L’accesso alla giustizia: il diritto degli imputati all’assistenza linguistica

26.07.2023

Secondo il diritto europeo dei diritti dell'uomo, gli Stati membri dell'Unione Europea devono garantire ad ogni individuo il diritto di adire un tribunale oppure un organismo alternativo per la risoluzione delle controversie, e di ottenere una riparazione nel caso in cui i suoi diritti siano stati violati. È il cosiddetto diritto di accesso alla giustizia.

Questo fondamentale diritto permette agli individui di tutelarsi dalle violazioni dei loro diritti, porre rimedio alle conseguenze di illeciti civili, ritenere responsabile il potere esecutivo e difendersi in un processo penale. L'accesso alla giustizia, poi, è sia un processo sia un obiettivo, ed "è fondamentale per gli individui che cercano di beneficiare di altri diritti procedurali e sostanziali".

È proprio grazie alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali che viene introdotto il riconoscimento, non solo a livello europeo ma anche a livello internazionale, del diritto all'assistenza linguistica, diritto che deve trovare applicazione in tutti gli atti connessi al processo e va quindi estesa al procedimento nel suo complesso.

Questo in quanto il forte aumento dei flussi migratori nei singoli Stati membri hanno imposto di porre l'attenzione sul fenomeno dello straniero sottoposto a procedimento penale ed in particolare sulla sua partecipazione consapevole al processo e sulla capacità di comprendere l'accusa formulata nei suoi confronti e seguire il compimento dei singoli atti e lo svolgimento delle udienze a cui deve partecipare, sia per garantire la capacità processuale all'imputato, sia (ed è questa forse la motivazione più importante) per esplicare nel modo più ampio possibile il diritto di difesa.

Per tale motivo, la stessa Convenzione ha riconosciuto alcune garanzie fondamentali all'articolo 5 paragrafo 2, che prevede che "Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico" mentre all'articolo 6 paragrafo 2 lettera e) sancisce che "ogni accusato ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza".

Il diritto alla traduzione, al pari dell'assistenza linguistica per i colloqui difensore/assistito, non era previsto in tutti gli Stati, anzi; i pochi che lo contemplavano facevano solo riferimento alla cosiddetta "gist translation" ovvero ad "una traduzione molto approssimativa, volta unicamente a dare un'idea del contenuto".

Si rendeva necessario, pertanto, un intervento a livello europeo che potesse tutelare la materia in discussione: tale obiettivo è stato perseguito in sede comunitaria tramite lo strumento della direttiva, ovverosia quella tipologia di fonte del diritto dell'Unione Europea che vincola lo Stato membro al raggiungimento del risultato in essa previsto.

In particolare assumono rilievo le Direttive 2010/64/UE del 20 ottobre 2010, che è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 32 (entrato in vigore il 2 aprile 2014) sul diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti nei procedimenti penali e la Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione dell'addebito penale.

Con riferimento alla prima delle suindicate Direttive, l'art. 1 prevede che il diritto all'interpretazione e traduzione dei procedimenti penali si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato fino alla conclusione del procedimento. L'art. 2, invece, impone agli Stati membri di garantire agli indagati/imputati che non comprendano la lingua l'assistenza di un interprete in tutte le fasi del procedimento penale. Ma non solo: la norma prevede espressamente che "gli stati assicurano la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati/imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento e se hanno bisogno dell'interprete".

La Direttiva 2012/13/UE, invece, fa riferimento ad un altro diritto fondamentale ovvero quello di fornire la conoscenza all'imputato degli estremi dell'addebito, l'informazione sulle prerogative processuali e l'accesso al materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

Questo massiccio intervento legislativo, però, si è esteso anche alla persona offesa che subisce un pregiudizio dalla commissione del reato: la direttiva 2012/29/UE ha istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime dei reati, e considera il reato come una violazione dei diritti individuali delle vittime, oltre che come fatto socialmente dannoso, e dunque stabilisce che i diritti in essa previsti vadano assicurati indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima.

Come sostenuto dalla dottrina, "il diritto della vittima alla comprensione – ovvero la prerogativa di questa di intendere compiutamente quali opzioni l'ordinamento le riservi e di comunicare alle autorità le proprie determinazioni sul punto – assume la fisionomia precisa di un diritto funzionale all'esercizio degli altri procedural o service right riconosciutile".

È fondamentale ora chiedersi quali siano state le modifiche legislative più importanti che si sono riversate nel nostro ordinamento, atteso che spetta ai singoli Paesi definire come conseguire l'obiettivo stabilito dalle Direttive. A questo proposito, si devono menzionare due articoli fondamentali del codice di procedura penale, l'art. 104 e l'art. 143.

Il primo, al comma 4-bis, relativo ai colloqui con il difensore, prevede che "l'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II."

L'art. 143, invece, segna una vera e propria inversione di rotta in quanto, oltre ad avete un'estensione molto più ampia rispetto a quella europea, ha sancito definitivamente un vero e proprio "diritto all'interprete" che deve sempre essere a disposizione dell'imputato e garantisce il diritto alla traduzione degli atti per evitare disuguaglianze con i cittadini italiani. Ci si avvicina, così, alle esigenze richiamate all'art. 111 della Costituzione, ovvero alla soddisfazione del principio di uguaglianza tra l'imputato che comprende e quello che non comprende la lingua italiana e la soddisfazione del principio della parità delle armi tra pubblico ministero e difesa.

L'articolo in esame prevede che "L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.

2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.

[…]".

Correlato all'istituto del diritto all'interprete è il diritto dell'imputato alla traduzione degli atti fondamentali del processo, come disposto dal sopracitato comma 2. La disposizione in oggetto individua tassativamente gli atti cosiddetti "a traduzione obbligatoria", quali gli atti contenenti l'imputazione, quelli relativi alle misure cautelari personali (compresi i provvedimenti di modifica del regime cautelare che incidono sull'esercizio del diritto di difesa), le sentenze e i decreti penali di condanna. È la stessa Corte Costituzionale che lo conferma: in una interessante pronuncia la stessa afferma che "pur in assenza di sanzioni comminate dal d. lgs. n. 32/2014 per l'omessa traduzione dell'atto conclusivo del giudizio, la violazione del precetto che impone la traduzione della sentenza, pur non traducendosi in un vizio dell'atto, ne determina l'inidoneità al passaggio in giudicato, con relativa sospensione dei termini d'impugnazione, fintantoché l'imputato non ne abbia avuto conoscenza in una lingua a lui accessibile".

Sono sorti, però, alcuni problemi con riferimento ad alcuni provvedimenti, la cui traduzione non è espressamente indicata nell'art. 143: il legislatore, per ovviare alle difficoltà che si sono create, ha previsto, al comma 3 dello stesso, un potere discrezionale del giudice di ordinare la traduzione gratuita di altri atti o parti di essi ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, anche su richiesta motivata di parte. Si pensi, ad esempio, agli atti di indagini relativi all'avviso di cui all'art. 415bis c.p.p.: l'avviso di conclusione delle indagini preliminari rientra nell'elenco dei provvedimenti che devono essere obbligatoriamente tradotto, a differenza dei singoli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

Il codice, riferendosi agli atti provenienti dall'autorità e destinati all'imputato, non consente al giudice di disporre la traduzione a spese dello Stato degli atti che l'imputato o l'indagato redige in una lingua straniera e indirizzi all'autorità giudiziaria procedente. È, tuttavia, condivisibile, l'opinione secondo la quale la garanzia dell'intermediazione linguistica gratuita anche riguardo a questi atti possa ricondursi all'art. 143bis comma 1 c.p.p., che prescrive la nomina di un interprete quando occorre tradurre uno scritto formulato in lingua straniera.

A riprova del peso che assumono questi diritti, si noti come ancor prima della Direttiva europea del 2010 si era già espressa la Consulta con la sentenza n. 10 del 19 gennaio 1993, nella quale ha sottolineato l'importanza dell'istituto della traduzione degli atti e della presenza dell'interprete per l'imputato, considerandolo "clausola generale di ampia applicazione che assicura una garanzia essenziale al godimento di un diritto fondamentale di difesa".

Dott.ssa Melissa Cereda

BIBLIOGRAFIA

Agenzia dell'unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d'Europa, "Manuale di diritto europeo in materia di accesso alla giustizia", 2016, pag. 16.

FRA (2011), Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni, pagg. 8 e ss.

D. PERUGIA, Processo penale allo straniero: alcune osservazioni sul diritto all'interprete e alla traduzione degli atti", Diritto penale contemporaneo, rivista n 7/2018.