“Il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” … e se sperpera tutto o è incurante dei diritti del creditore?

09.01.2023

Il patrimonio del debitore costituisce per il creditore una garanzia generica nel caso di inadempimento dell'obbligazione. Per impedire che il debitore possa disperdere il proprio patrimonio, l'ordinamento dà al creditore dei "rimedi" volti ad assicurare la conservazione dello stesso.

Di seguito le varie azioni esperibili da parte del creditore.

L'azione surrogatoria è prevista dal codice civile all'art. 2900 e permette al creditore di surrogarsi nei diritti e nelle azioni verso i terzi che spetterebbero al debitore e che trascura di esercitare. I presupposti affinché possa operare tale istituto sono l'esistenza di un credito vantato dal creditore nei confronti dei debitore, l'inerzia del debitore surrogato nel tutelare i propri diritti nei confronti di terzi ed il pregiudizio della sua condotta inerte.

Ma qual è la finalità dell'azione surrogatoria?

La finalità del creditore non è quella di vedere soddisfatto il proprio credito nei confronti del debitore, ma quella di incrementare il patrimonio di quest'ultimo per avere maggiore probabilità di successo nella eventuale e futura azione esecutiva, per questo si dice che tale operato abbia funzione conservativa-cautelare da cui traggono vantaggio tutti i creditori e non solo colui che ha agito.

Il creditore può esercitare i diritti e i poteri del debitore surrogato sia in via giudiziale, esperendo ad esempio un'azione di rivendicazione della proprietà contro chi è nel possesso del bene del debitore, sia in via stragiudiziale, interrompendo ad esempio la prescrizione di una determinata azione intervenendo lui stesso in prima persona. Il creditore che agisce in via giudiziale contro un terzo, è tenuto a chiamare in giudizio anche il debitore per effetto del c.d. litisconsorzio necessario.

Non tutti i diritti e le azioni che il debitore dovrebbe porre in essere sono surrogabili dal creditore, deve infatti trattarsi di diritti/azioni che hanno un contenuto patrimoniale e che se trascurati andranno ad intaccare il patrimonio del debitore; ad esempio, non sono surrogabili i c.d. diritti della personalità.

L'Azione revocatoria prevista dall'art. 2901 del codice civile evita di peggiorare la situazione patrimoniale del debitore permettendo al creditore, entro 5 anni dal perfezionamento dell'atto, di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del suo patrimonio. Ebbene, la cassazione ha anche affermato che "l'azione revocatoria può essere esercitata non solo sugli atti di disposizione ma anche su atti che rendono meno agevole e più difficile la soddisfazione creditizia in caso di inadempimento."I presupposti dell'azione revocatoria sono l'esistenza di un credito, l'esistenza di un atto dispositivo posto in essere dal debitore, l'eventus damni e, quindi, il pregiudizio che ha l'atto nei confronti del creditore, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecherebbe alle regioni del creditore.

Un ulteriore mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, infine, è il sequestro conservativo previsto dall'art. 2905 del codice civile. È una misura preventiva e cautelare con cui il creditore può chiedere al giudice di sottrarre i beni dalla disponibilità del debitore poiché ha il timore di perdere le garanzie al proprio credito.

Per vero, i presupposti sono il fumus boni iuris, ossia le probabilità che fanno ritenere al creditore sussistente e fondato il diritto ed il periculum in mora, ossia il rischio del depauperamento del patrimonio del debitore, ovvero il rischio che il debitore, ad esempio, venda un bene che potrebbe soddisfare le pretese creditorie. Il giudice, dunque, applicherà questo vincolo di indisponibilità materiale e giuridica dei beni sottoposti a sequestro.

Non rientra, infine, tra i casi di conservazione dei mezzi della garanzia patrimoniale ma è comunque concesso al creditore: il diritto di ritenzione; cioè il diritto di rifiutare la consegna di una cosa di proprietà del debitore fino a quando questi non abbia adempiuto all'obbligazione connessa con la cosa stessa.

Dott.ssa Veronica Riggi