La Cassazione si pronuncia sul nuovo interrogatorio preventivo

11.07.2025

Cass. pen., Sez. II, 4 marzo 2025, n. 9113

A cura di Avv. Francesca Saveria Sofia

Massima: In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga ovvero il pericolo di inquinamento di prove che consentono al giudice di disporre la misura cautelare senza procedere all'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., devono sussistere oggettivamente così che la sua mancanza rilevata o ritenuta dal giudice dell'impugnazione provoca l'annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare emessa sulla base di tali esigenze cautelare erroneamente ritenute dal giudice del provvedimento genetico.

Tale principio è stato stabilito con sentenza n. 9113 del 4 marzo 2025, in cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame, che aveva annullato l'ordinanza emessa dal GIP in ragione del mancato espletamento del c.d. interrogatorio preventivo.

Al fine di comprendere appieno la recentissima pronuncia della Cassazione, risulta opportuno fare un breve cenno al nuovo istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari, introdotto dalla legge n.110 del 10 agosto 2024 (c.d. riforma Nordio).

In particolare, l'art. 291 cod. proc. pen., prevede, al comma 1-quater che:

"fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale".

Il successivo art. 292 contempla una specifica sanzione in caso di inosservanza del nuovo modulo procedimentale: "L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo".

In altri termini, l'interrogatorio e il contradditorio anticipato sulla richiesta cautelare si avrà sempre, salvo che ricorrano le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettere a) e b), ossia il pericolo di inquinamento probatorio o il pericolo di fuga, ed il pericolo di reiterazione del reato (art.274 comma 1, lett. c), ma esclusivamente in riferimento a reati di rilevante gravità.

La disposizione, difatti, richiama i delitti di cui all'art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p., quelli di cui all'art. 362, co. 1-ter c.p.p., nonché «gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».

Orbene, nel caso che ci occupa, il GIP aveva disposto nei confronti dell'indagato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, furto aggravato, estorsione aggravata e ricettazione.

Il Tribunale del Riesame, invece, aveva ritenuto l'insussistenza di elementi significativi del pericolo di fuga che, come sopra precisato, costituisce uno dei requisiti che legittima l'applicazione della misura cautelare, senza la necessità di procedere al previo interrogatorio dell'indagato.

In ragione di ciò, il Collegio aveva annullato l'ordinanza del GIP per aver disposto la custodia cautelare senza svolgere l'interrogatorio anticipato previsto dall'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. Pen.

Avverso il provvedimento del Tribunale della libertà ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. e dell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 177 cod. proc. pen.; nonché la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, l'annullamento disposto dal Tribunale risulterebbe in contrasto con la ratio delle disposizioni che prevedono l'interrogatorio anticipato, e con l'art. 177 cod. proc. pen., il quale sancisce il principio di tassatività delle nullità processuali.

Difatti, avendo il Giudice per le indagini preliminari motivato in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, il Tribunale – una volta ritenuta l'insussistenza di tale presupposto cautelare - non avrebbe potuto dichiarare la nullità e, dunque, rilevare un vizio strutturale dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. Pen. che "...si pone in un'ottica di tutela di garanzia difensiva nel momento in cui richiama l'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. nella parte in cui disciplina il c.d. interrogatorio anticipato".

Sempre a dire del PM, l'annullamento può essere disposto soltanto nell'ipotesi in cui il GIP ometta di motivare sulla sussistenza del pericolo di fuga, ma non anche nell'ipotesi in cui abbia argomentato sulla sua sussistenza con motivazione poi non condivisa dal Tribunale in sede di riesame.

Il ricorrente, a sostegno delle proprie argomentazioni, ha richiamato il principio di tassatività delle nullità processuali, sancito dall'art. 177 cod. proc. pen., precisando che la nullità di cui all'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. riguarda l'ipotesi in cui non sia stato effettuato il c.d. interrogatorio anticipato e non anche quando il Tribunale ritenga non condivisibile la motivazione del GIP sulla sussistenza del pericolo di fuga.

Orbene, il quesito di diritto sollevato con il ricorso è stato così sintetizzato:

"può essere annullata l'ordinanza cautelare emessa senza il c.d. interrogatorio anticipato nel caso in cui il Tribunale ritenga l'insussistenza del pericolo di fuga invece ritenuto dal G.i.p. con motivazione non condivisa dai giudici del riesame?"

Preliminarmente, la Suprema Corte ha sottolineato che l'interrogatorio anticipato si pone quale pre-requisito della misura cautelare, in mancanza del quale la restrizione della libertà personale deve ritenersi illegittimamente disposta.

Il pubblico ministero ha, invece, erroneamente ritenuto tale pre-requisito legittimamente derogabile ogni qual volta il GIP ritenga che vi sia il pericolo di fuga, risultando indifferente se all'esito delle successive impugnazioni (davanti al Tribunale del riesame o -per ipotesi- davanti alla Corte di Cassazione) quel pericolo di fuga sia ritenuto o risulti insussistente.

Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, la prospettazione di parte ricorrente sposterebbe nell'ambito delle valutazioni soggettive del giudice un requisito che il legislatore, invece, pone nell'ambito dei presupposti oggettivi richiesti per l'emissione della misura cautelare senza l'interrogatorio preventivo.

In tal senso depone il verbo utilizzato dallo stesso legislatore, là dove nel prevedere la deroga in questione richiede che il pericolo di fuga "sussista", così facendo ricorso a un verbo che richiama alla consistenza o validità oggettiva dell'esigenza cautelare, in maniera indipendente dalle valutazioni soggettive dei giudici.

Con l'ulteriore precisazione che tale significato espressivo viene inserito in una norma che pone una deroga a una regola generale e, in quanto tale, si presenta come norma eccezionale e di stretta interpretazione.

Tanto vale a dire che l'eccezione, rappresentata dalla possibilità di applicare la misura cautelare anche in assenza di interrogatorio preventivo, si riferisce alle sole ipotesi espressamente previste, in quanto esistenti nella realtà oggettiva e non anche nella percezione soggettiva del giudice.

Una conclusione diversa – portata al paradosso – avrebbe l'effetto di legittimare una misura cautelare anche in presenza di un pericolo di fuga che, nella realtà, risulterebbe inesistente, ma che verrebbe arbitrariamente ritenuto dal giudice della cautela.

In ipotesi di questo tipo, le eventuali valutazioni soggettive del giudice – arbitrarie o, comunque, erronee – porterebbero alla vanificazione degli obiettivi della novella normativa e alla violazione dei principi costituzionali sottesi.

Il tutto, peraltro, senza alcuna possibilità di sanzionare tale illegittimità o di porvi rimedio, visto che nella prospettazione dell'odierno ricorrente, il Tribunale - in presenza di una motivazione sul pericolo di fuga in realtà insussistente - non potrebbe annullare l'ordinanza emessa pur in violazione dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

Dunque, la Cassazione ha ritenuto infondate le conclusioni dell'Ufficio della Procura, atteso che il Tribunale ha correttamente annullato l'ordinanza impugnata, ricorrendo l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen..