La serialità ostativa all’applicazione dell’articolo 131-bis c.p.

14.01.2023

Cass. Pen., Sez. II, 2 dicembre 2022, n. 49678

Con la recentissima sentenza in esame, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del GIP del Tribunale di Pordenone con sui si era disposta l'assoluzione dell'imputato, in applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

Il ricorso, proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste, è fondato su una interpretazione della norma tale per cui, seppur a fronte della commissione di più reati della stessa indole, non è possibile applicare l'unificazione prevista quoad poenam dall'articolo 81 c.p. in relazione al reato continuato. 

Questa interpretazione è in linea con la sentenza delle Sezioni Unite Ubaldi n. 18891 del 2022, che, pur riconoscendo l'astratta compatibilità della causa di non punibilità con la continuazione, ha chiarito che la serialità è ostativa e, come tale, idonea ad integrare l'abitualità del comportamento, se l'autore faccia seguire a due dei reati della stessa indole un'ulteriore, autonoma, condotta illecita.

In particolare, il caso in esame riguarda l'indebito impiego di una carta bancomat di provenienza furtiva in maniera reiterata per dieci distinti episodi illeciti, commessi il 28 e 29 agosto 2020.

Il giudice di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e accoglibile e ha dunque disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste a norma dell'art. 569, comma 4 del c.p.p.

Riprendendo il considerato in diritto della sentenza, per comprendere la ratio del decisum, in primo luogo, appare necessario prendere in esame l'orientamento interpretativo dell'articolo 131-bis c.p. sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 

È consolidato che il giudizio sulla tenuità richiede da parte del giudice una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 comma 1 c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. 

A esclusione delle condizioni tassativamente previste dallo stesso art. 131-bis c.p. per precludere l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale, la esclusione della punibilità per particolare tenuità può configurarsi anche in caso di più reati unificati nel vincolo della continuazione, se nel merito la norma risulta applicabile alla luce di una valutazione che tenga conto di una serie di indicatori quali: la natura e la gravità degli illeciti in continuazione, la tipologia dei beni giuridici protetti, l'entità delle disposizioni di legge violate, le finalità e le modalità esecutive delle condotte, le loro motivazioni e le conseguenze che ne sono derivate, il periodo di tempo e il contesto in cui le diverse violazioni si collocano, l'intensità del dolo e la rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. 

Tuttavia, nella sentenza analizzata, la Cassazione, in armonia con l'orientamento della Sezioni Unite Ubaldi, ritiene che, per applicare l'istituto di cui all'art. 131-bis c. p. ad una situazione caratterizzata da più reati della stessa indole, oltre all'esame della natura dei reati in continuazione e del bene giuridico leso, occorre la verifica del dato numerico. Infatti, riprendendo una ulteriore pronuncia di legittimità del 2016 (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj), ai fini dell'applicazione dell'istituto del reato abituale, è necessario che i reati della stessa indole siano almeno tre, compreso quello per il quale si procede e ciascuno dei fatti (principio di diritto ritenuto applicabile anche al reato continuato, caratterizzato da una pluralità di violazioni riconducibili ad una dimensione unitaria e non occasionale, in conseguenza del disegno unitario a cui sono riconducibili le diverse azioni illecite).

L'applicazione della causa di non punibilità va ritenuta preclusa nel caso in cui risultino a carico dell'autore almeno tre reati della stessa indole, avvinti fra loro dal nesso della continuazione, anche se singolarmente considerati integrino gli estremi della particolare tenuità del fatto.

Alla luce di queste considerazioni, in presenza di una sequenza comportamentale che annovera ben dieci violazioni della stessa disposizione di legge nell'arco di due giorni, la valutazione del Tribunale di Pordenone non era coerente con il consolidato delle Sezioni Unite di cui si è detto e, pertanto, è stata ritenuta da cassare.

Dott.ssa Gemma Colarieti