Ordinamento penitenziario: troppo breve il termine di 24 ore per il reclamo del detenuto contro il diniego di un permesso

06.09.2025

C.Cost. sent. n. 78 del 3.06.2025

Massima: "Viola il diritto di difesa del detenuto il termine di ventiquattro ore attualmente a sua disposizione per proporre reclamo contro il provvedimento del giudice che gli abbia negato un permesso nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, o di altro evento familiare di particolare gravità".

A cura di Avv. Sara Spanò

La Corte, nella sentenza numero 78, ha ritenuto fondata una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Sassari. Nel caso oggetto del giudizio principale, il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta di permesso avanzata da un detenuto per fare visita alla sorella, affetta da tumore.

Il detenuto aveva proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza il giorno stesso in cui gli era stato notificato il provvedimento, riservandosi di formulare in seguito i motivi, a causa dell'impossibilità concreta (24 ore) da parte della difesa di prospettare le ragioni a sostegno dell'assistito. Ragion per cui, alcuni giorni più tardi, il difensore aveva reiterato il reclamo, corredato questa volta dei motivi una volta ottenuto copia della documentazione medica che il Magistrato aveva acquisito d'ufficio.

Il reclamo del difensore avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché presentato oltre il termine di ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento, per come statuito dall'art30-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. (L'art. 30-bis ordin. penit. disciplina il procedimento di concessione al detenuto dei cosiddetti "permessi di necessità", previsti dal precedente art. 30 e così denominati nella prassi per distinguerli dai permessi premio di cui al successivo art. 30-ter).

Il censurato terzo comma dell'art. 30-bis prevede che il provvedimento (positivo o negativo) che statuisce sulla richiesta di permesso formulata dal detenuto sia comunicato immediatamente al pubblico ministero e all'interessato, «i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo» contro il provvedimento medesimo.

Tuttavia, il Tribunale di sorveglianza aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, decisa dalla Consulta in data 3.06.2025, dubitando della compatibilità di un termine così breve per esperire il diritto di difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione.

La Corte ha ritenuto fondata la questione, osservando che in sole ventiquattro ore il detenuto non è in grado né di ottenere l'assistenza tecnica di un difensore, né di procurarsi copia di tutti i documenti sui quali si basa il provvedimento impugnato, la cui conoscenza è indispensabile per poter adeguatamente motivare il reclamo.

Simile vicenda era già accaduta in una sentenza precedente (la numero 113 del 2020) in relazione ai permessi premio, la Corte aveva sostituito, per il detenuto, il termine di ventiquattro ore con quello di quindici giorni, già previsto in via generale per ogni reclamo contro le decisioni che riguardano il detenuto dall'articolo 35-bis dell'ordinamento penitenziario.

Difatti, come già osservato in quella pronuncia «alla oggettiva difficoltà, per il detenuto, di ottenere in un così breve lasso di tempo l'assistenza tecnica di un difensore, che pure è – in via generale – parte integrante del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (sentenze n. 143 del 2013, n. 120 del 2002, n. 175 del 1996, e ulteriori precedenti ivi richiamati)»; ma anche in relazione alla pratica impossibilità, per una persona ristretta in carcere, di ottenere entro il termine di ventiquattro ore copia di tutti i documenti acquisiti ex officio dal giudice che ha pronunciato il provvedimento di cui il ricorrente si duole. Documenti che il reclamante potrebbe non conoscere affatto, dal momento che il provvedimento impugnato è assunto de plano dal giudice, al di fuori di ogni contraddittorio con le parti.

La pur indubitabile differenza di ratio dei permessi di necessità rispetto ai permessi premio, non osta a che il termine per proporre reclamo, per il detenuto, sia reso omogeneo dalla presente pronuncia in relazione a entrambi i benefici, come già – del resto – accadeva nell'originario disegno del legislatore. In presenza di ragioni di particolare urgenza, sarà interesse del detenuto presentare il più presto possibile la propria impugnazione, sì da porre il giudice del reclamo in condizione di pronunciarsi a sua volta entro i dieci giorni successivi, come prescritto dal quarto comma dell'art. 30-bis. Ord. pen.

Non muta, invece, l'attuale termine di ventiquattro ore per il reclamo da parte del pubblico ministero stabilito dal terzo comma dell'art. 30-bis ordin. penit.

La questione ora decisa è, in effetti, unicamente calibrata sull'esigenza di garantire il diritto di difesa del detenuto che si sia visto respingere la propria istanza di permesso di necessità. D'altra parte, l'estensione del termine anche per il reclamo del pubblico ministero, nel caso opposto in cui l'istanza del detenuto sia accolta, determinerebbe la sospensione dell'esecuzione del provvedimento in pendenza dell'intero nuovo termine per l'impugnazione, ai sensi del settimo comma dello stesso art. 30-bis ordin. penit., quanto meno con riferimento ai permessi per eventi familiari di particolare gravità previsti dall'art. 30, secondo comma, ordin. penit.

Il che comporterebbe – rispetto alla disciplina ora vigente – un effetto pregiudizievole per lo stesso detenuto, vanificando le stesse ragioni di urgenza poste alla base del permesso.

Valuterà il legislatore se riconsiderare la complessiva disciplina in esame, eventualmente ricalibrando per entrambe le parti i termini per l'impugnazione e la complessiva disciplina relativa alla sospensione dell'esecuzione del permesso in pendenza di tali termini, in modo comunque idoneo a consentire il pieno esplicarsi del diritto di difesa.

Resta ferma la possibilità per il legislatore di stabilire un diverso termine, purché idoneo ad assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa.

Fonti:

sentenza n. 78 Corte Cost. del 3.06.2025;

https://cortecostituzionale.it/default.do;

art 24 cost. e art. 3 cost.;

Codice sull'Ordinamento Penitenziario.