in ogni caso il suo corso;
  • se renderà dichiarazioni su fatti che concernono l'altrui responsabilità (c.d. dichiarazioni eteroincriminanti), assumerà in ordine agli stessi l'ufficio di testimone (con le dovute compatibilità con la figura del testimone assistito, se del caso).

Qualora siano omessi i primi due avvisi, le dichiarazioni rese sono inutilizzabili; nel caso in cui sia taciuto il terzo avvertimento, le dichiarazioni eteroincriminanti non possono essere utilizzate nei confronti altrui e l'interrogato non assumerà in relazione ai fatti narrati l'ufficio di testimone.

Quando, come spesso accade, l'interrogatorio costituisce il primo atto in cui è presente l'indagato, l'autorità procedente lo invita a dichiarare le proprie generalità o quanto possa aiutare a identificarlo (il riferimento, in questo caso, è a soprannomi o pseudonimi), a indicare il possesso di beni patrimoniali, le proprie condizioni di vita, sociali e familiari, la pendenza di altri procedimenti o condanne a proprio carico, nonché l'esercizio di uffici, servizi o cariche pubbliche. In questa fase l'interessato ha l'obbligo di rispondere secondo verità.

Al termine dei c.d. "preliminari" si procede all'interrogatorio nel merito. Sono contestati innanzitutto all'interrogato i fatti attribuiti in forma chiara e precisa. Sono quindi resi noti gli elementi di prova esistenti e, qualora non costituisca pregiudizio per le indagini, le relative fonti. A seconda del momento procedimentale in cui ci si trova, avviene pertanto una c.d. discovery parziale e anticipata, funzionale all'esercizio del diritto di difesa.

È in questo momento che l'interessato deve scegliere in merito al contegno da tenere durante l'interrogatorio.

Se decide di non rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. È bene ricordare che il silenzio serbato in sede di interrogatorio di garanzia non può essere utilizzato quale elemento di prova a carico dell'indagato, ma che il giudice può comunque trarne argomenti di prova utili per valutare circostanze aliunde acquisite[2].

Qualora l'interrogato decida di fornire il proprio contributo conoscitivo, l'autorità procedente invita l'interessato a esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e pone direttamente le sue domande.

L'interrogatorio è quindi documentato tramite redazione di apposito verbale. È importante precisare che quando sia interrogata una persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si proceda all'audizione in udienza, la documentazione dev'essere integrale e realizzata, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica.


[1] La Corte Cost., sentenza 6 aprile - 5 giugno 2023 n. 111, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in questione nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti all'interrogato prima che vengano richieste le informazioni sulle proprie generalità di cui all'art. 21 delle norme di attuazione c.p.p.

[2] Cass. Pen., sez. II, sentenza 28 gennaio 2015, n. 6348