Homeschooling o istruzione parentale

23.02.2026

A cura di Avv. Martina Carosi

La Costituzione italiana, all'art.34, afferma il principio per cui la scuola è aperta a tutti. Bisogna, tuttavia, tenere a mente che oltre alla frequenza delle tradizionali istituzioni scolastiche è riconosciuta, nel nostro ordinamento, anche la c.d. Istruzione parentale, anche nota come "Homeschooling".

La disciplina dell'istruzione parentale è contenuta nel D.Lgs.n.62 del 13 aprile 2017 e nel D.Lgs.n.297 del 16 aprile 1994.

I genitori, scegliendo tale modalità di insegnamento, provvedono direttamente all'educazione e all'istruzione dei propri figli essendo, tuttavia, tenuti al rispetto di alcuni obblighi.

In particolare, a norma dell'art. 111 del D.Lgs. n.297 del 1994, i genitori sono tenuti a presentare al dirigente scolastico della scuola statale più vicina, una dichiarazione in cui devono attestare di possedere adeguate capacità tecniche ed economiche idonee a garantire l'insegnamento e la stessa necessita di ripresentazione annuale. Sarà, poi, il dirigente scolastico che dovrà verificarne la fondatezza.

Oltre a ciò, il minore che frequenta l'homeschooling, è sottoposto ogni anno ad un esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria in modo da poter accedere con profitto alla classe successiva e assolvendo, così, l'obbligo di istruzione.

La scuola che riceve la comunicazione di istruzione parentale ha inoltre il dovere di vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico, attività che rientra non solo nelle competenze del dirigente scolastico, ma anche del sindaco.

Preme, in tale sede, precisare che per mezzo dell'istruzione parentale viene assolto l'obbligo di istruzione, ma non è possibile ottenere il rilascio di titoli di studio aventi valore legale in quanto, per questi, si richiede il superamento di esami statali ordinari o il rientro nella scuola ordinaria o paritaria.

Il modello normativo italiano segue la finalità di coniugare la libertà educativa dei genitori, con l'interesse pubblico affinché i minori vengano istruiti con i predetti sistemi di vigilanza e le verifiche annuali.

Laddove, infatti, i genitori dovessero rendersi inadempienti rispetto agli obblighi a cui sono sottoposti, si applicano le sanzioni previste dalla normativa penale, amministrativa e di vigilanza.

Sotto il profilo penale, in particolare, il decreto‑legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha implementato le misure di controllo sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione inasprendo le sanzioni per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che non garantiscano l'istruzione ai minori. Nei casi più gravi, infatti, è prevista la reclusione fino a due anni.

Oltre alle predette conseguenze penali, gli inadempimenti dei genitori potrebbero dare luogo a controlli più stringenti da parte delle istituzioni competenti, oppure a segnalazioni ad organi quali assistenti sociali o autorità giudiziarie, o ancora, all'obbligo per i genitori di far rientrare i minori all'interno del sistema scolastico tradizionale.

Le già menzionate sanzioni non sono da intendere in senso "punitivo", bensì come una tutela vera e propria nei confronti dei minori e del loro diritto fondamentale all'istruzione.