La legge delega 26 Novembre 2021 n. 206 ed il processo civile 2.0: cosa aspettarsi?

13.03.2022

La legge delega 26 Novembre 2021 n. 206 ed il processo civile 2.0: cosa aspettarsi?

L'emergenza epidemiologica in corso ha messo a dura prova moltissimi settori evidenziando la necessità di un mondo del lavoro sempre piùdinamico e duttile.

Tra i settori con maggiori difficoltà di adattamento è sicuramente da annoverare quello della giustizia che, nonostante i primi passi svolti in questa direzione mediante l'introduzione del processo civile telematico, ha dimostrato di essere solo all'inizio di un lungo e tortuoso percorso di modernizzazione, disseminato da diversi ostacoli tra cui il divario tecnologico tra i nuovi ed i vecchi operatori del settore.

Non a caso la Legge Delega 26 Novembre 2021 n. 206[1], recentemente approvata dal Parlamento prosegue lungo il percorso tracciato dalle precedenti riforme del processo civile implementando la digitalizzazione ed informatizzazione del sistema giudiziario.

A tal proposito, è interessante soffermarsi su un particolare dell'iter procedimentale che ha preceduto e portato all'approvazione della legge delega in commento: il disegno di legge A.S. 1662 è stato presentato dal Governo Conte II in data 9 gennaio 2020, poco prima dello scoppio della pandemia da COVID - 19 e della proclamazione dello stato d'emergenza.

È evidente, quindi, che la necessità di adeguamento della giustizia ai tempi moderni fosse avvertita ancor prima dello stato di emergenza attuale che, di fatto, ha solo confermato l'opportunità di una riforma.

Premesso ciò, fermo restando che in base alla legge il Governo ha il compito di esercitare la delega entro un anno dalla sua entrata in vigore (ossia entro il 24/12/2022), vediamo i punti fondamentali che costituiranno lo scheletro della riforma del processo civile telematico.

  1. revisione della disciplina delle attestazioni di conformità, al fine di consentire tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevute;
  2. implementazione delle udienze telematiche, prevedendo che il giudice, fatta salva la possibilità di opposizione delle parti costituite, possa disporre che le udienze civili si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, previamente individuati e regolati con apposito provvedimento del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;
  3. deposito telematico di note scritte, in luogo delle udienze civili, contenenti le sole istanze e conclusioni, su disposizione del giudice, anche su richiesta congiunta delle parti;
  4. giuramento telematico del CTU, in luogo dell'udienza di comparizione, mediante deposito telematico di dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente e recante il giuramento ex art. 193 c.p.c.;
  5. rinuncia alla partecipazione personale all'udienza nei procedimenti di separazione consensuale e di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mediante espressa rinuncia formulata nel ricorso e conferma nelle conclusioni della volontà di non volersi riconciliare;
  6. udienza con modalità da remoto per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno, allorquando la comparizione personale possa arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura;
  7. consolidamento del sistema di notifiche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, prevedendo che, qualora il destinatario sia obbligato per legge a munirsi di un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi o qualora abbia eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata;
  8. notificazione mediante l'area web riservata di cui all'art. 359 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, allorquando la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non sia possibile o abbia esito negativo per causa imputabile al destinatario;
  9. adozione di misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa sia effettuata dall'ufficiale giudiziario.

È evidente come la legge delega, la cui formulazione iniziale era ad un livello decisamente più embrionale e meno innovativo[2], abbia recepito e fatta propria la legislazione emanata nel periodo dell'emergenza da parte del Governo.

I diversi emendamenti apportati al disegno di legge sino all'approvazione della legge delega recentemente emanata hanno confermato la necessità di una maggior digitalizzazione ed informatizzazione del processo civile.

In conclusione, a parere dello scrivente, è apprezzabile non solo l'intento di digitalizzare ed informatizzare il procedimento civile, ma anche di semplificarlo ed accelerarlo, in un'ottica di una giustizia sempre più smart e rispondente alle necessità della società moderna. A questo punto possiamo solo attendere con trepidazione il provvedimento attuativo che introdurrà il "processo civile 2.0".

Dott.ssa Camilla Zarini


[1] Testo ufficiale consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/0/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=20211209&numeroGazzetta=292&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=43&progressivo=0&numPagina=1&edizione=0&elenco30giorni=true

[2] A tal proposito si rimanda al testo originario consultabile sul sito del Senato: https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52664_testi.htm