
Creazioni di moda e diritto d’autore: tra carattere creativo e valore artistico
A cura di Dott.ssa Gianna Calatozzo
La moda di rado viene letta attraverso la lente del diritto. Eppure, quest'ultimo attraversa l'intero settore: dalle parole con cui si racconta la creatività, ai contratti che ne consentono lo sfruttamento, fino al ruolo e alle responsabilità delle istituzioni nei confronti delle comunità e dei creatori.
In particolare, ripercorrendo la storia della moda si può osservare come i capi di abbigliamento siano passati da semplice strumento necessario per coprire l'uomo a segno distintivo delle classi sociali fino a rappresentare, attualmente, la manifestazione della propria personalità.
L'evoluzione della concezione della moda nei vari periodi storici cammina di pari passo con lo sviluppo dalla legge che regolamenta le imprese artigiane.
Oggi si possono osservare importanti società, come Valentino, Prada e Versace che dominano le passerelle ed i mercati tanto nazionali quanto internazionali. Questa supremazia si deve a chi crea abiti e accessori, sarti e ricamatori, che grazie alla loro creatività supportato ancora oggi la filiera della moda italiana.
La tutela delle creazioni nel settore della moda riveste un ruolo di assoluto rilievo. In tale contesto l'impresa commerciale dispone di diversi strumenti giuridici per proteggere le proprie creazioni, la cui effettiva operatività è tuttavia subordinata al ricorrere di specifici presupposti, come delineati dall'ordinamento nazionale e comunitario.
Tra le forme di tutela rileva in particolare quella del diritto d'autore in favore delle opere del disegno industriale. Tale protezione è divenuta concretamente azionabile a seguito del recepimento della direttiva 71/98/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, attuato nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 95/2001.
L'intervento normativo ha inciso profondamente sulla previgente disciplina della legge sul diritto d'autore, eliminando il requisito della scindibilità del valore artistico rispetto al prodotto industriale cui l'opera è associata.
Prima di tale riforma, infatti, il requisito della scindibilità non era riscontrabile nei c.d. modelli tridimensionali, che rimanevano pertanto esclusi dalla tutela autorale in quanto opere di design industriale. Alla luce dell'attuale assetto normativo, le creazioni di moda possono oggi astrattamente beneficiare della protezione del diritto d'autore quali opere dell'ingegno, ai sensi dell'art. 2, n. 10, della legge sul diritto d'autore, purché siano caratterizzate da "creatività e valore artistico".
Con riferimento ai capi di abbigliamento, il requisito del carattere creativo non pone particolari difficoltà applicative, essendo sufficiente la dimostrazione di un contributo creativo anche minimo da parte dell'autore. In tal senso, la Cassazione ha chiarito che per accedere a tale tutela, è necessaria "la sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore" (Cassazione Civile, Sezione I, 2 dicembre 1993, n. 11953).
Ben più problematica risulta invece la dimostrazione del valore artistico, requisito autonomo e ulteriore richiesto dalla citata norma. La giurisprudenza adotta, infatti, un'interpretazione restrittiva, escludendo spesso che accessori e capi di moda possiedano un valore artistico intrinseco, da valutarsi in modo oggettivo al momento della creazione dell'opera.
Restano irrilevanti elementi quali l'originalità, il successo commerciale, la gradevolezza estetica o la capacità innovativa del prodotto.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il valore artistico deve essere dimostrato attraverso riconoscimenti qualificati, come l'inserimento dell'opera in musei, mostre, pubblicazioni specialistiche o il suo apprezzamento da parte di istituzioni culturali. Non a caso, la tutela autoriale è stata riconosciuta soprattutto a prodotti di design iconici, realizzati da artisti di fama internazionale e considerati rappresentativi di una determinata epoca o corrente artistica.
Nel settore moda, tuttavia, la storicizzazione del gusto e del costume risulta più complessa. Emblematiche sono alcune pronunce dei Tribunali di Roma e Milano, che hanno escluso il valore artistico per gioielli di design e per capi di abbigliamento di alta gamma, ritenendoli privi di un autonomo valore artistico assimilabile alle opere d'arte, ritenendoli mera espressione di un'idea.
In tale contesto, la creazione di moda rischia di non accedere alla tutela del diritto d'autore essendo di difficile dimostrazione il requisito del valore artistico.
È possibile però individuare dei casi "limite" dove i capi d'abbigliamento presentano caratteristiche tali da essere considerati come vere e proprie opere d'arte figurative piuttosto che come semplici abiti.
Ciò accade, ad esempio, per creazioni di stilisti, come Roberto Capucci, i cui abiti sono oggetto di mostre dedicate e pubblicazioni di settore. Per queste eccellenze creative, appare semplice dimostrarne il valore artistico a discapito dell'aspetto "industriale" del prodotto. In tal senso, è sempre più diffusa la tendenza delle maison di moda – come Louis Vuitton, Prada, Valentino – esporre gli abiti in apposite mostre in modo di avvicinare tali opere al valore artistico necessario per poter accedere alla tutela autoriale.
Concludendo, per la maggior parte delle creazioni di moda la tutela autoriale quale opera del disegno industriale appare inadeguata, in quanto prive di valore artistico.
Contrariamente, la sussistenza di quest'ultimo renderebbe l'abito un pezzo unico, inadatto per la produzione in serie.
Inoltre, la durata prevista per la tutela autoriale, pari a settanta anni (art.25 Legge Autore) dalla morte del creatore, è eccessiva rispetto alla vita naturale del capo d'abbigliamento all'interno del mercato e risulterebbe idonea solo qualora il prodotto abbia reali prospettive di sfruttamento per un periodo significativo.
