Se l’inquilino non paga la locazione, il proprietario di casa può cambiare la serratura?
Nel caso in cui locatore non dovesse adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di locazione, il proprietario di casa avrebbe il diritto di sostituire la serratura di casa al fine di impedirgli l'accesso nell'immobile? Assolutamente no!
Ed invero, l'art. 392 c.p. stabilisce che "chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 516 euro."
La disposizione è volta a tutelare l'interesse dello Stato ed impedire che la privata violenza si sostituisca all'esercizio della funzione giurisdizionale in occasione dell'insorgere di una controversia tra privati, la quale, nel caso di specie, troverebbe una corretta soluzione - ma non di certo celere - tramite l'azione di sfratto per morosità.
E ancora, si precisa che per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose non è rilevante che i diritti che si sia inteso tutelare, in concreto sussistano, bensì solo che, invece di farli valere in giudizio, li si sia esercitati in modo antigiuridico.
Il reato, infatti, consiste nella indebita attribuzione, da parte dell'autore a sè stesso, di poteri spettanti al giudice e presuppone uno stato di contestazione, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, in ordine a un diritto.
Ne consegue che non ha nessun rilievo la proprietà, da parte del reo, della cosa sulla quale sia operata la violenza, ove la contestazione tra soggetto attivo e passivo del reato abbia per oggetto proprio il diritto di quest'ultimo al mantenimento della cosa, sulla quale è operata la violenza (Cass. Pen., 14 luglio 1994, nr. 11381).
Pertanto, il delitto di cui si tratta non è configurabile in assenza di un nesso finalistico tra la condotta posta in essere - sottrazione del bene con l'uso della violenza - e il credito da realizzare.
A tal proposito, l'orientamento giurisprudenziale è costante nell'affermare che integra il reato di cui all'art. 392 c.p. la condotta del proprietario che disdica i contratti di fornitura delle utenze domestiche - a lui intestate - relative ad un appartamento dato in locazione, al fine di accelerare le attività di rilascio dell'immobile da parte del conduttore, nonostante la possibilità del locatore di azionare il diritto al rilascio dell'appartamento al ricorso al giudice (Cass. Pen., 8 maggio 2012, nr. 41675); nel caso del proprietario che cambia la serratura per impedire l'ingresso della convivente (Cass. Pen., Sez. VI nr. 44286/2016).
Ma vi è di più.
La condotta in questione potrebbe integrare il ben più grave reato di violenza privata ex art 610 c.p., che prevede che "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni".
La configurazione si avrebbe nel caso in cui si eccedessero macroscopicamente i limiti insiti nel preteso delitto, vale a dire nel caso in cui l'esplicazione di attività costrittiva non corrispondesse al contenuto del possibile esercizio del potere giurisdizionale (Cass. Pen., nr. 20758/2014).
E ancora, la pena è aumentata, ai sensi dell'art. 339 c.p., se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi.