La riforma del processo civile

17.11.2022

Il 9 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 26 novembre 2021, n. 206 che contiene la "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

La riforma del processo civile rappresenta, sicuramente, una delle novità più importanti dell'ultimo periodo. 

Tra le novità introdotte ci sono l'istituzione del Tribunale per la famiglia ed i minori, maggiori tutele per le donne ed i minori che subiscono violenza, processi più veloci grazie alla semplificazione dei procedimenti, sostegni fiscali per le mediazioni, ma l'obiettivo principale è sicuramente quello di ridurre del 40% i tempi dei processi.

Di seguito le principali modifiche:

· Processo di cognizione di primo grado

L'obiettivo è quello di assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela oltre alla ragionevole durata del processo. La riforma prevede:

  • atti introduttivi (citazione e comparsa) più completi con l'indicazione dei mezzi di prova fin dall'inizio;
  • le domande che seguono le difese svolte dal convenuto devono essere proposte prima dell'udienza di comparizione così come la chiamata del terzo;
  • è previsto un ampliamento dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. e di quelli per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c.;
  • la seconda udienza dovrà essere fissata entro 90 giorni,
  • la proposta conciliativa ad opera del giudice può essere formulata sino a quando la causa viene trattenuta in decisione,
  • i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica sono di 30 e 15 giorni.

Il procedimento sommario di cognizione, inoltre, diviene procedimento semplificato di cognizione e per il processo davanti al GDP è previsto il deposito telematico degli atti.

· Appello

Per quanto riguarda l'appello, invece, di seguito le principali novità che rederanno celere il processo:

  • la rivalutazione della figura del consigliere istruttore in grado di appello e la devoluzione allo stesso di ampi poteri di direzione del procedimento;
  • la revisione della disciplina dei "filtri" all'impugnazione: è dichiarata manifestamente infondato l'appello quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
  • la decisione di manifesta infondatezza è assunta a seguito di trattazione orale, con sentenza succintamente motivata, anche con rinvio a precedenti conformi.

· Corte di Cassazione

La riforma prevede l'abolizione della sezione filtro, che viene assegnata a ciascuna singola sezione.

Viene introdotto, inoltre, il cd. rinvio pregiudiziale in Cassazione, ossia viene prevista la possibilità per il giudice di investire, in via diretta, la Suprema Corte delle questioni di puro diritto, nuove e di rilevante importanza.

· Mediazione e negoziazione

Una delle novità più importanti introdotte dalla riforma civile ci sono, senza ombra di dubbio, le ADR, non più considerate come strumenti "alternativi" al processo, ma come forma di giurisdizione "complementare".

Tra le novità principali:

  • gli incentivi fiscali a sostegno della mediazione;
  • l'estensione dell'area del tentativo obbligatorio di mediazione alle controversie che investono rapporti di durata;
  • l'attuazione dei principi della legge delega sulla mediazione demandata dal giudice;
  • la rinnovata disciplina sulla formazione dei mediatori, sugli organismi e sui responsabili di questi ultimi;
  • la possibilità, all'interno del procedimento di negoziazione assistita, di esperire una istruttoria stragiudiziale;
  • l'estensione della negoziazione assistita alle cause di lavoro; la possibilità di riconoscere un assegno di divorzio in unica soluzione; la possibilità di regolare con la negoziazione l'affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio.

· Tribunale per la famiglia ed i minori

La riforma introduce un rito unitario in materia di famiglia, implementando la mediazione familiare ed il ruolo del curatore speciale a tutela del soggetto minore di età.

Viene introdotto, quindi, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto da tribunali circondariali ed un tribunale distrettuale.

I tribunali per i minorenni, quindi, non vengono eliminati, ma vengono trasformati in queste nuove articolazioni.

· Maggiori tutele alle donne vittime di violenza e ai minori

Con la riforma del processo civile si avranno le seguenti novità:

  • velocizzazione relativo all'iter relativo all'emanazione dei provvedimenti posti a tutela della donna vittima di violenza e del minore;
  • modifiche all'iter per l'affido del minore in case famiglia;
  • modifiche in merito all'ordine di protezione per allontanare il convivente violento;
  • strumenti di raccordo tra giustizia civile e penale nei casi di violenza sulle donne;
  • maggiori strumenti in mano al giudice per emanare provvedimenti nel superiore interesse del minore.

Alla luce di quanto appena esposto, dunque, la riforma del processo civile rappresenta un'innovazione non di poco conto che supera le lungaggini procedurali ed i retaggi del passato, lasciando spazio ad una modernità processuale necessaria ed ardentemente desiderata.

Avv. Daniela Evoluzionista