La confisca per equivalente ha sempre natura afflittiva

18.03.2023

Cass. Pen., Sezioni Unite, 31 gennaio 2023, n. 4145 

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno posto fine a un contrasto interpretativo circa la possibilità di applicare con effetti retroattivi la norma di cui all'art. 578-bis c.p.p. ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

In particolare, l'attenzione del Supremo collegio si è concentrata sulla specifica ipotesi della confisca per equivalente, la cui operatività consiste nel potere del giudice di disporre, laddove non sia possibile procedere all'ablazione diretta del denaro, di beni e altre utilità, l'apposizione del citato vincolo reale su somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

Il tema della confisca per equivalente è di particolare rilevanza in quelle ipotesi in cui difetti nel caso concreto una condanna formale dell'imputato. È proprio in ragione dell'importanza di tale tematica che è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p., la quale regola la possibilità di disporre la confisca per equivalente nelle ipotesi di estinzione del reato per intervenuta maturazione del termine prescrizionale in grado di appello o di giudizio di legittimità.

Nella citata disposizione il legislatore ha fatto propri gli insegnamenti derivanti dal dialogo (quasi un "acceso dibattito") tra i giudizi nazionali e la Corte di Strasburgo in tema di confisca urbanistica. In particolare, ha espressamente previsto la possibilità per il giudice della impugnazione, nel caso di estinzione per prescrizione di un reato già oggetto di sentenza di condanna in primo grado, di confermare la confisca per equivalente previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

Se la novella normativa, introdotta con il d.lgs. 21 del 2018, ha espressamente previsto tale possibilità anche per la confisca per equivalente, nulla invece è stato stabilito in relazione ai suoi effetti per i fatti precedentemente commessi. Sul punto si sono registrati due diversi orientamenti giurisprudenziali[1].

Secondo una prima impostazione, l'art. 578-bis c.p.p. avrebbe natura processuale, poiché non interverrebbe sull'an della misura ablatoria, ma sulla circostanza relativa a quando poterla disporre. Di conseguenza, dovrebbe trovare applicazione la regola del tempus regit actum e, conseguentemente, potrebbe essere disposta anche nei confronti dei fatti commessi prima della entrata in vigore della citata norma.

Secondo una seconda impostazione, data la natura sostanzialmente afflittiva della confisca per equivalente, come confermata anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, dovrebbe trovare integrale applicazione il disposto di cui all'art. 25, comma 2, Cost. Ne conseguirebbe che l'intera disciplina della confisca per equivalente debba soggiacere al principio di irretroattività, inclusa la possibilità per il giudice dell'impugnazione di disporla nonostante l'intervenuta prescrizione.

Le Sezioni Unite hanno aderito a questa seconda impostazione seguendo due differenti linee argomentative.

Il Supremo Collegio ha dapprima precisato che l'art. 578-bis cod. proc. pen. trovi applicazione non solo in relazione alle confische di cui all'art. 240-bis cod. pen., ma anche alle ipotesi previste da leggi speciali[2].

Preso atto dell'ambito applicativo della citata disposizione contenuta nel codice di rito, le Sezioni Unite hanno innanzitutto rilevato la natura afflittiva della confisca per equivalente[3], alla luce delle varie pronunce della giurisprudenza nazionale – di legittimità e costituzionale – e di quella sovranazionale della Corte EDU.

Dalla natura afflittiva, sostiene la Cassazione, consegue la necessità di ricondurre l'intera disciplina della confisca per equivalente, compresa l'ipotesi prevista dalla normativa in materia tributaria, alle garanzie del diritto propriamente penale.

Tale ricostruzione era già stata avvalorata dalle Sezioni Unite penali le quali, prima della novella di cui all'art. 578-bis c.p.p., avevano escluso la possibilità di applicare la confisca per equivalente tributaria nei casi di dichiarazione di estinzione del reato.

Preso atto della natura sostanzialmente penale della citata misura ablatoria, la sentenza ora in esame afferma che anche la peculiare ipotesi di cui all'art. 578-bis c.p.p., contenente la possibilità di disporre la confisca per equivalente in assenza di condanna formale, debba sottostare alle garanzie del diritto penale e, in particolare, alla irretroattività prevista all'art. 25, comma 2, Cost. A prescindere dalla qualificazione sostanziale o processuale della citata norma, infatti, il principio di irretroattività deve essere applicato a tutte le norme che incidano sul trattamento sanzionatorio.

Le Sezioni Unite penali non si fermano a tale profilo interpretativo, ma richiamano anche l'ulteriore principio garantista di stampo convenzionale della prevedibilità.

Infatti, la Suprema Corte precisa che l'applicazione retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p. finirebbe per produrre conseguenze sanzionatorie "a sorpresa", anch'esse da attrarre nel "fuoco della prevedibilità".

In conclusione, le Sezioni Unite penali, sulla base della natura afflittiva della confisca per equivalente di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, hanno dichiarato l'impossibilità per l'art. 578-bis c.p.p. di produrre effetti nei confronti dei reati commessi prima della sua entrata in vigore.

Ci si chiede però se tale principio di diritto sia destinato a rimanere applicabile alla sola confisca per equivalente, o sia estensibile anche alla confisca allargata richiamata dall'art. 578-bis c.p.p. Infatti, la giurisprudenza prevalente ritiene che tale seconda misura ablatoria abbia natura di misura di sicurezza[4]. Ne consegue che dovrebbe trovare applicazione la regola del tempus regit actum.

Tuttavia, a seguire la logica fatta propria dalle Sezioni Unite, il principio di prevedibilità potrebbe giustificare l'esclusione dell'efficacia retroattiva della norma di cui all'art. 578-bis c.p.p. anche in relazione alla confisca allargata, potendosi anche in questo caso dare luogo a una conseguenza "a sorpresa".

Dott. Marco Misiti


[1] È interessante notare sul punto che l'ordinanza di rimessione focalizzava tre profili diversi rilevanti ai fini della soluzione del caso: la natura sostanziale o processuale da attribuire all'art. 578-bis c.p.p.; la possibilità di ricollegare la citata disposizione alla generale disciplina della prescrizione che, nel nostro ordinamento, ha natura sostanziale; la natura sostanzialmente punitiva dell'art. 578-bis c.p.p.

[2] Nel caso in esame era stato contestato all'imputato il reato di dichiarazione infedele, mediante la indicazione di passività inesistenti. Veniva in rilievo la peculiare ipotesi di confisca allargata di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 de 2000.

[3] In particolare, le Sezioni Unite affermano di non ignorare la circostanza che la confisca per equivalente possa assolvere anche ad ulteriori funzioni, quale quella ripristinatoria del mercato. Tuttavia, riconoscono una spiccata prevalenza della funzione sanzionatoria.

[4] Si veda sul punto Cass. pen., Sez. 2, n. 15551 del 21/04/2022; Sez. II, n. 6587 del 23/02/2022