
La differenza tra omologazione e autorizzazione degli autovelox, i casi in cui si può impugnare la multa
A cura di Avv. Beatrice Donati
Il tema dell'omologazione e dell'autorizzazione degli autovelox è diventato negli ultimi anni oggetto di forte attenzione perché incide direttamente sulla legittimità dei verbali per eccesso di velocità.
Comprendere la differenza tra queste due figure è importante poiché la multa può essere impugnata se lo strumento rilevatore non soddisfa la condizione richiesta dalla legge.
L'omologazione di un apparecchio autovelox consiste nella certificazione tecnica che lo strumento soddisfa specifiche caratteristiche di precisione, affidabilità e conformità alle normative vigenti. Solo quando un dispositivo è omologato, i risultati che esso produce possono essere considerati fonte di prova legittima per l'accertamento dell'infrazione prevista dall'art. 142 del Codice della Strada.
Diversamente, l'autorizzazione riguarda tipicamente la possibilità amministrativa di utilizzare il dispositivo in una certa posizione o su una certa strada, previa valutazione della necessità e del rispetto di condizioni locali (ad esempio sicurezza, segnaletica, impatto viabilità).
La normativa del Codice della Strada al comma 6 dell'art. 142 stabilisce che, per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature "debitamente omologate".[1] Questo inciso ha costituito un fondamento decisivo per le pronunce che annullano verbali basati su strumentazioni prive di omologazione tecnica, che presentavano la sola autorizzazione.
Sotto il profilo procedurale, per la validità di un verbale basato su rilevazione elettronica è necessario che lo strumento utilizzato sia omologato e non solo "approvato" o "autorizzato" in senso amministrativo.
Recentemente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12924 del 14 maggio 2025, ha ribadito che le multe elevate con dispositivi non omologati sono nulle perché manca il requisito legale della "debita omologazione".[2]
Ciò significa che, se un cittadino accerta che lo strumento rilevatore non è omologato, può impugnare la multa con elevate probabilità di successo. In casi analoghi, come emerge da commenti giuridici, la Cassazione ha definito l'approvazione insufficiente per conferire efficacia probatoria alla rilevazione automatica.[3] In un altro orientamento, sempre la Cassazione, con l'ordinanza n. 13997 del 26 maggio 2025, ha affermato che quando il verbale dichiara l'omologazione, diventa necessario che il ricorso sia presentato per querela di falso, se si intende contestare la veridicità dell'attestazione.[4]
Alla luce di quanto sopra, sorge spontanea una domanda: Quando la multa è impugnabile?
La tutela sussiste quando lo strumento non è omologato o quando mancano informazioni essenziali come il decreto di omologazione o la data di taratura. Ad esempio, se nel verbale non è indicato il decreto con cui lo strumento è stato omologato o non è indicata la data dell'ultima verifica, può ravvisarsi un vizio che legittima il ricorso.
Per impugnare, il cittadino può rispettare i termini stabiliti: tipicamente entro 30 giorni dalla notifica al Giudice di Pace o entro 60 giorni al Prefetto (se la normativa locale lo consente), facendo ricorso motivato in cui si chieda l'annullamento del verbale per difetto di omologazione.
Nel ricorso si può richiedere anche il rimborso di eventuali spese legali, se il giudice accoglie l'istanza. In una situazione concreta, se la sanzione comminata fosse di € 200,00 e il giudice dovesse annullare il verbale per difetto tecnico, il conducente non subirebbe la decurtazione punti e otterrebbe la restituzione della somma eventualmente pagata in via provvisoria.
In sintesi, la differenza giuridica tra omologazione tecnica e autorizzazione amministrativa è decisiva per la validità dei verbali: solo gli apparecchi omologati possono offrire una prova idonea della violazione dei limiti di velocità.
La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha rafforzato l'orientamento secondo cui l'omologazione è requisito irrinunciabile, e ha stabilito che l'assenza di essa determina la nullità della multa.
Quando nel verbale è attestata l'omologazione e si vuole contestarla, occorre procedere con querela di falso. Per chi ritiene di essere stato sanzionato illegittimamente, è fondamentale agire tempestivamente con un ricorso motivato e, se necessario, assistito da un professionista legale, documentando l'effettiva carenza dell'omologazione e chiedendo l'annullamento del provvedimento.
[1] Art. 142 c.d.s., comma 6.
[2] Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 12924 del 14 maggio 2025.
[3] Cassazione, ordinanza n. 10505 (18 aprile 2024).
[4] Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 13997 del 26 maggio 2025.
