Lo spray al peperoncino per l’autodifesa: è reato?

26.10.2022

L' aumento di furti, violenze sessuali e rapine hanno spinto sempre più persone, donne e uomini, ad acquistare il cosiddetto spray al peperoncino. 

Lo spray al peperoncino è un meccanismo in grado di diffondere oleoresin capsicum, un prodotto irritante a base vegetale (basato su derivati della capsicina, il principio attivo del pepe, del peperoncino e altre piante del genere Capsicum), che agisce come potente infiammatore ed irritante, aumentando la trasmissione nervosa degli stimoli dolorosi della pelle e delle mucose.

Invero gli effetti dello spray, della durata dai 20 ai 60 minuti, sono di natura infiammatoria su naso, occhi, pelle, con manifestazioni immediate di tosse, spasmi, bruciore, nausea, lacrimazione, gonfiore alla gola, fuoriuscita di abbondante muco nasale, disorientamento ed irritazione.

Tale strumento può essere utilizzato solo per legittima difesa in caso di pericolo: occorre quindi preliminarmente fare i conti con l'art. 52 c.p. e con il principio di bilanciamento di interessi che fa prevalere l'esigenza di tutelare l'interesse di chiunque venga aggredito rispetto a quello dell'aggressore.

Ma cosa significa "legittima difesa"?

La legittima difesa è una causa di giustificazione prevista dal codice penale in presenza della quale un fatto punito dalla legge come reato finisce per perdere la propria rilevanza penale. 

Essa può essere invocata solo in presenza di determinati presupposti quali l'attualità del pericolo, l'ingiustizia dell'offesa che la persona aggredita rischia di subire, la costrizione ovvero il condizionamento psicologico di chi subisce l'offesa, lo stato di necessità in cui viene a trovarsi la vittima ed infine la proporzionalità tra offesa e difesa.

Quest'ultimo è uno dei requisiti più importanti in quanto, nel caso in cui vengano superati i limiti della proporzionalità (quindi la reazione sia sproporzionata rispetto al danno subito) verrà applicata la disciplina dell'eccesso colposo ex art. 55 del codice penale.

L'uso dello spray al peperoncino è una pratica diffusa ma spesso esula dagli scopi consentiti diventando uno strumento di offesa piuttosto che di autodifesa. 

In Italia, per esempio, negli ultimi dieci anni sono oltre 500 gli episodi di aggressione con l'utilizzo dello spray: lo stesso, infatti, può essere acquistato liberamente al supermercato o in farmacia purché vengano rispettati i requisiti normativi richiesti.

Questo tipo di prodotti a base di peperoncino utilizzabili per l'autodifesa è stato legalizzato in Italia con il Decreto Ministeriale n. 103 del 12 maggio 2011 che ha introdotto il "Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona": esso consente l'uso dello spray al peperoncino alle forze dell'ordine e ai maggiori di sedici anni nel pieno rispetto del già citato principio di proporzionalità che opera nel contesto della legittima difesa.

L'art. 1 comma 1 del Regolamento descrive i requisiti tecnici che devono avere tali strumenti di autodifesa per essere ritenuti legali:

  • la miscela non deve avere attitudine ad arrecare offesa alle persone;
  • la bomboletta non deve superare i 20ml di liquido;
  • deve contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10%;
  • non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
  • deve essere sigillata al momento della vendita e munita di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
  • il getto non deve essere superiore ai 3 metri.

Quindi è legale tenere nella propria borsa la bomboletta di spray al peperoncino?

Un'interessante e recente pronuncia della Corte di Cassazione I sezione penale (sentenza n. 8624 del 2018) ha ritenuto che lo spray al peperoncino possa essere escluso dalla categoria degli oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4 l. n. 110 del 1975 "se conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 1, comma 1, del citato D.M. e se l'uso sia esclusivamente finalizzato all'autodifesa personale". 

Diversamente, nel caso in cui lo si adoperi per aggredire un'altra persona sarà configurabile il reato di "Porto di armi od oggetti atti ad offendere" previsto all'art. 4, L. 110/1975.

L'uso improprio di questo strumento, tuttavia, può avere conseguenze penali importanti: qualora uno spray al peperoncino provochi danni ad una persona, l'accusa potrebbe essere quella di "getto pericoloso di cose", contravvenzione punita e prevista dall'art. 674 c.p. oppure "lesioni personali", delitto previsto e punito dall'art. 582 c.p.

Pertanto, se da un lato lo spray urticante al peperoncino non può considerarsi un'arma comune da sparo o da guerra per mancanza di caratteristiche in grado di arrecare grave offesa alla persona (nella fattispecie aggressivi chimici, radioattivi o biologici), dall'altra parte una bomboletta che non rispetta i parametri di legge indicate dal decreto ministeriale o venga usata con l'obiettivo di offendere è potenzialmente lesiva e quindi la sua detenzione è perseguibile dal punto di vista penale.

Dott.ssa Melissa Cereda