La nozione (restrittiva) di “prova nuova” ai fini della revoca della confisca di prevenzione

18.03.2026

Cass. Civ., Sez. Unite, 22 gennaio 2026, n. 2648.

Massima: La revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore.

A cura di Dott.ssa Federica Lusito.

Il 15 gennaio 2026 sono state depositate le motivazioni della sentenza n. 2648/2026 delle Sezioni Unite, la cui informazione era stata resa nota all'esito della relativa udienza del 10 luglio 2025. 

Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione del perimetro della nozione di "prova nuova", utile per la richiesta di revoca della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 7, co. 2, L. 1423/1956, che rappresenta la disciplina applicabile ratione temporis alle confische irrogate al 13 ottobre 2011 (oltre il quale, si applica la disciplina del Codice Antimafia, d.lgs. 159/2011).

Le parti ricorrenti, in qualità di eredi del soggetto sottoposto alla misura della confisca di prevenzione, lamentavano il rigetto della loro richiesta di revoca della suddetta misura sui beni del de cuius, fondando tale richiesta sulla allegazione di prove, alcune sopravvenute e altre preesistenti non ancora valutate nel procedimento di prevenzione, dimostrative dell'insussistenza ab origine della pericolosità del defunto e conseguentemente della misura patrimoniale.

La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, preso atto del contrasto giurisprudenziale sulla nozione di prova nuova ai fini della revoca della confisca ex art. 7, co. 2, L. 1423/1956, rimetteva la questione alle Sezioni Unite.

Le motivazioni di cui ora si dispone, preliminarmente, evidenziano che è necessario valutare la deducibilità della prova nuova nel procedimento di prevenzione in relazione al soggetto sottoposto alla misura, ancorché defunto, e non in relazione ai suoi eredi che ne subentrano nella posizione giuridica e processuale.

Quanto al perimetro della nozione di prova nuova si sono succedute varie pronunce che hanno avallato una nozione estensiva di prova nuova, assimilando l'istituto in parola alla revisione ex art. 629 c.p.p. e ss.: la prova nuova consiste anche negli elementi di prova preesistenti alla definizione del giudizio, astrattamente deducibili, ma non dedotti e valutati, neppure implicitamente (Sez. Un., 10 ottobre 1997, n. 18, Pisco; Sez. Un., 19 dicembre 2006, n. 234955, Auddino). 

Tuttavia, l'elaborazione giurisprudenziale successiva ha evidenziato una nozione restrittiva di prova nuova, rinvenibile solo in quella sopravvenuta con esclusione delle prove deducibili e non dedotte nel procedimento per qualsiasi motivo. Tale ultima nozione si fonda sul riconoscimento della revoca della confisca per difetto originario dei presupposti di applicazione come mezzo di impugnazione straordinario e, in quanto tale, esperibile entro confini tassativi e stringenti. È questo l'orientamento recentemente enunciato dalle Sezioni Unite Lo Duca del 2022 (Sez. un, 26 maggio2022, n. 43668), con riferimento alla revocazione della confisca ex art. 28 d.lgs. 159/2011.

La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, nella propria ordinanza interlocutoria di rimessione al Supremo consesso, esclude l'automatica estensione dei principi delle Sezioni Unite Lo Duca inerenti alla misura della revocazione del d.lgs. 159/2011, in quanto istituto non applicabile al caso di specie. Secondo le parti ricorrenti, inoltre, l'applicazione di tale orientamento restrittivo della nozione di prova nuova si risolverebbe in una retroattività in malam partem di un overruling giurisprudenziale.

Le Sezioni Unite in commento, pur riprendendo le pronunce Pisco e Auddino sulla nozione estensiva di prova nuova, ne sanciscono il superamento ad opera della successiva elaborazione giurisprudenziale, costituzionale e sovranazionale. 

In particolare, facendo propri i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 2019 e della Corte EDU Garofalo c. Italia del 2025, confermano la natura ripristinatoria della confisca di prevenzione, in quanto priva il proposto o i terzi interessati dei profitti delle attività illecite commesse presumibilmente nel periodo di pericolosità. Da tale natura giuridica discende che anche il venir meno dell'accertata pericolosità non può avere influenza in ordine alla confisca del patrimonio riconducibile al soggetto.

Esclusa la natura sanzionatoria della misura in esame, le Sezioni Unite rigettano la sovrapponibilità dell'istituto della revoca della confisca di prevenzione alla revisione penale e la assimilano al successivo istituto della revocazione della confisca di prevenzione di cui al d.lgs. 159 del 2011, per natura del procedimento (autonomo da quello penale), funzione (ripristinatoria) e bene giuridico interessato (patrimonio).

Rigettando la censura di un overruling in malam partem per assenza di un diritto vivente acquisito sul punto, le Sezioni Unite ritengono pienamente applicabili i principi messi a sistema dalle Sezioni Unite Lo Duca in tema di nozione di prova nuova, con il temperamento della forza maggiore: la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore.

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