Omicidio ed ergastolo minorile: la posizione della corte costituzionale

01.03.2023

"Mare Fuori" è una delle serie televisive italiane trasmesse in prima serata su Rai 2 e che sta letteralmente spopolando anche su Netflix. La serie racconta le storie di un gruppo di ragazzi rinchiusi nell'istituto di Pena Minorile (IPM) di Napoli, ispirato al carcere di Nisida.

Protagonisti principali sono Carmine Di Salvo e Filippo Ferrari, due minori che vengono arrestati lo stesso giorno, ma provengono da realtà completamente opposte: il primo appartiene ad una famiglia camorrista napoletana dalla quale vorrebbe solo scappare per costruirsi un futuro onesto, mentre il secondo è un giovane pianista della Milano bene, destinato ad un promettente futuro. Entrambi vengono arrestati per omicidio e fanno il loro ingresso nel carcere minorile.

Anche un minorenne quindi, può essere condotto in carcere se commette un reato e dovrà risponderne davanti alla giustizia, con una precisa differenza:

  • se, al momento del fatto, il minore aveva già compiuto 14 anni ed era capace di intendere e di volere, allora potrà essere processato e persino finire in carcere, in caso di condanna;
  • se, al momento del crimine, il minore non aveva compiuto 14 anni, allora non potrà essere condannato. Se il giudice lo ritiene pericoloso può infliggergli la libertà vigilata oppure un periodo di tempo da trascorrere in una comunità minorile, imponendogli eventuali e precise prescrizioni da rispettare.

L'omicidio commesso dai minorenni in età adolescenziale (anche se, fortunatamente, non è caratterizzato da una particolare rilevanza statistica, almeno in Italia) presenta comunque sempre degli aspetti inquietanti ed allarmanti che rendono tale fenomeno degno di una particolare attenzione.

Il codice penale vigente punisce l'omicidio all'art. 575 c.p. con la reclusione non inferiore a 21 anni: ciò significa che il giudice, nel valutare il caso concreto, potrebbe applicare anche una pena maggiore.

Se, però, ricorrono alcune circostanze aggravanti (come ad esempio la premeditazione, i motivi futili, etc.), allora la pena è quella dell'ergastolo ovvero la pena detentiva consistente nella privazione della libertà personale per tutta la durata della vita del reo.

L'ergastolo è stato introdotto per la prima volta nel codice penale del 1889 per sanzionare i delitti più gravi puniti in precedenza con la pena di morte o con i lavori forzati ed oggi è previsto e disciplinato dall'art. 22 dell'attuale codice penale.

Ma il minore può essere condannato all'ergastolo?

Nella prima metà degli anni Novanta, a fronte di un inasprimento del trattamento penitenziario con il carcere duro e dell'allargamento dell'elenco dei reati ostativi, la Corte costituzionale ha adottato una decisione in controtendenza, con la quale ha dichiarato incostituzionale la pena dell'ergastolo nei confronti dei minorenni.

Il caso nasceva da un processo nel quale un minore era imputato di omicidio volontario aggravato in danno di ascendente (aveva ucciso la nonna), reato per il quale l'ordinamento prevedeva la pena dell'ergastolo; il Tribunale per i minorenni delle Marche di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale, nella parte in cui tali norme non escludono l'applicabilità della pena dell'ergastolo nei riguardi del minorenne, con riferimento agli artt. 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione.

Per la Corte la questione non è fondata in riferimento all'art. 10 Cost., in quanto "le convenzioni sottoscritte dall'Italia non vietano in alcun modo la pena dell'ergastolo verso i minori in quanto, al massimo, proibiscono l'ergastolo senza accesso alla condizionale (vedi, per esempio, la Convenzione New York sui diritti del fanciullo del 1989), istituto non previsto nel nostro ordinamento nel quale il minore, a differenza del maggiorenne, ha sempre la possibilità di accedervi".

I Giudici ritengono fondata, invece, la questione con riferimento all'art. 31, primo comma, Cost. in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost.: questo non significa però che l'ergastolo in sé sia in contrasto con la funzione rieducativa della pena prevista dall' articolo 27 della Costituzione ma la Corte lo ha ritenuto incostituzionale con riferimento all'art. 31 Cost. che impone una incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei minorenni.

Infatti l'ergastolo "deve avere una valenza diversificata a seconda della condizione minorile, che richiede un differente trattamento del minore": a questo proposito i Giudici hanno ravvisato "un insanabile contrasto" tra l'ergastolo e la condizione del minorenne sottolineando come "la funzione rieducativa si debba considerare preminente per i minori, avuto riguardo alla prospettiva della spiccata protezione del minore espressa nel comma 2 dell'articolo 31 della Costituzione".

La Corte, infine, ribadisce che l'esclusione dei minori dalla pena dell'ergastolo era già prevista dal Codice Zanardelli del 1889, il quale, sulla premessa della imputabilità piena a partire dai 14 anni, prevedeva, per gli imputati tra i 14 e i 18 anni, la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione da 12 a 26 anni e per gli imputati tra i 18 e i 21 anni la reclusione da 25 a 30 anni.

Diversamente, il Codice penale del 1930 prevedeva l'ergastolo per il minore in caso di concorso di delitti con pena non inferiore ai 24 anni e un sistema in base al quale la valutazione delle attenuanti e delle aggravanti, dopo una riforma del 1974, poteva anche condurre alla prevalenza delle seconde sulle prime e quindi anche all'ergastolo verso i minori.

Con questa sentenza oserei dire "epocale" il nostro Paese ha dimostrato di andare in controtendenza rispetto a quanto avviene in altri Stati e soprattutto si è mostrato all' avanguardia nella tutela dei diritti dei minori. Non scordiamoci che uno dei principi fondamentali della Giustizia penale minorile è la residualità della detenzione perché "la volontà di educare deve sempre prevalere su quella di punire".

Dott.ssa Melissa Cereda

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Galliani Davide, "Umana e rieducativa? La pena dell'ergastolo dinanzi alla Corte costituzionale", 2014

Giorgio Battistacci, "Il carcere minorile risolve le problematiche e le difficoltà del minore?"

https://www.diritto.it/il-principio-rieducativo-della-pena-e-il-codice-penale/

www.giurcost.it