Ancora sulla riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione

04.05.2022
1. Quando è entrata in vigore la nuova legge di riforma costituzionale?

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio è stata pubblicata la Legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente".

Per la prima volta nella storia italiana si parla di una legge costituzionale che è andata a toccare i principi fondamentali della nostra Costituzione. Questa volta i veri protagonisti della riforma sono l'ambiente, la biodiversità, e dunque anche il mondo animale, e l'ecosistema.

2. Qual è stato l'iter che ha portato all'approvazione di tale legge?

Il disegno di legge di riforma costituzionale è stato approvato in prima deliberazione dal Senato il 9 giugno 2021 e dalla Camera il 12 ottobre.

In seconda deliberazione è stata approvato dal Senato il 3 novembre e dalla Camera l'8 febbraio 2022 con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Avendo terminato il suo percorso parlamentare, sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

3. Cosa prevede la Legge costituzionale?

La recente modifica che ha interessato gli artt. 9 e 41 della Costituzione, introducendo puntuali riferimenti ad ambiente, biodiversità, tutela degli animali, pone la riflessione se possa intendersi come l'effettivo esito di un processo di innovazione capace di dare risposta a problemi emergenti che interessano nello specifico il periodo temporale che stiamo attualmente vivendo, così detto di transizione, per fondare più dirette e sostanziali responsabilità anche verso le generazioni future.

Art. 9 Cost. Le modifiche introdotte

Art. 9 Cost. Versione originaria

[I] La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

[II] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 9 Cost. Versione aggiornata

[I] La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

[II] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

[III] Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

La nostra Costituzione assegna all'ambiente un ruolo chiave: esso, infatti, è tutelato nell'art. 9 e, quindi, rientra nei "principi fondamentali". La norma contiene una serie di concetti diversi.

Nel primo comma, si tutela lo sviluppo della cultura e della ricerca; il comma successivo, tutela il paesaggio, il patrimonio storico ed artistico.

Per dare attuazione a questi principi di tutela, sono stati istituiti due ministeri diversi, ovvero il Ministero dei beni culturali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Da decenni ormai, nella giurisprudenza costituzionale, il riferimento al paesaggio è stato considerato come una indiretta forma di tutela costituzionale anche per l'ambiente.

Un esempio è dato dalla nota sentenza 367/2007, nella quale la Corte sostiene che la "tutela del paesaggio", prevista dall'art. 9, riguarda complessivamente anche l'ambiente, richiedendosi quindi l'inscindibile esigenza di "conservazione ambientale e paesaggistica" assieme.

I 3 punti fondamentali introdotti nell'art. 9 Cost. a seguito della riforma sono:

- Ambiente, secondo una prospettiva ecologica va inteso come equilibrio ecologico, di volta in volta della biosfera o dei singoli ecosistemi di riferimento.

- Biodiversità, insieme degli esseri viventi che abitano il Pianeta Terra.

- Ecosistema, insieme nel quale esiste uno stato di equilibrio, autonomo in rapporto ad altri ecosistemi (si possono infatti distinguere microsistemi, mesosistemi, macrosistemi).

1. L'interesse verso le future generazioni

Importante anche l'aspetto relativo alle "future generazioni".

Ai sensi del riformato articolo 9 Cost., la tutela dell'ambiente, della biodiversità nonché dell'ecosistema devono avvenire anche nell'interesse delle future generazioni.

Formulazione assolutamente innovativa nel testo costituzionale in quanto, precedentemente a questa riforma, l'attenzione era rivolta soltanto all'attuale e alle precedenti generazioni, senza dunque rivolgere lo sguardo al futuro, ossia a quelli che abiteranno il Pianeta Terra nel mondo futuro.

Con questo cambio di prospettiva diventerà necessario porre l'attenzione direttamente sulle generazioni future, ossia i posteri, con la consapevolezza che le più drammatiche conseguenze dovute al cambiamento climatico si riverseranno negativamente su di loro.

La novità consiste oggi nel conferire un particolare rilievo giuridico alla necessità di considerare le risorse come beni da preservare e da tramandare nel futuro e nell'assurgere le generazioni future a titolari di pretese giuridiche e di diritti.

2. Sulla tutela degli animali

Altro aspetto degno di nota riguarda l'introduzione della "tutela degli animali".

L'ultimo inciso dell'art. 9 cost. sancisce che "La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".

L'importanza di questa norma consiste nel riconoscere dignità agli animali che non vengono più considerati alla stregua di cose.

Una riforma rilevante per il nostro Paese che, in questo modo, si è allineato ad altre nazioni dell'Unione Europea, come Germania, Francia e Spagna, dove da diversi anni la tutela ambientale e degli animali è tra i principi fondamentali della legge.

Il concetto di "animali" si estende alla fauna complessivamente considerata, ossia l'insieme di tutti gli animali, domestici, selvatici e da allevamento.

Questo non implica per esempio la cessazione della caccia nei confronti degli animali selvatici ma sicuramente implica lo sviluppo di una sensibilità diversa, diffusa nella stragrande maggioranza degli italiani che già si avvertiva in tempi antecedenti alla riforma.

L'intento, dunque, consiste nel garantire una protezione più ampia ed effettiva anche al mondo animale, in ossequio al già ricordato concetto di biodiversità, nella speranza che l'uomo stesso possa sviluppare un'attenzione maggiore verso ogni essere animale, frenando dunque atteggiamenti che oltrepassano un livello basilare di protezione di cui ogni essere vivente abbisogna.

Art. 41 Cost. Le modifiche

Art. 41 Cost. Versione originaria

[I] L'iniziativa economica privata è libera.

[II] Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

[III] La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 41 Cost. Versione aggiornata

[I] L'iniziativa economica privata è libera.

[II] Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente.

[III] La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Novità:

  1. La riforma costituzionale aggiunge salute e ambiente ai valori ai quali l'iniziativa economica privata non può recare danno;
  2. aggiunge le finalità ambientali - oltre che quelle sociali - come tipiche dei programmi e controlli finalizzati ad indirizzare e coordinare l'attività economica pubblica e privata.

Per tale ragione il legislatore ha l'onere di indirizzare e coordinare l'attività economica pubblica e privata non solo a fini sociali, ma anche "ambientali".

Anche qui ritorna il tema della "sostenibilità, che deve essere valutata e perseguita con riferimento alla tutela dell'ambiente e della collettività nel suo complesso e con un occhio rivolto al futuro, e non concentrato soltanto sulle esigenze dell'economia e del profitto immediato".

Quali potrebbero essere le conseguenze pratiche? Difficile ancora a dirsi.

I nuovi articoli imporranno che qualsiasi legge e qualsiasi non legge sia valutata alla luce di questi principi. Vuol dire che non solo se esiste una legge contraria alla tutela dell'ambiente o alla biodiversità potrà essere portata davanti alla Corte costituzionale per farla dichiarare incostituzionale ma anche che se non esiste una legge a favore di questi principi, è possibile reclamare in modo formale affinché sia presentata in Parlamento.

Sarà dunque necessario adottare nelle decisioni giudiziarie ma anche politiche una visione conforme ai dettami costituzionali.

Per esempio, si pensi al tema dei rifugiati climatici: questa riforma, approvata anche da forze politiche sicuramente poco inclini ad appoggiare i diritti dei migranti, potrebbe cambiare radicalmente la legittimità delle richieste di asilo di chi affronta lunghe e difficoltose tratte per scappare dai Paesi di origine devastati da siccità o inondazioni.

Dott.ssa Federica Bontempi