La delegazione, l’espromissione e l’accollo

30.10.2023

La delegazione, l'espromissione e l'accollo sono tre strumenti previsti nel Codice civile grazie ai quali il rapporto obbligatorio si modifica.

L'obbligazione che originariamente sorge tra debitore e creditore cambia perché il debitore originario viene sostituito con un nuovo debitore.

In parole semplici, accade che la modifica del debitore avviene perché un soggetto diverso dal primo debitore si assume il suo debito; in questo modo il nuovo debitore si impegna a pagare il debito originario nei confronti del creditore.

Questo meccanismo opera in maniera diversa nei tre strumenti menzionati, in particolare, nella delegazione perché essa non sempre è uno strumento di assunzione del debito altrui.

La delegazione si realizza quando il debitore originario, detto delegante, utilizza per il pagamento del suo debito un soggetto terzo, detto delegato; quest'ultimo si impegna ad adempiere o paga direttamente il creditore originario detto delegatario.

Questi tre soggetti sono legati da due rapporti diversi che sono il rapporto di valuta e il rapporto di provvista; il primo è quello che sussiste tra delegante e delegatario ed e riguarda il credito originario. Il rapporto di provvista è invece quello che intercorre tra il delegato e il delegante cioè tra il vecchio e il nuovo debitore.

La delegazione viene considerata uno strumento per realizzare l'assunzione di un debito altrui solo se è titolata rispetto al rapporto di valuta. In termini semplici, solo se il delegante indica il rapporto obbligatorio preesistente che ha con il delegatario. In pratica, quando il delegante conferisce incarico di pagamento al delegato gli comunica che il pagamento che farà è destinato ad estinguere il debito che egli ha con il creditore. Il delegato, quindi, in questo caso si impegna a pagare al delegatario la somma che egli aveva pattuito con il delegante.

Se il delegato si impegna ad effettuare il pagamento la delegazione è promissoria, altrimenti se il pagamento avviene immediatamente la delegazione è solvendi cioè estingue immediatamente il debito.

La delegazione, cioè l'accordo tra delegante e delegato, può anche non specificare il rapporto di valuta cioè quello che riguarda il delegante e il delegatario.

In questo caso la delegazione non assume la forma di uno strumento di assunzione del debito altrui ma è un accordo con il quale il delegante semplicemente conferisce un incarico al delegato.

Può accadere, quindi, che la delegazione sia un accordo la cui causa è l'incarico gestorio cioè una sorta di mandato che il delegante attribuisce al delegato al fine di eseguire la prestazione a favore del delegatario. Lo spostamento patrimoniale nei riguardi del delegatario (creditore) si giustifica perché esiste e viene menzionato espressamente questo accordo.

Diversamente, se si fa riferimento al rapporto giuridico preesistente, la causa dell'accordo tra delegante e delegato, è il cd. ius accipiendi. Esso è un atto di autorizzazione per mezzo del quale il debitore originario dà a possibilità al creditore di accettare la somma di denaro che egli riceve dal nuovo debitore.

In questo caso la delegazione è costituita da tre negozi giuridici: l'incarico gestorio tra delegante e delegato, la promessa di pagamento del delegato al delegatario e lo ius accipiendi. Lo spostamento patrimoniale si regge ed è valido solo se c'è lo ius accipiendi che è quindi la causa di questo rapporto giuridico trilatero.

L'espromissione è invece un fenomeno giuridico che si verifica quando un soggetto, detto espromittente, si assume il debito di un altro soggetto, espromesso, e paga il suo debito con l'espromissario che è il creditore.

L'espromissione è sempre uno strumento di assunzione del debito altrui e questo significa che essa è sempre titolata rispetto al rapporto di valuta cioè fa sempre riferimento al rapporto obbligatorio originario; avviene che l'espromittente quando paga comunica che lo sta facendo per estinguere il debito di un altro (espromesso).

Il rapporto di valuta, tra l'espromesso (debitore originario) e l'espromissario (creditore originario), deve esserci sempre altrimenti l'espromittente (nuovo debitore) non è tenuto a pagare il debito.

Non è necessario che l'espromittente, il soggetto nuovo, sia legato da un rapporto obbligatorio con il debitore originario. L'espromittente quando va ad effettuare il pagamento nei confronti del creditore non deve far riferimento al suo rapporto con il debitore originario ma deve semplicemente dire che paga il debito dell'espromesso senza altra giustificazione.

L'espromissione, quindi, ha una causa particolare che è proprio l'assunzione di un debito altrui. La causa è idonea a giustificare lo spostamento patrimoniale perché ha la finalità di rafforzare e garantire l'adempimento al creditore.

L'accollo è invece un contratto a causa variabile e ha come effetto l'assunzione del debito altrui.

Questo vuol dire che due soggetti, accollante e accollato, si accordano a che il primo paghi il debito che il secondo aveva nei confronti di un soggetto terzo. L'accollante è il nuovo debitore e l'accollato quello vecchio e viene chiamato, invece, accollatario il creditore.

Il pagamento fatto a favore del creditore (accollatario) è l'effetto del contratto che hanno stipulato il nuovo e il vecchio debitore; in questo meccanismo si può notare un contratto a favore del terzo (creditore). Il contratto (tra debitore vecchio e nuovo), infatti, produce effetti favorevoli (cioè il pagamento) a favore di un terzo (creditore).

L'accollo è necessariamente titolato sia rispetto alla valuta che rispetto alla provvista. Questo significa che l'accollante (debitore nuovo) quando va a pagare il debito deve espressamente dire che lo fa per estinguere l'obbligazione originaria perché ha stipulato un accordo che lo lega all'accollato (debitore originario) che lo obbliga a fare ciò sulla base del rapporto di provvista.

Dott.ssa Rosapia Policastro