
Cos’è la legge di iniziativa popolare?
A cura di Dott.ssa Virginia Ricotta
La legge di iniziativa popolare è un importante strumento di democrazia diretta che permette ai cittadini di partecipare attivamente al procedimento legislativo.
È previsto dalla Costituzione all'articolo 71, comma 2, mentre gli aspetti procedurali sono disciplinati della Legge 25 maggio 1970, n. 352.
L'articolo 71, comma 2 della Costituzione prevede che i cittadini possono partecipare al procedimento legislativo proponendo un progetto di legge redatto in articoli e sottoscritto da parte di almeno 50.000 elettori.
Ogni iniziativa legislativa popolare ha dei promotori. Questi devono individuare il tema, scrivere il testo della legge comprensivo di titolo e struttura in articoli, redigere la relazione che ne illustra il contenuto e le finalità (art. 49, L. 325/1970) e, infine, attivarsi per diffondere la proposta e raccogliere le firme.
Il percorso della proposta di legge
‣ L'avvio:
Almeno 10 promotori, in possesso del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, devono recarsi alla Cancelleria della Corte di Cassazione e dichiarare di voler avviare l'iniziativa, precisando anche il titolo del progetto di legge.
La Cancelleria allora redige un verbale di presentazione e fa pubblicare l'annuncio dell'iniziativa sulla Gazzetta Ufficiale.
‣ La raccolta delle firme:
Dopo la pubblicazione sulla G.U. può iniziare la raccolta delle firme degli elettori.
Per poter procedere alla presentazione della proposta devono essere raccolte almeno 50mila firme.
La raccolta firme può avvenire secondo due modalità:
- Raccolta in formato cartaceo: la L.352/1970 fissa i requisiti formali e tecnici per la vidimazione dei fogli e la raccolta e autenticazione delle firme.
- Raccolta con modalità digitali: oggi è possibile sottoscrivere una proposta di legge anche online accedendo alla piattaforma «Referendum e iniziative popolari» sulla sito del Ministero della Giustizia. Questa modalità di raccolta firme digitale è disciplinata dalla L.178/2020 e DPCM 9 settembre 2022.
Le firme devono essere raccolte entro sei mesi dalla prima data di vidimazione dei fogli, infatti, l'art. 49 della L. 325/1970 stabilisce che non sono validi i fogli vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta alle Camere.
‣ La presentazione al Parlamento:
Conclusa la raccolta firme, i promotori devono presentare la proposta di legge al Presidente di una delle due Camere e depositare tutta la documentazione cartacea e/o digitale.
A questo punto, il Presidente della Camera o del Senato informa e presenta all'Assemblea di riferimento il progetto di legge.
! Se si vuole presentare la proposta alla Camera dei deputati il progetto e tutti i documenti devono essere depositati presso il Servizio per i Testi normativi.
‣ E poi?
La proposta di legge di iniziativa popolare una volta presentata segue il procedimento legislativo ordinario. Tuttavia, non esiste un obbligo per il Parlamento di deliberare su queste proposte, solo il regolamento del Senato prevede, dal 2017, all'art. 74 una residuale garanzia imponendo alle competenti Commissioni l'avvio dell'esame dei progetti di legge entro un mese dall'assegnazione e la sua conclusione, con l'arrivo in Aula, entro tre mesi.
! Nella prassi sono state poche le proposte di legge di iniziativa popolare che hanno iniziato il loro iter legislativo.
L'iniziativa legislativa popolare regionale:
Anche gli Statuti regionali prevedono questo strumento di partecipazione popolare disciplinando la titolarità dell'iniziativa, le materie escluse e la procedura per l'esame e delibera della proposta.
La proposta può riguardare solo materie che rientrano nella potestà legislativa regionale e gli Statuti possono prevedere ulteriori limiti per materia.
! A livello regionale il numero di firme necessarie per presentare la proposta è fissato dai singoli Statuti.
