I (non) limiti alla ricorribilità in Cassazione dell’omessa declaratoria di prescrizione del reato a seguito di concordato
Cass. pen. Sezioni Unite, del 08 maggio 2023, n. 19415
La recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione offre un memorandum dei principi in tema di prescrizione del reato, concordato in appello e ricorribilità in Cassazione.
Per comprendere a pieno le argomentazioni svolte, pare utile una ricostruzione della vicenda processuale e delle ragioni per cui è stato opportuno incomodare la Corte nella sua straordinaria composizione al fine di risolvere i nascenti dubbi interpretativi.
La questione trae origine dalla condanna in primo grado di M.F., ritenuto responsabile di una tentata estorsione (artt. 81 co. 2, 56 e 629 c.p.) poiché, quale gestore di un'impresa commerciale, aveva minacciato i dipendenti affinché firmassero un "contratto" con il quale avrebbero accertato la decurtazione del loro stipendio, così da ricavarne un ingiusto profitto.
A seguito di un concordato, la sentenza d'appello rideterminava la pena inflitta con il primo grado di giudizio escludendo l'aumento della recidiva dal relativo trattamento sanzionatorio.
Ne scaturiva, poi, un ricorso in Cassazione.
La censura oggetto di discussione riguardava l'omessa declaratoria, nella sentenza di secondo grado, della prescrizione del reato.
La seconda sezione della Suprema Corte, investita della questione, affidava alle Sezione Unite il compito di sbrigliare la matassa, data dalla coesistenza in materia di due orientamenti contrapposti.
Il primo, che ammetteva la possibilità di ricorrere in Cassazione laddove la prescrizione fosse intervenuta prima della sentenza d'appello, senza specifica rinuncia da parte dell'imputato e il secondo, che prevedeva l'ammissibilità di tale impugnazione solo per i motivi attinenti:
- Alla volontà dell'imputato;
- Al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
- All'erronea qualificazione giuridica del fatto;
- Alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L'argomentazione svolta ricalca la motivazione delle sentenze più espressive dei succitati orientamenti.
Nel 2016, la sentenza Pergotti (n. 18953/2016) ricordava che la rinuncia alla prescrizione deve essere espressa e alcuna forma equipollente a questa può costituire deroga a tale regola.
Al contrario, la sentenza Ferrarini (n. 4709/2020) affermava l'impossibilità di ricorrere per Cassazione a seguito dell'adesione al concordato in quanto l'omessa declaratoria della prescrizione in quella sede avrebbe palesato una dichiarazione legale di rinuncia ad essa.
Ebbene, le richiamate Sezioni Unite hanno inteso dare continuità all'indirizzo Pergotti, ricondividendone le motivazioni di fondo.
Già nel 2016, la Suprema Corte aveva precisato che la scelta di un rito speciale, alternativo al dibattimento (il patteggiamento, in quel caso) non avrebbe potuto comportare l'applicazione di un diverso regime in ordine alla prescrizione del reato, né in tema di dichiarazione dell'avvenuta estinzione né di rinuncia ad essa. La verifica di tali circostanze, infatti, prescinde dalla piattaforma negoziale scelta.
A parere delle recentissime Sezioni Unite, dunque, è ricorribile per Cassazione l'errore del giudice di appello che ha omesso di dichiarare la prescrizione del reato già avvenuta ma non eccepita, emendando l'errore stesso e aderendo al principio di diritto così enunciato: nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.