La clausola di rinegoziazione

02.07.2021

La gestione delle sopravvenienze contrattuali e la clausola di rinegoziazione 

In ambito contrattuale con il termine sopravvenienze ci si riferisce ad eventi o circostanze esterne alla stipulazione del contratto che possono sopraggiungere dopo la sua conclusione incidendo sul rapporto sinallagmatico originariamente voluto dai contraenti.

A fronte dell'insorgere di una sopravvenienza, quindi, l'interesse delle parti, o di una sola di esse, nei confronti del contratto potrebbe modificarsi o addirittura venire meno.

Per questo motivo il legislatore riconosce dei rimedi per gestire le sopravvenienze contrattuali e ristabilire l'equilibrio originario del rapporto allo scopo di evitare che un contratto commutativo, in cui la misura delle prestazioni delle parti è certa fin dall'inizio, possa divenire aleatorio a seguito dell'evento sopravvenuto.

La tematica viene in rilievo nell'ambito dei contratti a esecuzione continuata o a prestazione periodica nei quali gli effetti del negozio non si esauriscono in un solo momento, ma si protraggono nel tempo.

L'incidenza di circostanze eccezionali non fa venir meno la validità dell'accordo, infatti, l'art. 1372 c.c. prevede che il contratto, una volta concluso, abbia forza di legge tra le parti e possa sciogliersi solo per mutuo consenso o nei casi stabiliti dalla legge.

Il Codice civile tipizza tre tipologie di sopravvenienze che possono venire in rilievo nel corso di un rapporto contrattuale che sono l'inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta e l'eccessiva onerosità sopravvenuta prevedendo come rimedio generale la possibilità, per la parte che ne abbia subito le conseguenze, di richiedere lo scioglimento del vincolo contrattuale.

L'art. 1453 e ss c.c. sancisce che a fronte dell'inadempimento di non scarsa importanza di una parte, l'altra possa sempre richiedere l'adempimento (in quanto atto dovuto) oppure la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno subito.

In alternativa a tale rimedio le parti possono introdurre nell'accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., una clausola di risoluzione automatica del contratto nel caso in cui una determinata obbligazione non venga adempiuta secondo le modalità stabilite. (c.d. clausola risolutiva espressa)

È importante ricordare, infatti, che in forza del principio di autonomia contrattuale le parti possono autodeterminare liberamente il contenuto dell'accordo e pattuire l'introduzione di clausole volte a porre rimedio a situazioni che potrebbero ostacolare il soddisfacimento dei propri interessi.

Un'altra ipotesi di sopravvenienza è l'impossibilità sopravvenuta che è disciplinata dagli art. 1463 e ss c.c. e consiste in una causa imprevedibile, non imputabile alla parte, che rende la prestazione in tutto o in parte impossibile.

In caso di impossibilità totale il contraente inadempiente è liberato dalla prestazione, non può chiedere la controprestazione ed è tenuto a restituire ciò che abbia già ricevuto indebitamente, mentre nel caso di impossibilità parziale la parte potrà accontentarsi dell'adempimento ancora parzialmente possibile, ove ne abbia interesse, ovvero recedere dal contratto.

Il rimedio della risoluzione del contratto può essere chiesto anche nel caso in cui durante l'esecuzione dello stesso si verifichi un avvenimento straordinario e imprevedibile tale da modificare per una delle parti la convenienza economica dell'accordo rendendo la sua prestazione eccessivamente onerosa rispetto a quanto previsto originariamente.

In questo caso, a differenza degli altri due sopramenzionati, l'art. 1467 c.c. co 3 prevede l'ulteriore rimedio della riduzione ad equità che può essere offerta dalla parte contro la quale è stata domandata la risoluzione del contratto al fine di evitare lo scioglimento.

La previsione è simile a quella prevista per il contratto rescindibile dove la legittimazione a invocare il rimedio conservativo della riconduzione ad equità del contratto spetta esclusivamente alla parte contro la quale è stata domandata la rescissione.

Fuori dai casi illustrati la tendenza all'utilizzo sempre maggiore della buona fede oggettiva in ambito contrattuale ha portato nel tempo al riconoscimento di sopravvenienze c.d. atipiche e alla ricerca di rimedi che ne stemperassero le conseguenze prodotte, anche senza addivenire necessariamente alla risoluzione del vincolo.

Si pensi, ad esempio, all'istituto della presupposizione che prima dell'accoglimento della tesi della causa in concreto del contratto era utilizzata al fine di dare importanza a quel presupposto futuro, non menzionato dai contraenti, ma considerato implicitamente elemento fondamentale.

Attraverso i principi di buona fede e correttezza si arrivava a ritenere la possibilità di risolvere il contratto, o integrarne il contenuto, nel caso in cui il presupposto in questione non si fosse realizzato per causa non imputabile alle parti facendo venir medio l'interesse al mantenimento del vincolo per uno dei contraenti.

Con la teoria della causa in concreto, volta a dare rilevanza all'intento concretamente perseguito dalle parti, l'utilizzo bilaterale della buona fede è divenuto più pregnante in tutte le fasi del rapporto contrattuale e l'incidenza di fattori imprevedibili comporta un difetto sopravvenuto e funzionale della causa sfociante in un malfunzionamento della corrispettività dell'accordo.

Ai sensi degli art. 1374 e 1375 c.c., infatti, il contratto obbliga le parti non solo a quanto pattuito, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge e deve essere eseguito in buona fede da entrambi i contraenti.

Nonostante, però, la presenza di clausole generali quali la buona fede e la correttezza, che imperniano tutta la materia contrattuale, non esiste nel nostro ordinamento un obbligo legale per le parti di rinegoziare o revisionare il contratto che ha subito modifiche nel corso del rapporto.

La rinegoziazione, intesa quale nuova negoziazione del contenuto del contratto, è sempre una facoltà per le parti che ai sensi dell'art. 1322 c.c. sono libere di modificare in ogni momento il contenuto dell'accordo in presenza di variazioni quantitative o qualitative impreviste, tuttavia non è richiamata esplicitamente dal codice come rimedio di carattere generale.

L'unica norma che espressamente prevede la possibilità di una parte di chiedere all'altra una rinegoziazione del prezzo è l'art. 1664 c.c. riferito al contratto di appalto.

Tale norma prevede, infatti, che qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni del costo dei materiali o della mano d'opera superiori al decimo del prezzo complessivo pattuito, la parte può chiedere all'altra una revisione del prezzo medesimo.

Ci si è chiesti se tale previsione potesse essere estesa analogicamente in tutti i casi in cui eventi eccezionali comportino variazioni sia quantitative che qualitative del contenuto del contratto.

La soluzione dottrinale preferibile ritiene che l'art. 1664 possa essere applicato analogicamente solo nei contratti affini all'appalto dove la prestazione ha carattere individuale, relativamente infungibile e ci sia una posizione di subordine di una parte rispetto la sfera giuridica dell'altra.

Si pensi al contratto d'opera, di somministrazione ovvero a contratti atipici in cui al meno una delle prestazioni assomigli a quella dell'appaltatore.

Anche in questi casi, però, non parrebbe esistere un diritto generale in capo ad una parte di ottenere la revisione con conseguente obbligo dell'altra parte di accordarla.

Di regola, infatti, il regolamento contrattuale può essere modificato solo tramite nuovo accordo stipulato da entrambe le parti, non essendo concesso ad una sola parte di intervenire unilateralmente sul vincolo, salvo il caso di recesso ex 1373 c.c.

Quest'ultimo però si discosta dallo ius variandi, inteso quale diritto di modificare il contenuto originale dell'accordo, in quanto la parte recedendo fa venire meno il vincolo contrattuale.

All'interno del nostro Codice civile, però, esistono delle ipotesi tipizzate di ius variandi seppur circoscritte: si pensi, ad esempio, al potere attribuito al committente ex 1661 di introdurre unilateralmente variazioni al progetto o al potere del mandante ex 1711 co 2 di discostarsi dalle istruzioni del mandatario quando ciò risulti opportuno.

Nessun dubbio si pone comunque sulla possibilità di inserire nel contratto clausole specifiche che, a fronte dell'insorgere di sopravvenienze, pongano rimedi manutentivi allo scopo di conservare il contratto adeguandolo agli eventi sopravvenuti.

Rientrano tra i rimedi convenzionali da un lato le clausole di adeguamento automatico del contratto, le quali prevedono che al verificarsi di determinati avvenimenti le condizioni contrattuali si modifichino senza una necessaria manifestazione di volontà in tal senso delle parti, e dall'altro le clausole di rinegoziazione che necessitano a contrario di una nuova trattativa.

Le clausole di negoziazione possono essere pattuite in modo da obbligare le parti, in caso di sopravvenienze, ad intraprendere nuove trattative senza necessariamente dover pervenire ad una modifica contrattuale, oppure possono prevedere un adeguamento forzato da parte del giudice nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo.

I dubbi si pongono soprattutto nel primo caso dove è meno agevole distinguere il contenuto della clausola, potendosi intendere sia come mero obbligo di intraprendere trattative che come obbligo di pervenire alla modifica contrattuale.

L'adozione di una o dell'altra soluzione incide anche sui rimedi applicabili in caso di mancata osservanza: secondo alcuni, infatti, in caso di rifiuto di una parte l'altra potrebbe ricorrere al giudice ex 2932 c.c. al fine di ottenere una sentenza che tenga luogo dell'accordo di rinegoziazione non concluso, secondo altri, invece, sarebbe ammessa la sola richiesta di risarcimento del danno non essendo oggetto dell'obbligo anche la revisione dell'accordo originario.

Intendendo la clausola come mero obbligo di iniziare nuove trattative alla luce della sopravvenienza si svuoterebbe di utilità la clausola stessa il cui scopo dovrebbe essere quello di mantenere il contratto evitando lo scioglimento.

Anche volendo intendersi la clausola come mero obbligo di trattare, facendo applicazione del dovere di correttezza e buona fede ex 1375 c.c. si potrebbe sostenere un implicito dovere delle parti di pervenire ad un accordo, con la possibilità per la parte in buona fede di agire in giudizio per l'adeguamento del contratto in caso di mala fede della controparte.

La tendenza della dottrina e della giurisprudenza, infatti, è quella di fare utilizzo sempre più pregnante delle clausole generali di buona fede anche al fine di integrare il contenuto contrattuale.

Avv. Giulia Solenni