I familiari hanno l’obbligo di testimoniare contro un proprio parente nel processo penale?

27.12.2022

La testimonianza rappresenta la prova principe del processo penale: essa consente al giudice in fase dibattimentale, e al p.m. in fase di indagine, di conoscere i fatti che costituiscono oggetto di prova, come riportato dalla lettura unitaria degli articoli 194 e 187 del codice di procedura penale.

È, tuttavia, di prioritaria importanza comprendere chi possa ricoprire l'ufficio di testimone.

In particolare, la questione inerisce l'eventuale dovere per i familiari di testimoniare sui fatti che non siano favorevoli all'imputato.

Ebbene, il codice di rito si premura di tutelare l'integrità familiare e dare la massima tutela possibile all'imputato. È previsto, infatti, dall'articolo 199 del codice di procedura penale che i "prossimi congiunti" (definiti nell'articolo 307 del codice penale) non siano obbligati a deporre.

L'unica eccezione è prevista qualora siano loro ad aver presentato denuncia o querela, ovvero siano persone offese.

Fuori da questa ipotesi, possono avvalersi della facoltà di non testimoniare.

Nell'ipotesi in cui decidano comunque di rendere testimonianza hanno il dovere di dire la verità, potendo altrimenti incorrere nel reato di false informazioni al pubblico ministero ovvero di falsa testimonianza se si è nella fase del dibattimento.

Se, invece, durante la testimonianza accuseranno di aver commesso un reato una persona che sanno essere innocente, incorreranno nel reato di calunnia.

Tale reato è punito dall'articolo 368 del codice penale, è un reato contro l'amministrazione della giustizia e prevede la responsabilità penale per chi dolosamente accusa una persona innocente di aver commesso un reato. 

È un reato plurioffensivo perché tutela sia l'amministrazione della giustizia che la libertà personale, e richiede la certezza dell'innocenza della persona accusata. Se, al contrario, vi è dubbio circa la sua responsabilità penale, allora non si integrerà tale fattispecie di reato.

Tale reato rappresenta il limite anche della libertà di mentire dell'imputato, il quale a differenza dei testimoni non ha l'obbligo di sottoporsi all'esame testimoniale, né ha l'obbligo di dire la verità, con il limite della calunnia, dell'autocalunnia e della simulazione di reato. 

Ne deriva, pertanto, che potrà mentire senza accusare altri o sé stesso di un reato, ovvero simulare un reato non esistente.

Dott. Egidio Pio Antonuccio