ASSOCIAZIONE CULTURALE GIURIDICAMENTE

Obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario

19.01.2024

L'art. 18 commi 2 e 3 del D.L. n. 36/22 contiene le misure che si occupano di estendere l'obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti in regime forfettario.

In particolare, il 01.07.22 è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per i soli contribuenti in regime forfettario che nell'anno precedente avevano percepito ricavi o compensi superiori a 25.000,00 €; per i contribuenti forfettari che nel 2021 erano rimasti al di sotto dei 25.000,00 € di ricavi o compensi era previsto che gli stessi potessero beneficiare del c.d. "regime transitorio", che prevedeva l'esenzione da tale predetto obbligo.

Per meglio chiarire la posizione dei contribuenti in regime forfettario è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, che ha affermato quanto segue:

  • dal 01.07.22 è entrato in vigore per i forfettari che nell'anno 2021 hanno conseguito compensi o ricavi superiori a 25.000,00 € l'obbligo di fatturazione elettronica;
  • dal 01.01.24 tutti gli altri soggetti in regime forfettario sono sottoposti all'obbligo di fatturazione elettronica.

In altri termini, dal 01.01.24 tutti i contribuenti sono obbligati a emettere fatture elettroniche per le attività prestate.

Per le fatture elettroniche emesse dai forfettari si applicano i termini di emissione della fattura elettronica, validi anche per tutti gli altri contribuenti, ossia:

  • la fattura elettronica immediata deve essere eseguita entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione a cui il documento si riferisce;
  • la fattura elettronica differita deve essere eseguita entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'operazione è stata effettuata.

Nel caso in cui la fattura dovesse essere inviata tardivamente, sono previste delle sanzioni dall'art. 6 del D. Lgs. N. 471/97, cioè tra il 5% e il 10% dell'imposta dei corrispettivi non documentati o non registrati, essendo la violazione relativa a operazioni non imponibili, e da 250,00 € a 2.000,00 €, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Per adeguarsi alle prescrizioni di legge è, dunque, necessario munirsi di un software per la fatturazione elettronica, di cui ne esistono svariate tipologie e con prezzi differenti.

Le fatture elettroniche possono essere ricevute tramite PEC, nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate o nel software di fatturazione.

Le fatture elettroniche, proprio come quelle cartacee, devono essere conservate per 10 anni.

Avv. Laura Giusti

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