Il sottile confine tra il reato di lesioni volontarie e l’omicidio tentato

27.07.2022

Il tentativo è, per sua stessa definizione, una azione criminosa non perfezionatasi, in relazione alla quale o l'azione non si è compiuta, o l'evento non si è verificato.

Il reato tentato è, perciò, una condotta in progressione, in fieri.

Affinché la condotta non completatasi possa assumere rilevanza penale è, tuttavia, necessario che la condotta superi una determinata soglia, non essendo considerati rilevanti gli atti consistenti nella mera ideazione del piano criminoso o in una sola iniziale realizzazione di atti preparatori[1].

È necessario, inoltre, che la condotta sia caratterizzata da ulteriori due elementi; da un lato, gli atti devono risultare idonei alla verificazione dell'evento; dall'altro lato, gli atti posti in essere devono presentare una direzione non equivoca alla realizzazione dell'evento.

Così fissate le caratteristiche del tentativo, la natura progressiva di realizzazione del reato tentato rende particolarmente difficoltosa la qualificazione giuridica del singolo fatto concreto.

Tale attività è, in alcuni casi, facilmente effettuabile. Si pensi al caso di Tizio che ha fratturato un dito a Caio per astio personale. In questo caso, il reato potrà essere facilmente inquadrabile nel reato di lesioni.

Altrettanto semplice potrebbe essere l'inquadramento nella fattispecie di tentato omicidio della condotta di Tizio che ha esploso diversi colpi di arma da fuoco in direzione di Caio, attingendolo al cranio senza che questi deceda, nonostante le gravi ferite riportate.

Tuttavia, spesso il fatto si colloca in una zona grigia tra due possibili qualificazioni, da un lato, in quanto il fatto corrisponde a un reato completo di tutti i suoi elementi costitutivi; dall'altro lato, poiché il fatto integra parzialmente gli elementi costitutivi di un ulteriore reato, più grave, in progressione di offesa rispetto al reato già perfezionato.

È questo il caso relativo a una condotta da cui derivi una malattia nel corpo e nella mente, ai sensi dell'art. 582 c.p., da cui possa anche derivare la morte della persona offesa.

La questione non è di secondaria rilevanza, se solo si tiene conto del diverso trattamento sanzionatorio conseguente alla qualificazione giuridica del fatto[2].

La giurisprudenza ha perciò tentato di fissare i criteri da seguire al fine di distinguere le due ipotesi.

In particolare, tali criteri sarebbero due: da un lato, l'idoneità della condotta, la quale, oltre ad aver causato l'evento del reato di lesione, deve presentare un quid pluris[3], ossia un concreto pericolo per la vita della vittima; dall'altro lato, l'animus necandi[4], ossia la volontà dell'agente di causare la morte della vittima.

Per ciascuno dei due criteri, la giurisprudenza ha ulteriormente individuato gli indici sintomatici della sussistenza dei citati elementi.

Sul versante della idoneità, rileva la capacità degli atti, realizzati e non portati a completamento, a condurre sul piano oggettivo alla verificazione dell'evento morte. Di conseguenza, la giurisprudenza ha posto in evidenza i seguenti elementi: la sede corporea attinta; l'arma utilizzata; le modalità dell'atto lesivo.

L'accertamento della volontà omicidiaria presenta profili valutativi caratterizzati da maggiore complessità. Infatti, ad eccezione dei casi in cui vi sia stata una confessione, il citato accertamento si risolverebbe in un ragionamento deduttivo che ricava l'animus necandi dagli elementi oggettivi della condotta[5].

La difficoltà di ricostruire la volontà omicidiaria attraverso l'esame del profilo introspettivo dell'agente ha condotto la giurisprudenza a privilegiare l'analisi del dato oggettivo della condotta, ogniqualvolta l'intenzione dell'agente sia solo in parte denunciata[6]. Di conseguenza, spesso la configurazione del fatto come lesioni volontarie o come tentato omicidio si risolve in una valutazione della idoneità della azione e delle concrete modalità di verificazione del fatto[7].

In conclusione, la prevalenza delle caratteristiche del singolo caso concreto comporta che non è possibile, a priori, determinare con certezza quale sarà la qualificazione giuridica del singolo e specifico fatto.

Questa qualificazione, infatti, dipenderà per lo più dall'istruttoria probatoria, dallo svolgimento del processo, dalla capacità dialettica e argomentativa del singolo Avvocato.

Dott. Marco Misiti


[1] Sul punto, si rinvia a E. Mezzetti, Diritto penale. Casi e materiali, 2017, 473 ss. In particolare, l'Autore distingue tra diverse fasi: quella della «semplice ideazione», in cui si mettono a punto «le coordinate essenziali delle motivazioni»; la «preparazione», la quale si identifica nella «programmazione generica del fatto da commettere»; la «esecuzione materiale», consistente nella «realizzazione in concreto del fatto criminoso». A tale ultima fase può conseguire o la consumazione del reato, ossia la integrazione di tutti gli elementi essenziali previsti dalla fattispecie astratta; oppure arrestarsi alla forma del tentativo perché «l'azione non si compie o l'evento non si verifica», utilizzando il lessico del legislatore di cui all'art. 56 c.p. La giurisprudenza ha precisato che anche gli atti preparatori possono integrare il tentativo di un reato, qualora siano univoci e rivelano l'inizio dell'attuazione del programma criminoso, con significativa probabilità di conseguire l'obiettivo prefissato. Sul punto si rinvia a Cass. pen., Sez. 5, 20 aprile 2017 n. 18981. Si veda anche Cass. pen., Sez. 6, 4 luglio 2008, n. 27323.

[2] Se si prende a riferimento la fattispecie di gravi lesioni personali volontarie, di cui al combinato disposto degli artt. 582 e 583 c.p., la pena va dai tre ai sette anni di reclusione. Per il reato di tentato omicidio, invece, computata la diminuente per la forma tentata, la pena potrebbe spaziare dai sette anni di reclusione fino ai sedici anni di reclusione.

[3] Si veda sul punto Cass. pen., Sez. 1, 28 novembre 2012 n. 46258

[4] Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il dolo deve quantomeno assumere la forma del dolo diretto, anche nella forma alternativa. Tale precisazione, relativa a qualsiasi tipologia di reato nella forma tentata, è stata ribadita anche con riferimento all'omicidio tentato. Sul punto, si veda F. Radesco, Sussiste il tentato omicidio quando la morte della persona offesa è il fine primo o alternativo dell'agente, in Diritto & Giustizia, 18/2015, 53 ss., in commento a Cass. pen., Sez. 1, 23 aprile 2015, n. 16991.

[5] La giurisprudenza ha precisato che la valutazione circa l'intenzione omicidiaria deve essere condotta con una visione complessiva del fatto. Di conseguenza, la scarsa entità delle lesioni procurate non esclude di per sé l'animus necandi e, quindi, la qualificazione del fatto come tentato omicidio, qualora tale caratteristica sia dovuta a fatti indipendenti dalla volontà dell'agente, quale un movimento imprevisto della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa. Sul punto, si veda Cass. pen., Sez. 1, 15 dicembre 2014 n. 52043. Si rinvia anche a A. Foti, Quale il discrimine tra il reato di tentato omicidio e quello di lesione personale?, in Diritto & Giustizia, 19/2016, 14 ss., in commento a Cass. pen., 14 aprile 2016, n. 15479.

Si veda, in tema di elementi indicatori del dolo omicidiario, F. Pavesi, Sulla distinzione tra lesione personale e omicidio tentato, in Giurisprudenza italiana, luglio 2013, 1647 ss., a commento di Cass. pen., Sez. 1, 28 novembre 2012, n. 46258.

[6] Si veda sul punto Cass. pen., Sez. 1, 1 luglio 2010, n. 24808, e Cass. pen., Sez. 1, 11 settembre 2009, n. 35174.

[7] Si deve sul punto notare che, secondo Cass. pen., Sez. 1, 18 marzo 2019, n. 11928, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'agente, ai fini dell'accertamento dell'animus necandi assume valore determinante l'idoneità della azione.