Le ultime novità in tema di Green Pass: ora necessario anche per accedere ai tribunali e istituti penitenziari

12.02.2022

L'ondata epidemiologica legata alla diffusione sempre più repentina della variante Omicron, hanno reso necessario un rafforzamento delle misure di sicurezza, estendendo dunque l'obbligo di esibizione del Green Pass (certificazione verde Covid-19) anche all'interno dei luoghi che originariamente ne erano esentati.

· Le novità apportate dal d.l. 7 gennaio 2022, n.1

Proprio per tale motivo è entrato in vigore il d.l. 7 gennaio 2022, n. 1 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022), il quale detta nuove misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Tra le importanti novità contemplate dal decreto legge in esame, si ricorda in particolare l'estensione del Green Pass[1] come strumento necessario per accedere ai tribunali, e in generale a tutti i pubblici uffici, nonché agli istituti penitenziari, luoghi che originariamente non erano stati toccati da questo obbligo.

· Da quando decorrono le nuove disposizioni previste per accedere ai tribunali e istituti penitenziari?

Per quanto concerne il periodo di effettiva validità delle disposizioni del d.l. n. 1/2022, occorre distinguere tra due ipotesi, ossia: per i tribunali, nonché per i pubblici uffici, l'obbligo di esibizione del certificato verde comincia a decorrere dal 1° febbario fino al 31 marzo 2022, rendendo di conseguenza tale scelta rispettosa dei motivi di ragionevolezza e del diritto di difesa.

Mentre, per accedere agli istituti penitenziari viene disposto che gli adulti e i minori debbano possedere ed esibire il relativo certificato verde a partire dal 20 febbraio e fino al 31 marzo 2022, al fine di effettuare colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati.

· Chi sono i destinatari delle nuove disposizioni?

È opportuno precisare che ora tali regole si estendono, oltre che nei confronti di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché di componenti delle commissioni tributarie, di magistrati onorari e di giudici popolari, anche nei confronti dei difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.

Non si applicano, invece, ai testimoni e alle parti del processo.

· Conseguenze

Senza dubbio, uno degli aspetti di maggior rilievo introdotti dal d.l. 7 gennaio 2022, n.1, si riferisce al fatto che l'assenza del difensore, conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della "certificazione verde", non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Questo punto non è dunque da sottovalutare se consideriamo che attualmente le tempistiche richieste per la prenotazione e successiva effettuazione del tampone possono risultare piuttosto elevate, a causa dell'alto numero dei contagi e dell'evidente scompiglio percepito sull'intero territorio nazionale.

Ciò, dunque, rende facilmente prospettabile l'ipotesi in cui l'avvocato si ritrovi privo del certificato e di conseguenza della possibilità di partecipare alle udienze, non consentendo dunque al proprio assistito di beneficiare della basilare assistenza giudiziale di cui necessità.


[1] Intendendosi il Green Pass "base", ottenuto:

  • per avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Dott.ssa Federica Bontempi