Che cos’è la lottizzazione abusiva?

24.03.2026

A cura di Dott. Marco Misiti

La lottizzazione abusiva è un reato punito ai sensi degli artt. 30 (che detta la definizione di lottizzazione abusiva) e 44, comma 1, lett. c) (che invece stabilisce la sanzione) del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico edilizia). In particolare, la predetta disposizione prevede due diverse modalità di realizzazione del reato:

  • inizio di opere che comportino la trasformazione urbanistica o edilizia di terreni in violazione di strumenti urbanistici o normative;
  • il frazionamento e la vendita del terreno in lotti (da qui lottizzazione) che denuncino la destinazione a scopo edificatorio.

Si parla a proposito di lottizzazione abusiva materiale, per la prima ipotesi, e negoziale, per la seconda. In parole povere, la lottizzazione abusiva può essere integrata sia attraverso la effettuazione di lavori volti a realizzare opere e edifici in violazione della normativa urbanistica, sia mediante la suddivisione del terreno e successiva vendita che – sulla base di vari indici previsti dal citato art. 30 – risulti essere stata realizzata a scopo edificatorio.

Trattasi di una contravvenzione, punita con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 € a 51.645 €. Inoltre, viene disposta la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. In caso di effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio, il comune ne dispone la sospensione, ai sensi del comma 7 del citato articolo 30. Gli atti di compravendita compiuti in violazione della normativa sono considerati nulli e pertanto privi di efficacia. 

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