L’ avvocato può registrare una conversazione telefonica con un collega?

13.07.2023

La risposta al quesito richiede di distinguere fra diverse situazioni.

Innanzitutto, l'art. 38, comma 2 del codice di deontologia forense vieta all'avvocato la registrazione di una conversazione telefonica avvenuta con un collega, in particolare la disposizione recita: "L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura".

A ben vedere, lo stesso comma 2 consente all'avvocato la registrazione di quanto viene detto nel corso di una riunione in cui sia presente un collega qualora ciò avvenga con il consenso di tutti.

L'utilizzo delle registrazioni fonografiche effettuate durante una riunione da un soggetto che, invece, non operi in qualità di collega dell'avvocato è pacificamente ammesso anche nel procedimento disciplinare contro l'avvocato. Fondamentale importanza riveste l'ultima sentenza del 4 dicembre 2020 del CNF, n. 234, la quale ha stabilito che "le registrazioni fonografiche, di cui all'art. 2712 cod. civ., assurgono a fonti di prova in sede disciplinare a meno che la parte contro la quale le registrazioni stesse sono prodotte, non contesti i fatti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando altresì elementi oggettivamente rilevanti, che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta".

Diversamente da quanto è previsto per l'avvocato, le parti partecipanti a una riunione possono registrare la conversazione e utilizzare il contenuto come prova in giudizio e nel procedimento disciplinare contro un avvocato.

Dott.ssa Melissa Cereda