La distinzione tra libertà personale e libertà di circolazione all’epoca del Covid-19

24.12.2022

C. Cost. 26 maggio 2022 n. 127 

Con la sentenza n. 127 del 26 maggio 2022, la Corte Costituzionale si è espressa sulla contrarietà alle norme costituzionali della misura dell'isolamento delle persone risultate positive al virus Covid-19, e della contravvenzione conseguente alla violazione della citata misura[1].

In particolare, il giudice rimettente invocava come norma parametro del giudizio di contrarietà alla Costituzione l'art. 13 Cost., in particolare per quanto concerne la riserva di giurisdizione.

Come noto, il bene della libertà personale trova nella disposizione da ultimo citata un duplice livello di garanzia: innanzitutto, la riserva di legge, laddove solo quest'ultima può stabilire i casi e i modi di restrizione della libertà personale; in secondo luogo, la riserva di giurisdizione, in quanto ogni forma di restrizione della libertà personale deve trovare la propria origine o conferma successiva in un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Non sempre però è agevole distinguere la libertà personale dalla libertà di circolazione. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 Cost., la libertà di circolazione trova come unica garanzia la riserva di legge; perciò, la distinzione tra le due differenti forme di libertà non è una mera questione di lana caprina.

Nel caso in esame, infatti, la qualificazione della misura di isolamento come restrittiva della libertà personale, e non della libertà di circolazione, avrebbe comportato la contrarietà alla Costituzione per violazione della riserva di giurisdizione.

Con la sentenza precedentemente citata, la Corte Costituzionale ha ripercorso la giurisprudenza finora stratificatasi in tema di individuazione dei criteri discretivi tra le due diverse forme di libertà precedentemente citate[2].

Innanzitutto, il giudice delle leggi ha affermato che «la facoltà di autodeterminarsi quanto alla mobilità della propria persona nello spazio, in linea di principio, costituisce una componente essenziale sia della libertà personale, sia della libertà di circolazione». Sarebbe proprio tale comune essenza a generare dubbi sulla loro distinzione.

Nel caso in esame, a un primo sguardo si potrebbe affermare che la misura dell'isolamento da positività al Covid-19 sia legata a restrizioni della libertà di circolazione. Infatti, come precisato in precedenti pronunce della Corte Costituzionale, i motivi di sanità di cui all'art. 16 Cost. possono anche determinare la necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose, al fine di prevenire la diffusione del virus.

Tuttavia, ciò non toglie che le specifiche modalità di attuazione della misura di isolamento possano farla trasmodare in una restrizione della libertà personale. In altri termini, le modalità di realizzazione della citata misura possono celare una restrizione della libertà di cui all'art. 13 Cost.

Due sono i parametri che permetterebbero di svelare la concreta natura di restrizione della libertà personale[3]: la previsione della coercizione fisica per assicurare il rispetto della misura; la compromissione della libertà morale in misura tale da comportare «una sorta di degradazione giuridica».

Per quanto riguarda il primo criterio, il giudice delle leggi precisa che, proprio ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 Cost., l'assoggettamento fisico all'altrui potere contraddistinguerebbe le misure restrittive della libertà personale, con la conseguente necessità che sussista un provvedimento dell'autorità giudiziaria che autorizzi la coazione fisica.

È in ragione di tale criterio che la giurisprudenza costituzionale ha in passato esteso le garanzie di cui all'art. 13 Cost. ai casi in cui il foglio di via obbligatorio sia accompagnato dall'ordine di traduzione fisica della persona, e non dalla spontanea collaborazione di quest'ultima.

Il secondo criterio, come anche confermato dalla stessa Corte Costituzionale, ha un contenuto e una portata di più difficile identificazione e definizione, implicando una valutazione maggiormente discrezionale sul grado di afflittività di una misura sulla libertà morale del soggetto.

Sulla base di tale criterio, la Corte Costituzionale ha in passato ritenuto che l'obbligo non coercibile di comparire presso un ufficio di polizia durante le manifestazioni sportive debba essere accompagnato dalle garanzie tipiche dell'art. 13 Cost., e non da quelle di cui all'art. 16 Cost.

Calati i principi e le distinzioni finora richiamati al caso concreto, il giudice delle leggi ha affermato che la misura dell'isolamento per positività da Covid-19 non sarebbe caratterizzata né da misure di coercizione fisica, né da degradazione morale.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la violazione dell'obbligo di isolamento, oltre a essere sanzionata penalmente, non presenterebbe forme di costrizione fisica, né nella fase iniziale della misura né nella sua protrazione.

Per quanto attiene l'ulteriore aspetto della degradazione, secondo il giudice delle leggi la misura dell'isolamento per positività da Covid-19 non comporterebbe alcuno stigma morale, poiché la malattia è particolarmente contagiosa e accomuna «una vasta e indeterminata platea di persone».

Di conseguenza, la Corte Costituzionale ha statuito che la misura dell'isolamento a seguito di positività da Covid-19 non è contraria all'art. 13 Cost. in quanto limitativa della sola libertà di circolazione. Perciò, rispettata la garanzia della riserva di legge, tale misura non necessita anche di provvedimenti ad hoc dell'autorità giudiziaria.

In conclusione, la Corte Costituzionale si è trovata ancora una volta a dirimere la controversa questione sulla differenza tra libertà personale e libertà di circolazione. Un terreno scosceso, caratterizzato da confini labili e di non facile comprensione.

Dott. Marco Misiti


[1] Si noti che, in questo caso, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla contrarietà alla Costituzione di singole misure di contenimento conseguenti alla positività al Covid-19. Diversamente, la Corte EDU, con la pronuncia del 20 maggio 2021, Terhes c. Romania, si è pronunciata sulla generale misura di lockdown. Tale differenza di oggetto merita di essere rimarcata: infatti, la giurisprudenza costituzionale italiana ha spesso sottolineato come si possa parlare di limitazione alla libertà personale in luogo di quella di circolazione solo se la misura abbia carattere individuale, e non anche generale.

[2] Nel caso in esame, la Corte Costituzionale si è concentrata solamente sulla riserva di giurisdizione, non anche su quella di legge. Infatti, da un lato, il giudice a quo aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale solamente in relazione a tale garanzia; dall'altro lato, la misura della quarantena per contagio da Covid-19 trovava il proprio fondamento in disposizioni di rango primario, ossia contenute in un Decreto Legge.

[3] A scanso di equivoci, è bene precisare che i due criteri non sono cumulativi, ma alternativi. In altri termini, è sufficiente che ricorra una delle due condizioni affinché si possa affermare che vi sia una limitazione della libertà personale.