L’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, il divieto di scommesse e l’obbligo di denuncia
Nelle ultime ore il calcio sta vivendo ore di drammatica tensione e giorno dopo giorno la stampa contribuisce ad alimentare confusione, descrivendo sempre più in maniera sensazionalistica e distorta il quadro che si sta delineando alla luce delle prime indiscrezioni. Nessun ergersi ad avvocato difensore di nessuno, ma se il lettore vuole leggere scoop o notizie fuori dal contesto del diritto dello sport, ha sbagliato sicuramente articolo. In generale, ha sbagliato sicuramente pagina.
Senza entrare nel merito dei fatti storici che stanno interessando i mass media inqueste ore e rispettando l'alacre lavoro degli organi inquirenti, cerchiamo, invece, di ricostruire gli obblighi dei tesserati federali e le norme che contribuiscono a delimitare le condotte che gli stessi possono tenere all'interno dell'ordinamento, con particolare riferimento al divieto ex art. 25, C.G.S.
Prima di esaminare all'interno del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio le disposizioni che vietano ai tesserati il ricorso alle scommesse sportive e ne obbligano la denuncia, è opportuno ricordare l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle norme contenute all'interno della più importante fonte endo-federale dell'ordinamento calcistico. È fondamentale – in questo senso – riportare la parte fondamentale dell'incipit del Codice che delimita l'estensione oggettiva soltanto alle "fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare". Sui rapporti tra l'ordinamento endo-federale e quello statuale, abbiamo già avuto modo di spiegarne i rapporti, quando trattammo il tema della c.d. scriminante sportiva, collocandola in una più ampia analisi tra il diritto sostanziale penale e quello sportivo[1].
Nel successivo articolo della fonte normativa – invece – vengono puntualmente enucleati i soggetti per i quali si applicano le disposizioni del Codice e – nello specifico – per "(…) società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale.[2]" La clausola di "rilevanza per l'ordinamento federale" – ad una interpretazione del tenore letterale della disposizione – estende le maglie del novero di soggetti obbligati al rispetto del Codice, riflettendo, più che sullo status quo del tesserato, il legame inter-funzionale stabilito con l'ordinamento.
Dopo aver analizzato i due principi generali che ci consentono di entrare nel merito della fattispecie disciplinare di cui tratteremo, è opportuno analizzare la struttura del Capo IV del Codice di Giustizia Sportiva, dedicata alla tipizzazione delle differenti infrazioni che possono essere commesse dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1. La sezione, inserita nel più ampio novero delineato dal Titolo II, consta di 18 articoli che coprono l'intera gamma delle fattispecie disciplinarmente rilevanti, tipizzate dal Legislatore sportivo.
Utile allo scopo del nostro contributo è l'analisi che ci propone l'art. 24, dalla rubrica "Divieto di scommesse o obbligo di denuncia" che si presta ad una pacifica interpretazione.
Il comma 1 dell'articolo rinvia ai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva, appartenenti al settore professionistico. In merito al professionismo nello Sport è utile ricordare quanto disposto dalla celeberrima Legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di "rapporti tra società e sportivi professionisti" che regola e definisce la differenziazione tra sportivi. Nello specifico, nel gioco del Calcio, in merito alla qualifica, è opportuno sottolineare che si accede al settore del professionismo sportivo in virtù della partecipazione a campionati organizzati sotto l'egida delle Leghe nazionali professionistiche (i.e. Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro). Per questi soggetti, secondo quanto disposto dall'art. 24, co. 1, C.G.S., "è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA".
Discorso differente invece meritano i soggetti fuori dal novero delineato in precedenza che rientrano nel settore dilettantistico o settore giovanile, per i quali il divieto è solo teso a impedire la scommessa effettuata o accettata, direttamente ovvero indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle[3] oppure quelle svolte presso soggetti autorizzati, ma su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza dei tesserati.
Il successivo comma[4] dell'articolo descrive il trattamento sanzionatorio per le infrazioni descritte, riconoscendo per i soggetti responsabili "la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00". Un'ulteriore circostanza aggravante della fattispecie individuata dai commi 1 e 2 concorre laddove venisse accertata la responsabilità disciplinare della società, rispondendo la stessa ex art. 6, co. 1, del C.G.S. dell'operato di chi la rappresenta, secondo quanto disposto dalle norme federali. In questa ipotesi, il fatto è punito con l'applicazione – anche in maniera congiunta, in relazione alla valutazione delle circostanze e della gravità del fatto – della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica (se la penalizzazione sul punteggio dovesse risultare inefficace in termini di "afflittività" nella stagione sportiva in corso verrebbe fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente), retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria e non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale[5].
A chiusura dell'articolo 24, viene disciplinato l'obbligo per tutti i soggetti dell'ordinamento endo-federale di informare "senza indugio" la Procura Federale della eventuale commissione di fattispecie disciplinarmente rilevanti[6], integrabili in quanto disciplinato dai commi 1 e 2. In ossequio al secondo capoverso del comma, chi non rispetta l'obbligo di denuncia istituito a chiusura dell'art. 24 C.G.S, è punito con la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore ad € 15.000,00.
[1] Si rinvia a <https://www.giuridicamente.com/l/scriminante-sportiva-tra-consenso-dell-avente-diritto-e-volontaria-esposizione-al-pericolo/>
[2] Art. 2, co. 1, Codice di Giustizia Sportiva, FIGC
[3] Art. 24, co. 2, Codice di Giustizia Sportiva, FIGC, "Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre"
[4] Art. 24, co. 3, Codice di Giustizia Sportiva, FIGC, "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00"
[5] Art. 24, co. 4, Codice di Giustizia Sportiva, FIGC, "Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1, il fatto è punito con l'applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l)"
[6] Art. 24, co. 5, Codice di Giustizia Sportiva, FIGC, "I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00."