La continuazione del rapporto significativo tra nonni e nipoti alla luce del Best Interest of Child.
Cass. Civ., sez. I, 19 maggio 2020, n. 9145
Nella prassi, è orientamento ormai consolidato, che il rapporto tra nonni e nipoti vada in ogni modo tutelato sia in relazione al diritto dei nipoti discendente dall'articolo 315-bis c.c. co.2, sia da quello ad oggi, finalmente, riconosciuto, dei nonni derivante invece dall'articolo 317-bis c.c.
Non si può, tuttavia, ignorare che il diritto dei nonni derivante dall'articolo prima menzionato, non sia un diritto assoluto, bensì sia subordinato ad un controllo eseguito in base al Best Interest of Child, ovvero, al miglior interesse dei nipoti.
Significativa a tal proposito, è stata l'ordinanza n. 9145 del 2020 emessa dalla Sez. I della Suprema Corte di Cassazione che rigettava il ricorso promosso dal nonno di due ragazze minori, in quanto veniva reputata legittima la sentenza della Corte d'Appello di Roma di limitare gli incontri tra le due ragazze ed il nonno, adducendo nelle motivazioni anche la relazione degli assistenti sociali da cui emergeva che i rapporti tra gli adulti di riferimento appariva ormai compromessa ed irrecuperabile creando, perciò, una situazione di disagio nelle minori.
Sulla base di ciò, la Corte d'Appello di Roma apportava con il proprio provvedimento delle modifiche anche alla frequentazione delle due minori con il nonno, avendo, i genitori, anche espresso delle remore circa le attività legali che il nonno promuoveva al fine di legittimare la moglie nel ruolo di nonna, andando a creare risvolti anche nelle decisioni genitoriali; pertanto il diritto del nonno subiva una limitazione in relazione al diritto delle ragazze di crescere e sviluppare la propria personalità in un ambiente sano ed equilibrato.
Avverso questo provvedimento, il nonno proponeva ricorso in Cassazione, terminato, però, con un rigetto del ricorso.
La Suprema Corte, infatti, assume che il ricorso è infondato affermando che "il diritto del nonno di instaurare un rapporto con le nipoti costituisce una posizione soggettiva piena soltanto nei confronti dei terzi, rivestendo invece una portata recessiva nei confronti dei minori, titolari dello speculare quanto prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti: è stato infatti precisato che tale diritto non ha carattere incondizionato, essendo il suo esercizio subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l'interesse esclusivo del minore, e potendo quindi essere escluso o assoggettato a restrizioni qualora non risulti funzionale ad una crescita serena ed equilibrata di quest'ultimo, in quanto la frequentazione con i nonni comporti per lui turbamento e disequilibrio affettivo (cfr. Cass., Sez. I, 25/07/2018, n. 19779; 12/06/2018, n. 15238)."
Viene, pertanto, ribadito che tra le varie figure presenti all'interno di un rapporto multilaterale, si rende necessaria una cooperazione volta a non destabilizzare psicologicamente ed emotivamente i minori in esso presenti, ponendo pertanto in evidenza come il "best interest of child", non possa in alcun modo essere sacrificato o ridotto rispetto all'interesse degli ascendenti, sebbene il rapporto in questione ad oggi venga fortemente tutelato.
Dott.ssa Martina Carosi