La Mediazione Familiare nella riforma Cartabia

17.09.2022

"Il conflitto è uno scontro tra due punti di vista entrambi veri, tra due angoli di visuale che illuminano la stessa verità" -Gandhi-

L'istituto della Mediazione, viene erroneamente fatto risalire a tempi piuttosto recenti, ma in realtà, in alcune parti del Mondo, come Cina e Africa Centrale, già cinque secoli prima di Cristo, si impiegava tale sistema per risolvere numerose tipologie di controversie.

Il termine Mediazione, deriva dal latino mediatio-onis, che letteralmente tradotto vuol dire "stare nel mezzo", quindi la mediazione consiste proprio in questo: nel farsi assistere in una lite da uno o più soggetti terzi e imparziali, mantenendo un atteggiamento collaborativo volto a ricercare la soluzione più accettabile per le parti.

Tra le varie tipologie di Mediazione, ad oggi, particolare rilievo, assume la Mediazione Familiare, anche alla luce della recente Riforma Cartabia.

Essa, consiste nell'intervento del mediatore, volto a riorganizzare le relazioni familiari tramite l'utilizzo di conoscenze sociologiche, psicologiche, e giuridiche che permettono di gestire il conflitto e dirimerlo ricreando, nella coppia, quel dialogo che nel tempo è venuto meno.

Con la Mediazione, pertanto, si mira a raggiungere accordi in merito alle principali questioni attinenti la vita dei coniugi, e della prole, che in genere risultano essere proprio le tematiche su cui si genera più ostilità, quali: l'affidamento e l'educazione dei figli, la divisione dei beni, la gestione del tempo libero, i giorni di visita del genitore non collocatario, l'assegnazione della casa familiare, la gestione delle spese extra, ecc.

All'interno del nostro ordinamento, la Mediazione Familiare è stata introdotta con la legge n. 54 dell'8 febbraio 2006, comportante la conseguente introduzione di normative ad hoc in merito alla separazione dei coniugi, come l'art.155-sexies c.c. Che prevede la possibilità per il giudice, laddove ne ravvisi l'opportunità, e con il consenso dei coniugi, di rinviare la decisione al fine di esperire la mediazione per il raggiungimento di un accordo.

Ciò posto, il ruolo del mediatore non è banale, e non va confuso con quello dell'avvocato o dello psicologo, in quanto, la sua funzione non è quella di risolvere i problemi della coppia, bensì, di creare un canale di comunicazione volto al raggiungimento di un accordo che faccia sì che la convivenza con il conflitto sia più agevole e capace di evolversi insieme ai singoli soggetti.

Innovativa, in relazione alla figura del mediatore familiare nonché della mediazione stessa, è stata la sopracitata Riforma Cartabia, anche nota come L. n.206/2021.

Essa, infatti, anzitutto prevede all'art. 21 lett o) che tutta l'intera attività professionale del mediatore, nonché la sua formazione, la deontologia e le tariffe applicabili, seguano la disciplina riportata nella L. n.4 del 14 gennaio 2013.

Altro aspetto di grande importanza è relativo alla formazione del mediatore familiare, che deve essere, infatti, dotato di una competenza giuridica in materia di famiglia, di tutela dei minori, violenza domestica e contro le donne, senza tralasciare un dovere di aggiornamento costante.

Nella lett. p) dello stesso articolo, la legge prevede l'istituzione presso i Tribunali di un elenco di mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore come disciplinato dalla L.n.4 del 2013, in modo che le parti possano, in corso di giudizio, scegliere il mediatore tra quelli presenti in questo albo.

Tuttavia, il fatto che in fase processuale le parti possano scegliere un mediatore tra i nomi presenti nelle liste, non deve indurre, erroneamente, a pensare che questa figura professionale sia assimilabile ad un ausiliario del giudice.

Si deve, infatti, tenere a mente che nello svolgimento della propria professione all'interno delle aule di giustizia, il mediatore familiare, per poter mantenere intatto il proprio ruolo terzo ed imparziale, è necessario che resti indipendente ed autonomo anche dal sistema giudiziario.

Con la riforma Cartabia, in conclusione, si raggiunge, finalmente la regolamentazione della professione del Mediatore familiare, il cui compito quindi, si può ravvisare nel fornire alla coppia un aiuto nell'eliminazione di ogni forma di conflittualità gettando le basi per il raggiungimento di un accordo.

Dott.ssa Carosi Martina