Nuovi chiarimenti ivass in materia di distribuzione assicurativa
Con lo scopo di fugare i dubbi delle imprese assicurative e degli intermediari assicurativi, in seguito agli incontri con il mercato intervenuti tra luglio e novembre 2021, l'IVASS, in data 23 dicembre 2021 ha pubblicato, in forma di FAQ, chiarimenti in merito all'applicazione di diverse disposizioni contenute nel Regolamento IVASS n. 40/2018 in materia di distribuzione assicurativa. Tutto ciò, ha spiegato l'Autorità, "nelle more di una più ampia revisione della regolamentazione in materia di distribuzione assicurativa".
L'Istituto di Vigilanza si è concentrato, innanzitutto, sull'attività di intermediazione svolta parzialmente con mezzi di comunicazione a distanza e sul conseguente obbligo di registrare le conversazioni telefoniche. Tale obbligo, ha chiarito l'IVASS "sussiste esclusivamente nelle ipotesi in cui la distribuzione di polizze sia organizzata per essere effettuata integralmente con mezzi di comunicazione a distanza". Non sussiste, dunque, se il processo di promozione e collocamento si svolge con la presenza fisica del contraente.
In secondo luogo, l'IVASS, confermando la sussistenza dell'obbligo di conservazione delle registrazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche anche nel caso in cui il contratto, in seguito alle trattative, non venga concluso, precisa che il dies a quo per calcolare il termine di cinque anni per la conservazione decorre dal giorno dell'ultima registrazione e/o comunicazione elettronica.
Ed ancora, in relazione alle previsioni dell'art. 46 comma 1, lett. a) del Regolamento n. 40/2018 - ai sensi del quale le imprese di assicurazione e riassicurazione devono garantire il rispetto dei requisiti professionali, organizzativi e di onorabilità previsti dalla normativa di settore nell'attività di distribuzione - l'Istituto di Vigilanza ha chiarito che, per le imprese che si avvalgono degli intermediari iscritti nella sezione B del RUI (c.d. broker), il controllo dei requisiti di professionalità e onorabilità "può essere basato sulla diretta assunzione di responsabilità da parte dei broker mediante il rilascio alle imprese di dichiarazioni autocertificate".
Ulteriormente, in merito alla relazione sul controllo delle reti distributive, l'IVASS ha confermato che quest'ultima va predisposta dall'ufficio compliance delle imprese assicurative, ferma restando l'applicazione del provvedimento n. 2743 del 27 ottobre 2009, così come previsto dall'art. 104, comma 4, del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Con riferimento alla consegna della documentazione contrattuale, è stata confermata la possibilità di procedere anche con modalità digitali, purché vi sia il preventivo consenso del contraente in tal senso.
L'IVASS ha altresì fatto luce sulla portata applicativa della disposizione contenuta nell'art. 9, paragrafo 3, lettera f), del Regolamento 45/2020 secondo cui l'impresa ha la facoltà di interrompere il rapporto con un distributore qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio, emergano casi di "maggiore gravità". Invero, i casi di maggiore gravità, ha chiarito l'istituto, "devono essere tali da giustificare la misura dell'interruzione del rapporto con l'intermediario" e, a titolo meramente esemplificativo possono essere costituiti da reiterate violazioni degli obblighi di condotta in capo agli intermediari previsti dal Regolamento n. 45/2020.
L'Istituto di Vigilanza ha poi affrontato il tema della distribuzione di prodotti commercializzati da imprese con sede legale in uno Stato membro operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi in Italia. Le norme italiane a cui si riferisce l'art. 11, comma 6 del Regolamento 45/2020 sono, secondo l'IVASS, "quelle che si applicano agli intermediari esteri secondo quanto previsto dall'elenco di norme di interesse generale pubblicato dall'Istituto, cui si rinvia".
L'IVASS si è altresì espressa sul tema del mercato di riferimento nella distribuzione del prodotto assicurativo, precisando che "se il mercato di riferimento e il mercato di riferimento negativo effettivo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell'articolo 12, del Regolamento n. 45/2020 coincidano con quelli identificati dal produttore, gli intermediari possono astenersi dall'effettuare la comunicazione di cui al comma 5 del medesimo articolo". Nel momento in cui il mercato di riferimento effettivo ed il mercato di riferimento effettivo negativo non coincidano più, si renderà necessario per l'intermediario informare l'impresa assicurativa ai fini dell'adozione di tutti i rimedi del caso.
Infine, l'IVASS ha chiarito che l'obbligo di comunicazione inerenti alle partecipazioni e agli stretti legami previsto dall'art. 109, comma 4-sexies, CAP sussiste anche nel caso in cui tali "stretti legami" non risultino impeditivi all'esercizio dei poteri di vigilanza.
Le FAQ sopra richiamate non hanno tuttavia introdotto nulla di nuovo, ma si sono limitate a chiarire quesiti di interesse generale per il settore assicurativo. Si rimane quindi in attesa del preannunciato progetto di revisione della disciplina IVASS sulla distribuzione assicurativa.
Dott.ssa Desirè Perrella