Mascherina chirurgica per l’emergenza Covid - 19 e configurabilità dell’aggravante del travisamento nel reato di rapina

08.05.2022

Cass. Pen., sez. II, 3 novembre 2021, n. 1712

L'attuale normativa dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 prevede in determinate circostanze e situazioni l'obbligo di indossare la mascherina, sia essa chirurgica o FFP2.

Ma se questa venisse utilizzata per commettere una rapina, configurerebbe l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, numero 1 c.p., ossia la rapina commessa da persona travisata, oppure no in quanto adempimento di un dovere in virtù dell'osservanza di una norma?

A fornirci la risposta è stata la Corte di Cassazione, Sezione II Penale, con la sentenza n. 1712/2021 depositata recentemente in data 17 gennaio 2022.

Segnatamente, il Supremo Giudice ha dovuto decidere in merito al ricorso per cassazione proposto dall'imputato a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma, la quale confermava la dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente affermata dal Tribunale di Latina in relazione alla fattispecie di rapina.

In particolare, tra i motivi di ricorso della difesa dell'imputato vi era la "violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante relativa al travisamento del volto, avvenuto con mascherina resa obbligatoria dalla normativa conseguente all'emergenza pandemica da COVID-19. Si tratterebbe in sostanza di un comportamento imposto dalla legge che non potrebbe essere anche considerato come aggravante del delitto de quo".

Tuttavia, in merito a tale censura, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e ha risposto positivamente pertanto al quesito di cui sopra.

Infatti, secondo il Giudice di Legittimità: "deve rilevarsi che il travisamento medesimo risulta essere stato materialmente collegato alla commissione del delitto e comunque idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell'autore del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 56937 del 20/11/2017 Rv. 271667 - 01). La presenza di un evidente nesso di necessaria occasionalità con il fatto illecito contestato esclude la possibilità di ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere".

In tal caso, il Supremo Giudice ha seguito l'orientamento giurisprudenziale espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione, Sezione II Penale, con la sentenza n.56937/2017, secondo cui l'aggravante in parola sussisterebbe anche nel caso in cui il travisamento, seppur costituendo una lieve alterazione del volto, sia comunque idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa.

Quindi, l'utilizzo della mascherina non per fronteggiare l'attuale pandemia da Covid-19, ma utilizzata quale mezzo per impedire o rendere, anche parzialmente, difficoltoso il riconoscimento dell'autore del reato di rapina, integrerebbe la circostanza aggravante speciale, indipendente, di cui all'art. 628, comma 3, numero 1 c.p.

La ratio di tale aggravante, come espresso dalla dottrina, è quella di sanzionare in maniera più grave la maggiore pericolosità dell'aggressore che si verrebbe a configurare a causa della sua irriconoscibilità, ed indotto pertanto a superare ogni prudenza, incutendo anche maggior timore nella vittima. (Pizzuti, Rapina, in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987)

Avv. Elia Francesco Dispenza