La Riforma dello sport: interventi in materia di contratto di lavoro sportivo

19.10.2022

D.Lgs. n. 36/2021 → Entrata in vigore prevista - ad oggi - per il 1° Gennaio 2023 

Le collaborazioni tra collaboratori sportivi e ASD/ SSD potranno assumere una duplice valenza: volontariato puro o lavoro sportivo.

Chi sono i volontari e chi sono i lavoratori sportivi?

  • Volontario= chi presta gratuitamente la propria opera in favore del sodalizio sportivo, salvo rimborso di spese eventualmente sostenute.
  • Lavoratore sportivo= chi esercita l'attività sportiva verso il pagamento di un corrispettivo.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto è lavoratore sportivo "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico", ma anche tutti i soggetti tesserati che svolgono le mansioni rientranti tra quelle necessarie e strumentali allo svolgimento dell'attività sportiva.

Tutte le figure di lavoratori e collaboratori che non rientrano nell'elencazione operata dal decreto saranno inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro non sportivo.

Il lavoro sportivo potrà assumere, in relazione alle modalità di svolgimento del rapporto:

  • natura subordinata
  • natura autonoma (anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative)
  • natura occasionale

Viene previsto, inoltre, che a tutti i lavoratori sportivi si applicherà l'ordinaria disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

Differenza tra rapporto di lavoro subordinato ordinario e contratto di lavoro sportivo subordinato

→ il contratto di lavoro sportivo può prevedere un termine finale di non più di cinque anni.

Non si applica il divieto di successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti vigente invece nel rapporto subordinato ordinario.

È ammessa la cessione del contratto prima della scadenza (secondo regole stabilite dalla FSN/EPS e purché vi consenta l'altra parte).

Non si applicano al contratto di lavoro sportivo tutta una serie di vincoli previsti dalla ordinaria disciplina del contratto di lavoro.

Lavoratori sportivi che operano nel settore professionistico ≠ lavoratori sportivi che operano nel settore dilettantistico

Nel settore professionistico la regola sarà il rapporto di lavoro subordinato.

Nel settore dilettantistico, invece, la prestazione "si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co." quando la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali e le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS.

Trattamento tributario e assoggettamento previdenziale del lavoro sportivo dilettantistico

I costi che dovranno affrontare le associazioni, le società e i lavoratori sportivi dipenderà dall'entità annua dei compensi medesimi, che sono divisi in tre fasce:

• compensi inferiori a 5.000,00 Euro

• compensi compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 Euro

• compensi di entità superiore ai 15.000,00 Euro

Viene precisato che il lavoratore sportivo dovrà rilasciare all'associazione/società sportiva un'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare.

Il limite di esenzione fiscale ad oggi fissato in 10.000,00 Euro annui, verrà incrementato a 15.000,00 Euro. 

Superata tale soglia, il reddito sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, ma solo sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione.

Per quanto riguarda l'assoggettamento previdenziale, l'art. 35 del Decreto prevede che "I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS."

La novità prevede che l'ammontare dei compensi totalmente esenti da oneri previdenziali, oggi fissata in 10.000,00 Euro annui, si riduca a 5.000,00 Euro annui: saranno, quindi, assoggettati a contribuzione previdenziale tutti i compensi sportivi sopra i 5.000,00 Euro annui.

Avv. Giulia Solenni