Cessione di stupefacenti avvenuta nel parcheggio in prossimità di un ospedale

11.06.2022

Cass. Pen., sez. III, 23 marzo 2022, n.18523

Con la sentenza in commento, il Giudice di Legittimità ha ritenuto sussistente l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80, comma 1, lett. g) del d.P.R. n. 309 del 1990 ("se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti") nel caso in cui lo spaccio di stupefacenti avvenga nelle vicinanze di un ospedale.

In particolare, il Supremo Giudice ha dovuto decidere in merito al ricorso presentato dall'imputato, il quale, tra i vari motivi, lamentava l'applicazione della circostanza aggravante sopra descritta in quanto la cessione dello stupefacente avveniva nelle vicinanze del parcheggio dell'ospedale, senza che "avesse creato un punto di spaccio accessibile alle persone che di quella comunità facevano parte".

La Corte di Cassazione, ritenendo infondato il motivo, ha svolto una puntuale ricostruzione sulla configurabilità nonché sul significato della norma in questione.

In particolare, nel corpo del proprio provvedimento, il Giudice di Legittimità ha chiarito come per l'integrazione dell'aggravante ad effetto speciale non sia necessario che la cessione venga effettuata nei confronti di specifiche categorie di soggetti, ma che la condotta venga realizzata all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma.

Altresì, il Supremo Giudice ha evidenziato come l'aggravante in parola sia integrata anche nel caso in cui l'offerta o la cessione della sostanza stupefacente avvenga in quelle zone prossime ad uno dei luoghi indicati dalla norma, più precisamente "in quelle aree che devono essere ubicate nelle loro immediate vicinanze, configurandosi un rapporto di relazione immediata tra i luoghi indicati e le aree di prossimità". Pertanto, il termine "prossimità" "attiene alla contiguità fisica e al posizionamento topografico dell'agente dedito allo spaccio in un luogo che consente l'immediato accesso alle droghe alle persone che lo frequentano".

Infine, dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte di Cassazione ha precisato che la finalità della disposizione vada individuata nell'esigenza di tutelare e preservare dal fenomeno della diffusione degli stupefacenti le comunità notoriamente più aggredibili, perché frequentate da persone potenzialmente a rischio di fronte al pericolo della droga, o per la giovane età o per particolari condizioni soggettive.

In particolare, la Corte chiarisce come l'aumento della sanzione (da un terzo alla metà) previsto per l'aggravante in questione rappresenti l'intento del Legislatore di reprimere più severamente le condotte di diffusione della droga all'interno o in prossimità d'insediamenti in cui sono ordinariamente presenti, almeno in via potenziale e secondo l'id quod plerumque accidit, numerosi soggetti "deboli" o comunque maggiormente esposti al rischio di essere attratti dal consumo di sostanze stupefacenti.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto il riconoscimento operato dai giudici di merito dell'aggravante in questione in capo all'imputato, poiché dagli atti processuali era emerso che quest'ultimo aveva ceduto sostanze stupefacenti nel parcheggio del pronto soccorso dell'ospedale, luogo frequentato dai c.d. soggetti "deboli" sopra menzionati.

Avv. Elia Francesco Dispenza