L’intervento dei creditori nel processo esecutivo ex art. 498 ss c.p.c.

04.07.2022

Il procedimento di esecuzione forzata non ha luogo solo tra le parti originarie, ma il nostro ordinamento concede la possibilità agli altri eventuali creditori dello stesso debitore di intervenire per soddisfare le loro pretese creditorie.

Le norme che disciplinano l'istituto in esame sono rappresentate dagli articoli 498 e seguenti del codice di procedura civile.

Dall'art. 474 cpc si deduce come il titolo esecutivo sia condizione necessaria e sufficiente per procedere; in tale norma, infatti, è espresso il principio per cui non è concepibile l'esecuzione forzata senza titolo.

Tale principio è stato rafforzato dalla legge 80/2005, per cui possono intervenire nell'esecuzione solo i creditori muniti di titolo esecutivo, ad eccezione dei sequestranti e privilegiati. Rispetto a questo impianto originario particolarmente rigido è intervenuta la legge 263/2005, la quale ha individuato una ulteriore categoria di creditori legittimati all'intervento, ossia i titolari di diritti di credito derivanti dalle scritture contabili ex. art. 2214 c.c.

L'art 474 cpc detta la disciplina del titolo esecutivo a cui è necessario fare un breve rinvio per comprendere quello che è la condicio sine qua non dell'espropriazione forzata e quindi anche dell'intervento.

Le norme procedimentali prevedono che un creditore, quando decide di procedere con l'espropriazione forzata per il soddisfacimento di un proprio diritto di credito nei confronti del debitore, deve avvertire gli altri creditori che abbiano sui beni pignorati un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

L'avviso va notificato nel termine di cinque giorni dal pignoramento e deve contenere: l'indicazione del creditore pignorante, l'indicazione del credito per il quale si procede, l'indicazione del titolo, l'indicazione delle cose pignorate.

Per comprendere meglio quando sorge l'obbligo di avvisare dell'espropriazione i creditori che vantano un diritto di prelazione è opportuno fare riferimento al secondo comma dell'articolo 2741 del codice civile, il quale stabilisce che costituiscono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e l'ipoteca.

Le cause di prelazione, quindi, sono quegli istituti giuridici che consentono ai creditori che ne sono titolari di essere soddisfatti in maniera prioritaria rispetto ai creditori chirografari, cioè quei creditori privi di un diritto di prelazione.

E' chiaro che esse costituiscono una deroga alla regola generale del nostro ordinamento, stabilita dal primo comma dell'art. 2741 c.c., in base alla quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore in caso di espropriazione. Si parla, in questo caso, di par condicio creditorum.

Come anticipato, dunque, possono intervenire nell'esecuzione: i soggetti che sono muniti di un titolo esecutivo emesso contro il debitore, i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati o avevano un diritto di pegno o di prelazione risultante dai pubblici registri, i soggetti creditori di una somma di denaro risultante dalle scritture contabili nel caso in cui il debitore sia un imprenditore commerciale.

L'intervento avviene attraverso un ricorso che il creditore deve depositare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, prima dell'udienza con la quale è disposta la vendita o l'assegnazione.

Esso deve indicare l'ammontare del credito vantato e il titolo esecutivo su cui questo si fonda, la domanda a partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice territorialmente competente.

Se l'intervento deriva da un credito per una somma di denaro risultante dalle scritture contabili, al ricorso deve essere allegato anche il loro estratto autentico notarile, a pena di inammissibilità.

All'udienza di comparizione il debitore sarà chiamato a dichiarare quali crediti per i quali sono stati fatti gli interventi intende riconoscere e quali no.

Si precisa che i creditori che sono intervenuti ma il cui credito è stato disconosciuto dal debitore hanno comunque diritto, previa istanza, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, se dimostrino di aver proposto l'azione necessaria a munirsi del titolo esecutivo entro trenta giorni dall'udienza di comparizione degli intervenuti.

L'effetto dell'intervento dei creditori è quello di acquisire il diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, cioè a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocare i singoli atti della procedura mediante apposite istanze presentate al giudice dell'esecuzione.

Tutti gli effetti che la legge assegna all'intervento si verificano solo nei confronti di coloro che depositano il relativo atto tempestivamente ossia prima che si tenga l'udienza in cui il giudice dispone sulla vendita o sulla assegnazione (intervento tempestivo).

Tuttavia, anche se l'intervento è tardivo, cioè l'atto è depositato dopo l'udienza, vi è comunque la possibilità per il creditore di partecipare alla divisione del ricavato.

A tal fine è però necessario che l'intervento sia antecedente all'emissione del provvedimento di distribuzione, nel caso dell'espropriazione mobiliare, o all'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione, nel caso dell'espropriazione immobiliare ed in tale ipotesi la partecipazione alla divisione avviene solo dopo che tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti.

Avv. Daniela Evoluzionista