L'obbligo di mantenimento non può essere aggirato con regalie

09.01.2026

Cass.pen., Sez, VI, 23 aprile 2025, n. 15785

Massima: L'obbligo di mantenimento non può essere aggirato con regalie o supplenza di terzi, le quali non riducono l'offensività dell'illecito penale previsto dall'art. 570-bis c.p., soprattutto quando il mancato versamento esprima una precisa e ostinata deliberazione di non corrispondere quanto dovuto per il figlio.

A cura di Avv. Sara Spanò

L'obbligo di mantenimento non può essere aggirato con regalie o supplenza di terzi che non riducono l'offensività dell'illecito penale soprattutto quando, il mancato versamento esprima una precisa ed ostinata deliberazione di non versare alla madre quanto dovuto per il figlio. Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-biscod. pen., è inconferente il legame affettivo tra padre e figlio. Questo, infatti, è un elemento estrinseco all'art. 570-bis cod. pen., delitto a "consumazione prolungata", che mira, invece, a garantire al minorenne una vita dignitosa, nei termini sanciti dall'art. 2 Cost., proprio attraverso il doveroso contributo economico spettante al genitore affinché questo avvenga.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Castrovillari ha applicato all'imputato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ordine al delitto di omesso versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio minorenne, come disposto dal Tribunale civile di Castrovillari.

Successivamente, ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro deducendo violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e illogicità della motivazione in quanto il Tribunale, con formule stereotipate, ha giustificato la sussistenza dei requisiti della causa di non punibilità in assenza di qualsiasi elemento concreto ed in contrasto con le risultanze processuali.

Infatti, nel caso di specie, mancavano gli indici dimostrativi della tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento dell'imputato, atteso che il predetto non ha mai ottemperato al suo obbligo di versamento della somma di 300 Euro mensili per il mantenimento del figlio minorenne con condotta permanente -sino alla data della sentenza emessa l'8 luglio 2024 - dato dimostrativo dell'abitualità.

Ragion per cui il ricorso veniva ritenuto fondato.

L'art. 570-bis cod. pen. punisce la condotta di chi "si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli".

Nel caso di specie, a fronte dell'accertato protratto e totale inadempimento del versamento dell'assegno di mantenimento, per anni, a favore del figlio minorenne da parte del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto "lesi in modo minimo" il bene giuridico tutelato dalla norma penale menzionata valorizzando le regalie, il"forte legame padre figlio, ma anche un forte legame con la famiglia del padre" e l'incensuratezza dell'imputato.

Si tratta di argomenti che, come correttamente rilevato dal Procuratore ricorrente, sono apodittici, perché inidonei ad incidere sull'offensività della norma penale in esame, da valutare con particolare rigore soprattutto quando sia coinvolto, come nella specie, il best interest of the child, principio immanente all'ordinamento interno (artt. 2 e 30 Cost. e art. 315-bis cod. civ.) ed internazionale.

Né può ritenersi che l'obbligo di mantenimento possa essere aggirato con regalie o supplenza di terzi (Sez. 6, n. 23017 del 29/05/2014, P., Rv. 259955) che, diversamente da quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, non riducono l'offensività dell'illecito penale soprattutto quando, come prospettato dall'accusa e non smentito dal giudicante, il mancato versamento esprima una precisa ed ostinata deliberazione di non versare alla madre quanto dovuto per il figlio.

Del pari inconferente, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità in esame, è il riferimento della sentenza impugnata al legame affettivo tra padre e figlio. Questo, infatti, è un elemento estrinseco alla fattispecie penale che mira, invece, a garantire al minorenne una vita dignitosa, nei termini sanciti dall'art. 2 Cost., proprio attraverso il doveroso contributo economico spettante al genitore affinché questo avvenga.

Inoltre, nessuna valutazione è stata operata dal Tribunale di Castrovillari circa l'abitualità del comportamento illecito dell'imputato, protrattosi per anni con la totale omissione di qualsiasi somma nei termini indicati dal giudice civile, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Va, dunque, ribadito l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale il delitto in esame, in quanto delitto a "consumazione prolungata" e in assenza di elementi espressivi di occasionalità (Sez. 6, n. 16847 del 09/01/2019, Rv. 275547 con riferimento ad una fattispecie relativa al mancato pagamento di tre mensilità dell'assegno divorzile) è caratterizzato dal progressivo aggravamento della lesione del bene giuridico tutelato che si verifica con i reiterati inadempimenti, così da essere escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 131 -bis cod. pen. (Sez. 6, n. 14025 del 08/02/2024, R., Rv. 286215; Sez. 6, n. 20941 del 20/04/2022, M., Rv. 283304; Sez. 6, n. 22523 del 01/07/2020, P., Rv. 279563).

Per tali motivi, veniva annullata la sentenza impugnata e rinvita alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio di secondo grado.

Fonti:

Sentenza n. 15785 dep. il 23 aprile 2025;

art. 570 bis c.p.;

art 131 bis c.p.;

Riviste D. Penale: Sez. 6, n. 14025 del 08/02/2024, R., Rv. 286215; Sez. 6, n. 20941 del 20/04/2022, M., Rv. 283304; Sez. 6, n. 22523 del 01/07/2020, P., Rv. 279563).